Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2020, n. 26494
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L'indennità di reinserimento (o contributo di solidarietà) erogato ai senatori al momento della cessazione dalla carica parlamentare previsto dal Regolamento del Fondo di solidarietà fra gli onorevoli senatori, ovvero corrisposto ai beneficiari designati o agli eredi legittimi in caso di decesso del parlamentare nel corso della legislatura, gravante sul "Fondo di solidarietà fra gli onorevoli senatori", ha natura di retribuzione differita, è manifestazione di capacità contributiva e va sottoposto a tassazione al momento della sua erogazione, secondo la disciplina prevista in tema di tassazione separata dall'art. 17 TUIR.
Sul provvedimento
Testo completo
26494-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T - Primo Presidente - P C - Presidente di Sezione - CARLO DE CHIARA Ud. 06/10/2020 - LUIGI G LOMBARDO - Presidente di Sezione - PU R.G.N. 5801/2013 F D S - Presidente di Sezione - C0426494 Rep. E S - Consigliere - c.u. F G - Consigliere - A G - Consigliere - GUIDO MERCOLINO - Consigliere - R G C - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5801-2013 proposto da: ROEHRSSEN FRANCA, REBECCHINI FLAVIA, REBECCHINI LAVINIA, REBECCHINI LIVIA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell'avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato P R;
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- ricorrenti -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso I'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente - avverso la decisione n. 4452/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE di ROMA, depositata il 16/07/2012. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2020 dal Consigliere R G C;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Guglielmo Fransoni ed Eugenio De Bonis per l'Avvocatura Generale dello Stato.
FATTI DI CAUSA
A seguito del decesso del senatore R il coniuge Roherssen Franca riceveva il contributo di solidarietà di cui all'art.8 del Regolamento del Fondo di solidarietà fra gli onorevoli senatori determinato in £. 112.142.438, sul quale il Senato operava una ritenuta alla fonte a titolo di imposta di £. 35.512.804, liquidando alla beneficiaria la somma di £. 76.729.634. Successivamente, il coniuge ed i figli del Senatore R proponevano istanza di rimborso della ritenuta fiscale operata, sostenendo che l'assegno di solidarietà, in quanto tratto dal Fondo di solidarietà, non costituiva reddito ma somma capitale del tutto analoga a quella corrispostacorrisposta in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esenti da Irpef. Aggiungevano gli istanti che se si fosse inteso assimilare l'assegno anzidetto all'indennità di buonuscita prevista per gli statali la stessa, secondo quanto chiarito Ric. 2013 n. 05801 sez. SU - ud. 06-10-2020 -2- da Corte cost. n. 82/1973, doveva considerarsi esente da imposizione diretta, ponendosi accanto alla pensione ed alle altre indennità per fini previdenziali e/o assistenziali, in ogni caso dovendo pervenirsi alle medesime conclusioni ove l'assegno di solidarietà per senatori fosse stato assimilato all'indennità di buonuscita ENPAS. Impugnato il silenzio rifiuto innanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Roma anche in relazione ai principi affermati da Corte cost. n. 178/1986 in tema di parziale illegittimità costituzionale del prelievo fiscale sull'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS e al contenuto dell'art. 4, comma 3 ter del d.l. n. 70/1988, il giudice di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo che il contributo di solidarietà in esame, traendo origine in via esclusiva da somme erogate dal Fondo di solidarietà sulla base di un contributo di previdenza corrisposto del senatore nella misura del 100 %, era stato sottoposto ad imposizione fiscale in violazione dell'art. 17 del T.U. delle imposte dirette. Tale disposizione, recependo i principi fissati da Corte cost. n. 178/1986, aveva previsto, nel disciplinare la tassazione dell'indennità di fine rapporto, che dalla stessa fosse dedotto il contributo previdenziale a carico del beneficiario. Secondo la Commissione di primo grado, pertanto, nessuna ritenuta poteva essere operata sull'assegno di solidarietà corrisposto agli eredi del senatore R per mancanza del presupposto impositivo. La Commissione tributaria di secondo grado, investita dall'impugnazione proposta dall'Intendenza di finanza di Roma, accoglieva l'appello sul presupposto che non era stata fornita la prova che il fondo che aveva erogato il contributo fosse stato costituito in via esclusiva con il contributo dei singoli senatori, né conoscendosi la percentuale di tale contribuzione, dovendo l'onere della prova essere assolto dai contribuenti. Gli eredi R proponevano ricorso innanzi alla con ordinanza Commissione tributaria centrale di Roma che, Ric. 2013 n. 05801 sez. SU - ud. 06-10-2020 -3- istruttoria del 6 giugno 2011, disponeva di acquisire elementi informativi presso il Senato della Repubblica in ordine: a) alla natura giuridica del fondo di solidarietà;
