Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/07/2020, n. 21990

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/07/2020, n. 21990
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21990
Data del deposito : 22 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da G L D, nato il 26/01/1975 a Piove di Sacco avverso la sentenza del 20/11/2017 della Corte d'appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M S G;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 15/10/2013 il Tribunale di Padova ha dichiarato L D G responsabile del reato di calunnia, perché con denuncia presentata ai Carabinieri il 01/02/2011 aveva incolpato A M del reato di furto avvenuto presso la sua abitazione il 26/01/2011, in realtà simulato, e lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione. Nella denuncia G aveva riferito di avere trovato in casa la tessera sanitaria cartacea di M, ex dipendente da cui era stato minacciato a causa di un preteso credito vantato nei suoi confronti.

2. La Corte territoriale ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice in ordine alla sussistenza del reato e riteneva che fosse emersa la prova della responsabilità dell'imputato. In particolare, secondo quanto riferito dal teste di p.g. R, la casa era stata trovata in disordine, ma con gli oggetti omogeneamente sparsi;
la porta di ingresso non presentava segni di effrazione, tanto che le borchie erano state asportate, ma appoggiate con ordine a terra e le viti erano state posate sul tavolino accanto alla porta e la serratura era funzionante. I Giudici del merito rappresentavano altresì che M aveva riferito di avere lavorato "in nero" per G sino al gennaio 2011 e di avere all'epoca dormito presso la sua abitazione, senza più recarvisi dopo l'interruzione del rapporto di lavoro. Quanto alla tessera sanitaria ne aveva riconosciuto la corrispondenza, pur non ricordando di averla smarrita, in quanto da tempo sostituita con il tesserino plastificato.

3. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurando:

3.1. la violazione di legge in relazione all'inquadramento del fatto nella fattispecie di calunnia anziché in quella di simulazione di reato, realizzata al momento del sopralluogo dei Carabinieri il 26/01/2011, a nulla rilevando la successiva denuncia del 01/02/2011, contenente gli stessi elementi già noti: si tratta infatti di un reato istantaneo per la cui consumazione non rileva l'eventuale reiterazione delle dichiarazioni;

3.2. il vizio motivazionale quanto all'accertamento del dolo di calunnia in capo all'imputato, non avendo la Corte territoriale fornito adeguata risposta allo specifico motivo di appello sul punto;
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