Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/06/2023, n. 15931
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Testo completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15556-2022 proposto da: COUTENZA CANALI LANZA MELLANA E ROGGIA FUGA,in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domic iliata in ROMA, VIA
COSSERIA
5, presso lo studio dell'avvocato L F, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C R;
-ricorrente -
contro
Ric. 2022 n. 15556 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 2 - COMUNE DI CASALE MONFERRATO, in persona del Sindaco pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.Q.
VISCONTI
99, presso lo studio dell'avvocato I C, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GRG RAZETO e G G;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 47/2022 del TRIBUNALE SUP ERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 17/03/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere M M.
FATTI DI CAUSA
1.1. La Coutenza canali Lanza Mellana e Roggia Fuga ricorre a queste Sezioni Unite per sentire cassare l'epigrafata sentenza con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, limitatamente alla parte afferente la rideterminazione del canone di concessione, ha accolto l'opposizione proposta dal Comune di Casale Monferrato avverso l'atto di concessione 8680 del 23.7.2020 con cui la Coutenza, dato atto che l'originaria concessione in data 2.3.1995 era scaduta il 31.12.2011 senza che ne fosse avvenuto rinnovo, autorizzava, in sanatoria, il Comune al mantenimento in situ di ventisei interferenze sui canali demaniali Lanza e Mellana e nel contempo reclamava il pagamento da parte del medesimo dei canoni di concessione dovuti per il periodo di vacanza concessoria, rideterminandone retroattivamente l'ammontare.
1.2. Il giudice delle acque ha accolto il gravame osservando che l'originario atto di concessione adottato il 2.3.1995 era accompagnato da una convenzione "accessiva" al medesimo, il cui art. 1 prevedeva, in caso di utilizzazione dei beni demaniali idrici senza titolo, il pagamento di un canone risarcitorio pari al doppio del canone stabilito in via ordinaria, di modo che, configurandosi in ciò Ric. 2022 n. 15556 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 3 - una concessione-contratto, riconducibile al genus dei contratti di diritto pubblico sostitutivi del provvedimento amministrativo disciplinati dall'art. 11. l. 7 agosto 1990, n. 241, ne andava affermata la natura obbligatoria e vincolante per le parti, con conseguente esclusione in capo alla Coutenza di ogni potestà pubblicistica o autonomia privatistica per derogare ad esso nella quantificazione del canone dovuto a seguito della scadenza della concessione. Ha perciò ritenuto che la concessione impugnata, avente oltretutto effetto retroattivo in misura tale da imporre alla collettività rappresentata dal Comune canoni risarcitori esorbitanti, da un lato, violi un principio di diritto e, dall'altro, evidenzi lo sviamento di potere posto in essere dalla Coutenza, atteso che la rideterminazione, con efficacia retroattiva dei canoni di concessione per il periodo di vacanza della stessa, palesasse l'intenzione della stessa di precostituirsi un titolo idoneo a recuperare le somme, che, per effetto di un pregresso pronunciamento del TRAP passato in cosa giudicata, essa ricorrente avrebbe dovuto restituire al Comune in quanto percepite indebitamente.
1.3. Il mezzo ora proposto dalla ricorrente si vale di tre motivi di ricorso seguito da memoria, a cui il Comune replica con controricorso.
RAGNI DELLA DECISIONE
2.Con il primo motivo di ricorso La Coutenza canali Lanza Mellana e Roggia Fuga deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 136, lett. c),e 137 r.d. 8 maggio 1904, n. 368 in relazione agli artt. 132, 133, 134 e 135 r.d. 368/1904, nonché la violazione del principio di legalità in materia di concessioni amministrative ed ancora la violazione dell'art. 11, l. 241/1990. Sostiene, più in dettaglio, la ricorrente che la qualificazione "concessione-contratto" adottata dal decidente per giustificare l'accoglimento Ric. 2022 n. 15556 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 4 - del'impugnazione del Comune risultava immotivata e formulata perciò in violazione del c.d. minimo costituzionale, posto che, essendo stata la materia rimodulata a seguito della l. 27 dicembre 1977, n. 984, in guisa della quale i canali demaniali di irrigazione sono stati qualificati come opere di bonifica di prima categoria di eccezionale importanza, si verte in tema di "concessioni di polizia", la cui adozione, così come il suo successivo corso, è interamente regolato dalla discrezionalità tecnica del soggetto competente per legge ovvero da essa ricorrente come pure riconosciuto dal precedente di questa Corte 1131/2014. Poiché, d'altro canto, attese le finalità di interesse generali perseguite per mezzo della realizzazione del sistema dei canali demaniali di irrigazione, le concessioni di che trattasi sono volte ad autorizzare alterazioni dell'opera di bonifica idraulica, rendendo possibili attività altrimenti
COSSERIA
5, presso lo studio dell'avvocato L F, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C R;
-ricorrente -
contro
Ric. 2022 n. 15556 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 2 - COMUNE DI CASALE MONFERRATO, in persona del Sindaco pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.Q.
