Cass. civ., sez. II, sentenza 24/11/2014, n. 24958
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La pronuncia di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare (nella specie, di compravendita di un immobile) ha natura costitutiva, sicché nei confronti dei terzi produce effetti solo dal momento del passaggio in giudicato. Ne consegue che, ove il promissario acquirente abbia ceduto il bene, in virtù di un autonomo titolo, ad un altro soggetto, quest'ultimo, in qualità di occupante dell'immobile, non è tenuto a corrispondere l'indennità di occupazione all'originario promissario venditore per il periodo che precede il passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del contratto preliminare.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P L - Presidente -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
Dott. P E - rel. Consigliere -
Dott. A L - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 994/2009 proposto da:
SABA ANGELINA SBANLN40S58A976C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 137 SC A, presso lo studio dell'avvocato B G, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
BELLARIA COOPERATIVA AGRICOLA SRL 04661790586, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 46, presso lo studio dell'avvocato F A, che lo rappresenta e difende, per proc notarili;
- controricorrente -
e contro
GALISE SABATO GLSSBT60T29G834I, VALERI MAURO
VLRMRA63A19H501G, MANUALI GABRIELE MNLGRL54A30E256H;
- intimati -
Nonché da:
MANUALI GABRIELE MNLGRL54A30E256H, VALERI MAURO
VLRMRA63A19H501G, GALISE SABATO GLSSBT60T29G834I, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE GAVA, che li rappresenta e difende;
- c/ric. - ricorrenti incidentali -
e contro
SABA ANGELINA SBANLN40S58A976C, BELLARIA COOPERATIVA AGRICOLA SRL 04661790586;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3909/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2014 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito l'Avvocato BONANNI Giancarlo, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati FRASCAROLI Andrea, GAVA Gabriele, difensori dei resistenti che hanno chiesto il rigetto del ricorso e l'accoglimento delle difese depositate;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed incidentale, assorbito al ricorso incidentale. RITENUTO IN FATTO
1. - È impugnata la sentenza della Corte d'appello di Roma, notificata il 28-30 ottobre 2008, che ha pronunciato, in sede di rinvio (da Cassazione n. 3080 del 2006), sugli atti di appello proposti da Bellaria Cooperativa Agricola s.r.l., da S A e da G Sto, V Mauro e M Gabriele avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6725 del 1996. 1.1. - Nel 1991 la Cooperativa Bellaria aveva agito nei confronti di S A, diffidandola ad adempiere le obbligazioni assunte con il preliminare stipulato il 21 marzo 1990, e integrato il 19 luglio 1990, di compravendita di due capannoni siti in Roma, località Montemariolo, al prezzo di 600 milioni, ed aveva chiesto, per l'ipotesi di perdurante inadempimento, la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta al risarcimento del danno. La predetta non aveva adempiuto agli obblighi assunti, di cancellare l'ipoteca esistente entro il 31 dicembre 1990, previa estinzione del mutuo concesso alla promittente venditrice per soli scopi agricoli dalla Cooperativa dall'Istituto federale del credito agrario per l'Italia centrale, di fare installare i contatori per l'energia elettrica e costruire la relativa cabina. Di contro, la stessa convenuta aveva indebitamente chiesto un frazionamento catastale per separare gli immobili ed era ancora morosa nel pagamento di L. 194 milioni oltre interessi.
La convenuta S aveva chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, l'esecuzione in forma specifica del preliminare con condanna della Cooperativa al risarcimento dei danni, assumendo che la somma di 194 milioni non ancora versata corrispondeva all'importo occorrente per l'estinzione del mutuo;che la Cooperativa le aveva conferito una procura, anche nel proprio interesse, per il frazionamento e l'eventuale vendita dei beni;che il termine del 31 dicembre 1990 per la stipula del contratto definitivo non era stato rispettato in quanto non si poteva procedere alla restrizione sui beni compromessi;che la Cooperativa si era rifiutata di addivenire al rogito senza l'indebita corresponsione di ulteriori interessi. 1.2. - Con citazione del novembre 1991 i sigg.ri G, V e M avevano agito, dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti di S A per ottenere l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita di uno dei due capannoni con circostante terreno, già promessi in vendita dalla Cooperativa Bellaria alla stessa S, ovvero, in subordine, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni ovvero alla restituzione delle somme versate, con interessi e maggior danno.
