Cass. pen., sez. III, sentenza 23/12/2022, n. 48937

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/12/2022, n. 48937
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48937
Data del deposito : 23 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da ES PE, nato a Piano Di Sorrento il [...], in [...] e quale legale rappresentante della Capasecca s.r.l. con sede in Sorrento, corso Italia n. 185. avverso l'ordinanza del 07/07/2022 del Tribunale della libertà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastoberardino che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Francesco Romano del foro di Torre Annunziata, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame promossa nell'interesse di PE ES, in proprio e quale legale rappresentante della Capasecca s.r.I., avverso il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata aveva disposto il sequestro preventivo, in forma specifica, dell'imbarcazione modello Aicon 72 tg. MZ895/D in relazione al delitto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato all'ES.

2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, in proprio e quale legale rappresentante della Capasecca s.r.I., per il tramite del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 506, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 1, commi g-bis) e g-ter), e 11 d.lgs. n. 74 del 2000. Dopo aver ripercorso le vicende processuali, espone il difensore che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'atto di vendita dell'imbarcazione fosse uno stratagemma per sottrarre garanzie patrimoniali all'erario, in quanto, nel caso di specie, la effettiva traditi° del bene nella sfera giuridica della società esercitante attività imprenditoriale di chartering non configura il "mezzo fraudo- lento" richiesto dalla norma incriminatrice, anche considerando l'esborso di una rilevante somma di denaro da parte dell'acquirente e non coincidendo la natura fraudolenza degli atti con la loro mera idoneità alla riduzione delle garanzie del credito. In ogni caso, la motivazione sarebbe mancante in relazione all'elemento soggettivo, che, ad avviso del difensore, sarebbe comunque insussistente, non potendo il soggetto rappresentarsi il venir meno delle garanzie patrimoniali di adempimento de debitore al fisco da parte di chi corrisponde, su un conto corrente del debitore, rilevanti sommi per l'acquisto del bene.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 275 e 321 cod. proc. pen. Assume il difensore che, pur prescindendo della motivazione, laddove si è ritenuto che tre dei sette bonifici corrisposti non avessero unai imputazione chiara al prezzo di ven- dita, in ogni caso la somma corrisposta dalla Capasecca s.r.l. a SI ES, a titolo di prezzo dell'imbarcazione, ammonta in ogni caso a 100 mila euro, ciò che evidenzia una sproporzione tra il valore del bene indicato nel decreto di sequestro e quello della res sottoposta a vincolo.

3. All'odierna udienza il difensore ha depositato "motivi nuovi", con cui, nel riprendere il primo motivo del ricorso principale, censura il vizio di motivazione apparente dell'ordinanza impugnata, laddove, nel ritenere l'assenza di pagamento dell'imbarcazione, si limita a contestare solo tre dei sette bonifici disposti e senza confrontarsi con le argomentazioni difensive.

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