Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/12/2022, n. 37757

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/12/2022, n. 37757
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37757
Data del deposito : 23 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17298/2020R.G. proposto da DE.GA. TOURIST s.n.c. di G D V C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a dall’Avv. C B, con domicilio eletto in Roma, viale Angelico, n.70, presso lo studio dell’Avv. P P, giusta procuraspeciale in calce al ricorso. –ricorrente –

contro

Comune di Ischia. –intimato – Oggetto: TARI avverso la sentenza n. 8505/19 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 13/11/2019. Udita la relazione svolta dal Consigliere O D M nella pubblica udienza del 15/12/2022 tenuta in camera di consiglio, in difetto di richiesta di discussione orale, secondo la disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020 e 7, d.l. n. 105 del 2021. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F S, ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DELLA CAUSA

La società DE.GA. TOURIST propone cinque motivi di ricorso , illustrati con memoria, per la cassazione della suindicata sentenza, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avvi so di pagamento per Tari 2014notificato dal Comune di Ischia. La Commissione tributaria regionale, per quanto qui ancora rileva, osservava: che il mancato invio dell’avviso bonario non assumeva rilievo;
che la contribuente n on avev a mai dedotto che l’impugnato invito di pagamento, avuto riguardo ai dati contenuti in precedente dichiarazione o accertamento d’ufficio, “individuasse in termini quantitativi e qualitativi differenti l’immobile oggetto di tassazione”, per cui concludeva nel senso che “gli elementi di fatto indicati nell’avviso (…) erano pienamente idonei alla completa informazione della società”;
che il Comune neppure aveva irrogato sanzioni o addebitato interessi. I n ordine alla sottoscrizione dell’atto da parte della dott.ssa Paola M, funzionaria responsabile SUAP e Tributi Locali, direttamente assunta dal Sindaco, la CTR rilevava che la relativa procedura era conforme alle “previsioni normative” e che “nessun profilo di illegittimità può derivare né dal fatto che la stessa non rivesta il ruolo di dirigente né dalla sua adibizione alle funzioni in concreto svolte”. In ordine alla lamentata eccessività delle tariffe per gli alberghi rispetto a quelle per le abitazioni, e fermo il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo da parte del giudice tributario, la CTR escludeva che il “rapporto tra i due regimi tariffari” presentasse profili di irragionevolezza”poiché “ ben maggiore è la ricettività delle strutture alberghiere (in termini di rapporto tra occupanti e superfici complessive)rispetto a quella delle civili abitazioni” e quindi anche la produzione di rifiuti. Il Comune di Ischia è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta, ex art.360, comma primo, n. 3 c.p.c., che la CTR non ha rilevato l’inesistenza/nullità dell’atto impugnato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per carenza del potere dirigenziale in conseguenza della chiara nullità della nomina a dirigente. Lamenta, altresì, che l’avviso impugnato è statosottoscritto da persona che non è dipendente pubblico e neppure vincitore di concorso, che quindi non fa parte dell’organico stabile del Comune di Ischia, il qualeneppure ha dimostrato la regolarità formale della procedura di assunzione della dott.ssa M.

2. Con il secondo motivo lamenta, ex art.360, comma primo, n. 3 e n. 3 c.p.c., lamentaviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 162, l. n. 296 del 2006 e degli artt. 7, l. n. 212 del 2000, 3, l. n. 241 del 1990, 24 Cost., perché la CTR non ha considerato che nell’avviso di pagamento impugnato, non preceduto da alcun avviso bonario, non sono stati indicati i dati catastali dell’immobile, né la tabella delle tariffe, né la durata del possesso e neppure,per estratto, le delibere in esso richiamate.

3. Con il terzo motivo lamenta, ex art.360, comma primo, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente, l’art. 68, d.lgs. n. 507 del 1993, e deduce la erroneità della sentenzadi appello perché la CTR ha escluso la illegittimità della tariffa stabilita per gli alberghi in misura assolutamente sproporzionata rispetto alle abitazioni, nella specie, ben sette volte superiore, in contrasto con la quantità di rifiuti che secondo la comune esperienza, vengono effettivamente prodotti.

4. La prima censura è infondata.
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