Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2017, n. 1641
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In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, la previsione dell'art. 2947, comma 3, c.c. (secondo il quale, se per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile) si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della conseguente pretesa risarcitoria, sicchè è invocabile non solo per l'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile (nella specie, l’amministratore che ha ricevuto un pagamento preferenziale) ma anche per quella esercitabile contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (nella specie, la società, che, ai sensi dell'art. 2049 c.c., risponde civilmente dell’illecito penale commesso dal suo amministratore).
Il curatore fallimentare è legittimato, tanto in sede penale, quanto in sede civile, all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione della “par condicio creditorum”.
Nel rito societario, l’eccezione di prescrizione è proponibile sino alla seconda memoria difensiva depositata ex art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003, in quanto, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto, le eccezioni non rilevabili d'ufficio non rientrano tra le attività che la parte deve compiere tassativamente con la comparsa di risposta.
Sul provvedimento
Testo completo
164 1/ 1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Udienza pubblica in data 10/1/2017 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OGGETTO Azione di responsabilità con- tro amministratori di società fallita SEZIONI UNITE CIVILI R.G.N.28166/2014 cron.1641 Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dott. Salvatore Di Palma Primo Presidente f.f. dott. Giovanni Amoroso Presidente di sezione CI dott. Antonio Didone Presidente di sezione dott. Giacomo Travaglino Presidente di sezione dott. Aniello Nappi Rel. Consigliere Consiglieredott. Magda Cristiano dott. Domenico Chindemi Consigliere dott. Felice Manna Consigliere dott. Umberto Berrino Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fallimento X.O. s.r.l., in persona del Curatore pro tempore, domiciliato in Roma, via di Val Gardena 3, presso l'avv. Lucio De Angelis, rappresentato e di- feso dall'avv. Edoardo Staunovo Polacco, come da mandato in calce al ricorso ricorrente 2
Contro
ES AL e SI AL, elettivamente domiciliati in Roma, Via Pompeo Magno 10/B, presso lo studio dell'avv. Francesco Caroleo, che li rap- presenta e difende unitamente agli avv. Giorgio Al- bè e Cristiano Bettinelli per procure speciali, in atti - resistenti
Contro
Diedron s.r.l. - intimata avversO la sentenza n. 4213/2013 della Corte d'appello di Milano, depositata il 18 novembre 2013 Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi uditi i difensori avv. Edoardo Staunovo Polacco- per il fallimento ricorrente, avv. Francesco Caro- leo per i AL Udite le conclusioni del P.M. Francesco Mauro Iaco- viello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Mi- lano si è pronunciata sulle domande di risarcimento dei danni proposte dal Fallimento X.O. s.r.l. nei 3 confronti degli amministratori della società falli- ta, ES AL e SI AL, e della Diedron s.r.l., società in favore della quale erano stati erogati finanziamenti qualificati come ingiu- stificati ed eseguiti pagamenti contestati come preferenziali nel procedimento penale per bancarot- ta definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. I giudici di appello hanno ribadito l'esclusione della legittimazione del curatore del Fallimento X.O. s.r.l. a proporre l'azione di responsabilità degli amministratori della società fallita per i pagamenti preferenziali di crediti della Diedron s.r.l., eseguiti in violazione della par condicio creditorum. Hanno ritenuto che l'azione di respon- sabilità non possa essere esercitata dal curatore né ai sensi dell'art. 2393 C.C. né ai sensi dell'art. 2394 c.c. in mancanza di una lesione del patrimonio sociale, di cui il pregiudizio subito dai creditori costituisca un mero riflesso. Infat- ti, hanno precisato, la lesione della par condicio creditorum conseguente al pagamento preferenziale della Diedron S.r.l. «può al limite generare una contesa tra le posizioni soggettive individuali dei singoli creditori ma non anche un pregiudizio per la massa creditoria considerata nel suo complesso, la quale mantiene, comunque, la medesima consisten- za anche in caso di pagamento preferenziale qualun- que sia il