VISCONTI
99, presso lo studio dell'avvocato I C, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GRG RAZETO e G G;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 47/2022 del TRIBUNALE SUP ERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 17/03/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere M M.
FATTI DI CAUSA
1.1. La Coutenza canali Lanza Mellana e Roggia Fuga ricorre a queste Sezioni Unite per sentire cassare l'epigrafata sentenza con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, limitatamente alla parte afferente la rideterminazione del canone di concessione, ha accolto l'opposizione proposta dal Comune di Casale Monferrato avverso l'atto di concessione 8680 del 23.7.2020 con cui la Coutenza, dato atto che l'originaria concessione in data 2.3.1995 era scaduta il 31.12.2011 senza che ne fosse avvenuto rinnovo, autorizzava, in sanatoria, il Comune al mantenimento in situ di ventisei interferenze sui canali demaniali Lanza e Mellana e nel contempo reclamava il pagamento da parte del medesimo dei canoni di concessione dovuti per il periodo di vacanza concessoria, rideterminandone retroattivamente l'ammontare.
1.2. Il giudice delle acque ha accolto il gravame osservando che l'originario atto di concessione adottato il 2.3.1995 era accompagnato da una convenzione "accessiva" al medesimo, il cui art. 1 prevedeva, in caso di utilizzazione dei beni demaniali idrici senza titolo, il pagamento di un canone risarcitorio pari al doppio del canone stabilito in via ordinaria, di modo che, configurandosi in ciò Ric. 2022 n. 15556 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 3 - una concessione-contratto, riconducibile al genus dei contratti di diritto pubblico sostitutivi del provvedimento amministrativo disciplinati dall'art. 11. l. 7 agosto 1990, n. 241, ne andava affermata la natura obbligatoria e vincolante per le parti, con conseguente esclusione in capo alla Coutenza di ogni potestà pubblicistica o autonomia privatistica per derogare ad esso nella quantificazione del canone dovuto a seguito della scadenza della concessione. Ha perciò ritenuto che la concessione impugnata, avente oltretutto effetto retroattivo in misura tale da imporre alla collettività rappresentata dal Comune canoni risarcitori esorbitanti, da un lato, violi un principio di diritto e, dall'altro, evidenzi lo sviamento di potere posto in essere dalla Coutenza, atteso che la rideterminazione, con efficacia retroattiva dei canoni di concessione per il periodo di vacanza della stessa, palesasse l'intenzione della stessa di precostituirsi un titolo idoneo a recuperare le somme, che, per effetto di un pregresso pronunciamento del TRAP passato in cosa giudicata, essa ricorrente avrebbe dovuto restituire al Comune in quanto percepite indebitamente.
1.3. Il mezzo ora proposto dalla ricorrente si vale di tre motivi di ricorso seguito da memoria, a cui il Comune replica con controricorso.
RAGNI DELLA DECISIONE
2.Con il primo motivo di ricorso La Coutenza canali Lanza Mellana e Roggia Fuga deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 136, lett. c),e 137 r.d. 8 maggio 1904, n. 368 in relazione agli artt. 132, 133, 134 e 135 r.d. 368/1904, nonché la violazione del principio di legalità in materia di concessioni amministrative ed ancora la violazione dell'art. 11, l. 241/1990. Sostiene, più in dettaglio, la ricorrente che la qualificazione "concessione-contratto" adottata dal decidente per giustificare l'accoglimento Ric. 2022 n. 15556 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 4 - del'impugnazione del Comune risultava immotivata e formulata perciò in violazione del c.d. minimo costituzionale, posto che, essendo stata la materia rimodulata a seguito della l. 27 dicembre 1977, n. 984, in guisa della quale i canali demaniali di irrigazione sono stati qualificati come opere di bonifica di prima categoria di eccezionale importanza, si verte in tema di "concessioni di polizia", la cui adozione, così come il suo successivo corso, è interamente regolato dalla discrezionalità tecnica del soggetto competente per legge ovvero da essa ricorrente come pure riconosciuto dal precedente di questa Corte 1131/2014. Poiché, d'altro canto, attese le finalità di interesse generali perseguite per mezzo della realizzazione del sistema dei canali demaniali di irrigazione, le concessioni di che trattasi sono volte ad autorizzare alterazioni dell'opera di bonifica idraulica, rendendo possibili attività altrimenti
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