La sig.ra S aveva reiterato le eccezioni già formulate nella controversia promossa dalla Cooperativa e chiesto che la sentenza di esecuzione in forma specifica fosse emessa nei confronti di quest'ultima, con sua manleva da ogni responsabilità. 1.3. - Con citazione dell'aprile 1993, la Cooperativa Bellaria conveniva davanti al Tribunale di Roma S A, P M si sigg.ri M, V e G, e, esponendo che la S, successivamente alla stipula del preliminare, aveva abusivamente immesso nel possesso di uno dei capannoni M, V e G ed autorizzato P ad occupare una parte dell'altro, chiedeva il rilascio degli immobili e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Si costituivano in giudizio tutti i convenuti, salvo S A, per chiedere il rigetto della domanda. In particolare, P Mario eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto deteneva il capannone per conto della S.
1.4. - Riuniti i processi, il Tribunale di Roma dichiarava a) risolto per inadempimento della convenuta S il contratto preliminare del 21 marzo 1990, condannando la predetta al risarcimento dei danni, da liquidare in separato giudizio, e condannava S, G, V e M al rilascio dei capannoni e del circostante terreno in favore della Cooperativa;
b) condannava la convenuta S a corrispondere alla Cooperativa, per l'occupazione degli immobili, la somma di L. 30 milioni, con gli interessi dalla domanda, nonché la somma di L. 1 milione, oltre interessi, per ogni mese di occupazione successivo al deposito della decisione e condannava G, V e M al pagamento del 50% delle medesime somme con diritto di rivalsa nei confronti della S;c) dichiarava cessata la materia del contendere tra la Cooperativa e il convenuto P.
2. - La decisione, appellata dalla Cooperativa e, in via incidentale, dalla sig.ra S, nonché dai sigg.ri G, V e M, era riformata dalla Corte d'appello di Roma, che: a) in accoglimento dell'impugnazione principale, condannava S A al pagamento in favore della Cooperativa dell'indennizzo di L. 2 milioni al mese per l'occupazione senza titolo degli immobili fino alla data del rilascio, con gli interessi legali dalle singole scadenza;b) in parziale accoglimento dell'appello proposto dai sigg.ri G, V e M, dichiarava risolto il contratto preliminare da essi stipulato con la sig.ra S e condannava quest'ultima a restituire la somma di L. 200 milioni con gli interessi dalla domanda;c) rigettava l'appello proposto dalla medesima S e confermava nel resto la sentenza impugnata. 2.1. - Osservava la Corte distrettuale che, pur dando per eseguiti i contestati pagamenti portati dai titoli cambiari, la sig.ra S doveva essere ritenuta inadempiente all'obbligo di corrispondere gran parte del prezzo pattuito, perché non aveva in alcun modo dimostrato di averlo pagato o di essere pronta a pagarlo. L'inadempimento della predetta era aggravato all'inosservanza agli ulteriori obblighi assunti di frazionamento catastale dei capannoni, di allacciamento e costruzione della cabina dell'energia elettrica e di cambio della destinazione urbanistica e catastale.
Affermava inoltre la Corte d'appello che la risoluzione del preliminare stipulato tra la Cooperativa e la sig.ra S comportava la risoluzione anche di quello intercorso tra la predetta promissaria-promittente ed i sigg.ri G, V e M, con conseguente suo obbligo di restituzione del prezzo, mentre non poteva essere accolta la domanda di questi ultimi di risarcimento del danno ulteriore non essendo provato l'ammontare e non essendo ammissibile la riserva, formulata alternativamente nell'atto di citazione, di chiedere il risarcimento stesso in un separato giudizio.