creditore beneficiato dal pagamento le- sivo della par condicio tra quelli aventi diritto a partecipare al concorso>>>. Del resto, hanno aggiun- to, «il pregiudizio subito individualmente da cia- scun creditore per effetto dei pagamenti preferen- ziali eseguiti dalla società prima della dichiara- zione di fallimento si delinea compiutamente e de- finitivamente solo con l'esecuzione del riparto fi- nale nonché all'esito dell'esperimento infruttuoso o insufficiente di eventuali azioni revocatorie»>. Hanno altresì ribadito i giudici d'appello il ri- getto della domanda di risarcimento dei danni che il curatore assumeva provocati mediante i finanzia- menti alla Diedron s.r.l., ritenendo che mancasse la prova della estraneità di tali erogazioni al rapporto di affitto di azienda intercorso tra le due società. In parziale riforma della decisione di primo grado, la corte d'appello ha invece accolto la domanda di risarcimento dei danni per l'indebita protrazione dell'attività aziendale anche dopo il manifestarsi dell'insolvenza. 5 Contro la sentenza d'appello il Fallimento X.O. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla ba- se di sette motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria;
mentre non hanno proposto controricorso gli intimati. La terza sezione civile di questa corte, cui il ri- corso era stato assegnato, ne ha chiesto la rimes- sione alle Sezioni unite, ritenendo che sia di par- ticolare importanza la questione di massima della legittimazione del curatore fallimentare a eserci- tare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita che abbiano eseguito pagamenti preferenziali. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il fallimento ricorrente si duole del disconoscimento della sua legittimazione all'azione di responsabilità per i pagamenti prefe- renziali eseguiti dagli amministratori. Con il secondo motivo il ricorrente censural la li- quidazione del danno da aggravamento del dissesto derivante dalla protrazione dell'attività aziendale dopo il manifestarsi dell'insolvenza. Con il terzo e il quarto motivo il ricorrente si duole del rigetto della domanda di risarcimento dei danni derivanti dalle erogazioni effettuate in fa- 6 vore della Diedron s.r.l., benché qualificate come ingiustificate nel procedimento penale definito con sentenza di patteggiamento. Con il quinto, il sesto e il settimo motivo il ri- corrente si duole del rigetto della domanda di ri- sarcimento dei danni proposta contro la Diedron s.r.l. e censura l'omessa pronuncia sull'eccezione di tardività dell'eccezione di prescrizione propo- sta dalla Diedron s.r.l. 2.1- E' il primo motivo d'impugnazione che ha de- terminato la rimessione del ricorso alle Sezioni unite, in quanto vi si deduce la violazione degli art. 216 e 240 legge fall., nella parte in cui ri- conoscono al curatore la legittimazione esclusiva a costituirsi parte civile nel procedimento penale, anche contro il fallito, per i reati previsti nel titolo VI della legge fallimentare, inclusa dunque la bancarotta preferenziale (art. 216, comma 3, legge fall.), che lede l'interesse della massa al pari trattamento dei creditori. Il fallimento ricorrente rileva infatti che, pur essendo stata ammessa la sua costituzione di parte civile nel processo penale a carico degli ammini- stratori della società fallita, ES AL e SI AL, era tuttavia rimasto escluso dal 7 procedimento penale in seguito all'ammissione degli imputati al procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, perché l'art. 444 comma 2 o, «Se vi è costitu- c.p.p. prevede che in tal cas zione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda». Ha pertanto proposto nella sede propria l'azione civile sia per i danni cagionati dal reato (art. 185 c.p.) sia facendo valere, a norma dell'art. 146 legge fall., la responsabilità degli amministrato- ri. 2.2- La questione posta dal fallimento ricorrente, e sulla quale le Sezioni unite sono chiamate a pro- nunciarsi, attiene alla possibilità di ricondurre a una “azione di massa" la domanda proposta dal cura- tore fallimentare per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal fallito che, «prima о durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue paga- menti» (art. 216 comma 3 legge fall.). Secondo la giurisprudenza di questa corte, «nel si- stema della legge fallimentare, difatti, la legit- timazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c.d. di massa finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patri- 8