Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/12/2022, n. 35408

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/12/2022, n. 35408
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35408
Data del deposito : 1 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15970/2021proposto da: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A., con sede in Roma, alla Via Alberto Bergamini n. 50(C.F.: 07516911000 ), in persona del legale rappresentante pro tempore I ng. R rt o T, rappresentata e difesa , in virtù di mandato speciale a margine del ricorso, dall' A vv. G P ( C.F.:

PZZGPP

60H15 H224O, dalla P rof.ssa A vv. L T ( C.F.: TRCLSU57D55C352N) e dal l' A vv. L T ri m arch i ( C.F.: TRMLRA74D60H50I) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. G P,in Roma alla Via della Consulta 1/B ;
-ricorrente -

contro

Società Unipersonale I.C.A. –Imposte Comunali Affini S.r.l., in persona del Avvisi accertamento omesso versamento Tosap – Ponte stradale sopraelevato legale rappresentante pro tempore, Amministratore Unico, Rag. O G, con sede legale in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 9 , e s ede amministrativa a L a Spezia, Viale Italia n. 136 ( C.F. : 02478610583 e P.I.V.A.: 01062951007 ) , nella sua qualità di concessionaria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione della Tassa di Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), in nome e per conto del Comune di Gallarate, rappresentata e difesa dall’Avv. A C (C.F.: CRD LSN 69R08 E463M) del Foro di La Spezia, ed elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Tiziano n. 110, presso lo Studio dell’Avv. Simone Tablò, come da procura alle liti posta in calce al controricorso ai sensi dell’articolo 83, comma 3, ultima parte, c.p.c.;
-controricorrente – e Comune di Gallarate;
-intimato - -avverso la sentenza n. 1327 /1 1 / 20 2 1 emessa dalla CTR Lombard i a il 02/04/2021e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. La Autostrade per l’Italia S .p. A . proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese avverso cinque avvisi di accertamento con i quali, per gli anni dal 2013 al 2017, era stato ad essa contestato l’omesso versamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, ritenendo che il ponte autostradale sopraelevato comportasse la sottrazione o la limitazione dell’uso del suolo pubblico da parte della società che aveva in gestione la rete autostradale e realizzasse, perciò, una occupazione imponibile ai fini della Tosap.

3. Sull’appello della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava il gravame, ritenendo dovuta la Tosap da parte della società Autostrade per l’Italia per l’occupazione del soprassuolo con viadotti e piloni di sostegno, non applicandosi l’esenzione di cui all’art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507 del 1993. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la Autostrade per l’Italia S.p.A. sulla base di due motivi. L’ICA Imposte Comunali Affini s.r.l. ha resistito con controricorso. Il Comune di Gallarate non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle leggi nn. 463/1955, 729/1961 e 385/1968, degli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 1 del Regolamento Tosap del Comune di Gallarate, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, in conseguenza dell’attrazione delle aree de quibus al demanio pubblico statale, l’ente locale ha perso la - e non dispone più di alcun potere e/o - disponibilità sulle stesse e sui volumi attravers ati dalle opere autostradali, perché di ciò privato a seguito delle predette predeterminazioni dello Stato aventi fonte legislativa.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in subordine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 49, comma 1, lett. a), e 56, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, 822 c.c., 1 d.lgs. n. 461/1999 e 20 Regolamento Tosap Comune di Gallarate, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che lo spazio sovrastante la strada comunale non è stato sottratto alla disponibilità generalizzata per volontà della società, ma è lo Stato ad aver ex ante pianificato, stabilito e deciso la costruzione dell’autostrada e la localizzazione del suo tracciato, ivi compresi i cavalcavia in contestazione.
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