Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2021, n. 25692
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAZLI EROL nato a PESCARA il 05/02/1992 avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI ha concluso chiedendo (2k- 1, u5ifto il difensore 'UV., 'Icon (..(2, e,<:)..,• f, Cameralizzata 1,„ ,x9e, tl.,t.• J4". '11..t.,V kie..(24A•11n-: Q.52., 0-u\v"-e ilarg-ét RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 30 ottobre 2019, la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, emessa in data 11 settembre 2018, con la quale F E era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 bis, c. 1 e 3, cod. pen., in relazione all'art. 625, c. 1, n. 2, cod. pen. e, per l'effetto, condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa. 2. Avverso la predet a sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'inosservanza di norme processuali (ex art. 606 c. 1, lett. c) cod. proc. peri.) e, in particolare, dell'art. 213 cod. pen., per essere, la ricognizione di persone effettuata dei Sigg.ri Catalfamo e Ravidà, come dagli stessi confermata nel corso del proprio esame testimoniale, nulla, in quanto effettuata per il tramite della conferma di individuazioni fotografiche già effettuate dai predetti in sede di indagini preliminari. Ciò, non essendo rinvenibile nella disposizione in questione, al contrario di quanto rilevato dalla Corte territoriale, un onere della difesa di richiedere che la ricognizione dei soggetti ad opera dei summenzionati testi avvenisse attraverso le modalità di cui all'art. 213 c.p.p. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la mancanza di motivazione (ex art. 606, c. 1, lett. cod. proc. pen.) in ordine all'attendibilità dell'individuazione fotografica ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. in sede di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, difatti, la difesa contestava l'attendibilità delle risultanze dell'individuazione/ricognizione sulla scorta delle imprecisioni e contraddizioni rinvenibili nelle dichiarazioni dei succitati testi;su tali questioni il giudice del gravame ometteva qualsivoglia pronunciamento. Quanto al mancato riconoscimento, in favore dell'imputato, delle circostanze attenuanti generiche, il Collegio territoriale si è meramente limitato ad osservare come la pena fosse prossima ai minimi edittali e comunque condizionalmente sospesa, senza in alcun modo vag iare le doglianze difensive sul punto.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi