Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2022, n. 46501
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA ANGELO ERCOLE, nato a CATANIA il 12/03/1951 avverso l'ordinanza del 14/10/2021 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI;lette le conclusioni del Procuratore generale, M G, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/10/2021 il Tribunale di Catania - Sezione Misure di Prevenzione ha rigettato l'opposizione proposta da A E G avverso il decreto dello stesso Tribunale che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca disposta con provvedimento del 20/10 - 5/11/2014, nell'ambito del proc. n. 90/12 R.S.S. contro F P. L'ordinanza ha respinto le censure del G, titolare del 25% delle quote della società Impregen S.r.l., dirette a rilevare la sua omessa citazione, osservando che tale pretermissione origina soltanto il diritto del terzo interessato di proporre incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca ex tunc del provvedimento ablatorio, procedura per l'appunto azionata dal G e attual- mente in corso. È stata altresì respinta la richiesta di revoca della confisca con riguardo agli immobili formalmente intestati alla Impregen, rilevando che il ricorrente non ha fornito elementi atti a superare il ricco apparato probatorio che aveva supportato la confisca, dal quale è emerso che detti immobili in realtà erano destinati all'uso personale della famiglia P, risultando in particolare la villa sita in Catania la residenza familiare del proposto F P. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il G, a mezzo del difensore e procuratore speciale, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 20, 24 e 41 D. Lgs. n. 159 del 2011, e connesso vizio di motivazione. Preliminarmente, si rileva che il ricorrente detiene legittimamente, come riconosciuto dallo stesso Tribunale di Prevenzione, il 25% delle quote sociali, sicché la società Impregen non si identifica con la persona del proposto, situazione che avrebbe consentito di considerare la società un mero schermo di costui, così consentendo il sequestro e la confisca dell'intero patrimonio sociale, a tenore degli artt. 20 e 24 D. Lgs n. 159 del 2011. Vantando il G una partecipazione societaria, avrebbe dovuto essere chiamato a partecipare al procedimento di prevenzione in qualità di terzo, nonché a quello di esecuzione. Si rileva poi la illogicità della motivazione che ha posto a fondamento della confisca degli immobili l'intestazione fittizia della Impregen S.r.l., sotto- lineando che l'intestazione fittizia delle quote era solo parziale e riferibile al 75%;nonché l'assenza di motivazione in ordine ai numerosi elementi difensivi illustrati nell'incidente di esecuzione, in particolare quello per cui i mutui ipotecari accesi sugli immobili confiscati erano stati alimentati - anche successivamente alla confisca - mediante bonifici effettuati sui conti correnti della società Impregen: nel lasso di tempo intercorrente tra il 2014 e il 2018 gli amministratori giudiziari avevano prelevato approssimativamente 400.000 Euro dalle casse della società per corrispondere le rate dei mutui. Si assume che nel caso in esame avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 41 D. Lgs. n. 159 del 2011, che autorizza l'amministratore giudiziario ad esercitare i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata e ad assumere le iniziative amministrative più incisive previa autorizzazione del giudice delegato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 23 D. Lgs. n. 159 del 2011, 111 Cost., 6 e 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Il dott. G, terzo interessato, non ha mai ricevuto notifiche o comunicazioni del procedimento di prevenzione, ed è stato colpito dalla confisca in contrasto con le norme costituzionali e convenzionali e con la giurisprudenza della Corte EDU che vietano di attribuire responsabilità penali per fatti di terzi.
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