b) alla sottoposizione a tassazione dell'indennità parlamentare dalla quale veniva prelevato il contributo mensile destinato al Fondo di solidarietà ed all'eventuale aliquota applicata;
c) all'applicazione di imposta sulla somma prelevata e destinata al fondo di solidarietà. Con nota del 22 settembre 2011 il Senato della Repubblica riscontrava la richiesta, precisando, per quel che qui rileva, che il contributo di solidarietà era istituto legato allo status di parlamentare, estraneo al sistema di diritto comune e definito dall'autonomo ordinamento interno delle Camere. Chiariva che l'ammontare del contributo era pari all'80% dell'importo mensile lordo dell'indennità parlamentare, moltiplicato per ogni anno di mandato. Il fondo di solidarietà, veniva ancora chiarito, era alimentato dal versamento di un contributo mensile pari al 6.70 per cento dell'indennità parlamentare lorda- che, moltiplicata per i dodici mesi dell'anno, risulta pari all'80% dell'indennità mensile lorda- interamente a carico dei parlamentari, pure aggiungendo che la somma ritenuta mensilmente, a titolo di contribuzione in favore del Fondo di solidarietà, era considerata onere deducibile ai fini della formazione dell'imponibile fiscale, infine evidenziando che il contributo di solidarietà non poteva essere giuridicamente assimilato né al trattamento di fine rapporto né all'indennità di buonuscita. Successivamente, la Commissione tributaria centrale, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva il ricorso degli eredi del Senatore R, ritenendo la "piena assimilazione del vitalizio in questione al reddito di lavoro dipendente, in corretta applicazione del disposto dell'art. 47, lett. h) del d.P.R. n.917/1986". Secondo la Commissione centrale l'assegno liquidato agli eredi era stato Ric. 2013 n. 05801 sez. SU - ud. 06-10-2020 -4- correttamente sottoposto a tassazione, applicata secondo il regime della tassazione separata. Gli eredi del senatore R hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L'Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione orale della causa. All'esito dell'udienza camerale del 19.9.2019, la Sezione tributaria ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale rimessione della causa alle Sezioni Unite in relazione alla questione di massima di particolare importanza così sintetizzata: Se l'assegno di fine mandato (o di solidarietà) erogato ai Senatori in caso di mancata rielezione, ovvero corrisposto ai beneficiari designati o agli eredi legittimi in caso di decesso del parlamentare nel corso della legislatura, e gravante sul "Fondo di solidarietà fra gli onorevoli senatori", abbia natura di retribuzione differita, sia manifestazione di capacità contributiva e debba essere sottoposto a tassazione al momento della sua erogazione, oppure se esso abbia natura di "indennità equipollente" al TFR e debba andare esente da imposizione in quanto costituito esclusivamente attraverso contributi a carico del Senatore beneficiario. I ricorrenti hanno depositato memoria. La causa è stata posta in decisione all'udienza pubblica del 6 ottobre 2020, nel corso della quale il Procuratore generale si è riportato alla requisitoria scritta, nella quale aveva concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso proposto le ricorrenti prospettano la violazione o falsa applicazione degli artt. 16, comma 1, lett.a) e 17, comma 1, del TUIR- d.P.R. n.917/1986- nella versione vigente ratione temporis, in relazione all'art. 111, comma settimo, Ric. 2013 n. 05801 sez. SU - ud. 06-10-2020 -5- Cost. sostenendo che la CTC avrebbe erroneamente applicato le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale n. 289 del 1994 a proposito del trattamento fiscale privilegiato riconosciuto ai vitalizi dei parlamentari, tralasciando di considerare che oggetto della controversia era il contributo di solidarietà e non il vitalizio, peraltro poi concludendo nel senso della piena assimilabilità del vitalizio al reddito di lavoro dipendente.
1.1. Secondo i ricorrenti il contributo di solidarietà sarebbe da qualificare come indennità equipollente al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 17, c.1, lett. a), del TUIR che assoggetta a tassazione separata sia il trattamento di fine rapporto che le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli di cui alle lett. a), d) e g) del comma 1 dell'art.57 (oggi, 50). Essendo formato per intero da contributi a carico del Parlamentare, tale contributo, proseguono le ricorrenti, è esente da imposizione per espressa previsione dell'art. 17 (oggi 19, comma 2 bis, ultima parte) TUIR, in base al principio posto dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 178 del 1986, secondo cui le indennità percepite in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, formate anche da contribuzioni poste a carico dei beneficiari, non sono imponibili senza che, a tal fine, rilevi la circostanza che in tal modo non si applichi alcuna forma di tassazione. A tale stregua, l'imponibilità del contributo di solidarietà va esclusa, trattandosi di un emolumento formato per intero da contribuzioni di tipo previdenziale poste a totale carico dei Parlamentari.
1.2. Le ricorrenti hanno in conclusione posto