Cass. civ., sez. III, sentenza 21/12/2021, n. 40994
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Testo completo
ideiussore diventa il creditore garantito che, dopo avere pagato il primo creditore, potrà escutere l'altro fideiussore. Osserva il primo giudice che, quindi, si è dinanzi a "due contratti di fideiussione, concettualmente ed ontologicamente autonomi, per quanto, generalmente, funzionalmente collegati". Sulla base di questo, in sostanza, il Tribunale ha riconosciuto "l'obbligo di C E di tenere indenne la Atradius da ogni pagamento effettuato o da effettuare in virtù della polizza", e conseguentemente lo ha condannato a pagare ad essa la somma di euro 216.418,52. La corte territoriale accoglie invece il secondo e il terzo motivo dell'appello proposto dal C, sostenendo che questi, con la polizza accessoria definita "dichiarazione di fideiussore", si sarebbe reso "garante dell'adempimento delle obbligazioni a carico del debitore principale L G", e dunque "in sostanza del pagamento di tutto quanto Atradius, fideiussore del primo rapporto, può pretendere dal debitore anche in via di regresso dopo aver soddisfatto il creditore". Pertanto il C "diventa fideiussore del primo fideiussore Atradius non al fine di garantire il debito di quest'ultimo verso il creditore principale, ma esclusivamente il debito del debitore principale verso lo stesso primo fideiussore". Quindi non sussisterebbe "una autonoma garanzia distinta dal già autonomo rapporto fideiussorio accessorio", onde "la previsione della azionabilità della fideiussore (sic) del regresso anche prima dell'effettivo pagamento al creditore principale non è altro che regolamentazione palesemente in contrasto con l'art. 1950 c.c." e "una evidente forzatura dell'istituto di garanzia" che giungerebbe a vanificare "la causa concreta della fideiussione del regresso, che è appunto quella di assicurare al fideiussore il buon esito dell'azione di regresso nei confronti del debitore principale". Inoltre, come rilevato dall'appellante, "un generico patto di manleva, il quale fosse stato per avventura inserito nel contesto regolamentare di altra fattispecie di garanzia, necessiterebbe di una causa concreta corrispondente all'interesse sia del garante che del garantito, il quale, nel contesto dato, rimanda sempre al buon esito dell'azione di regresso nei confronti del debitore principale". Quindi "l'eventuale patto di manleva, che avesse avuto ingresso in quel contesto contrattuale, si confonderebbe, per la causa, sempre con I 7 fideiussione del regresso, e la sua regolamentazione in deroga finirebbe per violare le condizioni di esercizio della stessa fideiussione del regresso". Dunque, conclude il giudice d'appello, "l'eventuale generico patto di garanzia, pure costruito in chiave completamente
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