Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2021, n. 43326
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Testo completo
13267 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: M G, nato a Catania il 20 novembre 1982;
avverso la sentenza n. 1154/2020 del Tribunale di Ancona del 21 ottobre 2020;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A G;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. L G, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Avendo il Tribunale di Ancona, con sentenza del 21 ottobre 2020, dichiarato la penale responsabilità di M G in ordine al reato di cui all'art. 727 cod. pen., per avere questi detenuto un cane di razza corso in condizioni incompatibili con la sua natura e tali da cagionare alla bestia gravi sofferenzir9ed avendo, conseguentemente il predetto Tribunale condannato il prevenuto alla pena ritenuta di giustizia, costui, tramite la propria difesa fiduciaria ha interposto ricorso in appello avverso la predetta sentenza, censurando la stessa in quanto emessa non dall'organo giudiziaria per la stessa funzionalmente competente, da lui indicata nel Giudice di Pace, ma dal Tribunale in composizione monocratica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dal M è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Deve preliminarmente rilevarsi che, essendo stata irrogata al carico del M la sola pena di euro 7.000,00 di ammenda, la decisione di primo grado non sarebbe stata suscettibile di impugnazione in grado di appello;
per tale ragione, avendone, comunque, i requisiti formali e sostanziali, l'impugnazione dal medesimo proposta come ricorso di fronte al giudice di secondo grado, in applicazione del principio del favor impugnationis, deve essere convertita in ricorso in grado di legittimità. Ciò posto, osserva, peraltro, il Collegio che, le argomentazioni svolte dal ricorrente in ordine al radicamento della competenza funzionale dei giudizi aventi ad oggetto la violazione dell'art. 727 cod. pen. di fronte al Giudice di Pace anzichè, come verificatosi nella presente occasione, di fronte al Tribunale in composizione monocratica sono basate, per espressa indicazione
avverso la sentenza n. 1154/2020 del Tribunale di Ancona del 21 ottobre 2020;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A G;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. L G, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Avendo il Tribunale di Ancona, con sentenza del 21 ottobre 2020, dichiarato la penale responsabilità di M G in ordine al reato di cui all'art. 727 cod. pen., per avere questi detenuto un cane di razza corso in condizioni incompatibili con la sua natura e tali da cagionare alla bestia gravi sofferenzir9ed avendo, conseguentemente il predetto Tribunale condannato il prevenuto alla pena ritenuta di giustizia, costui, tramite la propria difesa fiduciaria ha interposto ricorso in appello avverso la predetta sentenza, censurando la stessa in quanto emessa non dall'organo giudiziaria per la stessa funzionalmente competente, da lui indicata nel Giudice di Pace, ma dal Tribunale in composizione monocratica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dal M è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Deve preliminarmente rilevarsi che, essendo stata irrogata al carico del M la sola pena di euro 7.000,00 di ammenda, la decisione di primo grado non sarebbe stata suscettibile di impugnazione in grado di appello;
per tale ragione, avendone, comunque, i requisiti formali e sostanziali, l'impugnazione dal medesimo proposta come ricorso di fronte al giudice di secondo grado, in applicazione del principio del favor impugnationis, deve essere convertita in ricorso in grado di legittimità. Ciò posto, osserva, peraltro, il Collegio che, le argomentazioni svolte dal ricorrente in ordine al radicamento della competenza funzionale dei giudizi aventi ad oggetto la violazione dell'art. 727 cod. pen. di fronte al Giudice di Pace anzichè, come verificatosi nella presente occasione, di fronte al Tribunale in composizione monocratica sono basate, per espressa indicazione
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