Cass. pen., sez. VII, ordinanza 23/12/2022, n. 48987
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ONGHIA ANGELO nato a ACERRA il 27/09/1977 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA M M;Rilevato che D'Onghia Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali gravi e minaccia;Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la difesa contesta il vizio motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen. in relazione a una non meglio specificato oggetto "bastone" o "trave" non rinvenuto dai Carabinieri sul luogo del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro coerente e delineato dalla doppia conforme di condanna;Ritenuto peraltro che questo stesso motivo di doglianza risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.