Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2023, n. 24823

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2023, n. 24823
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24823
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SNTENZA sul ricorso proposto da: CATANZARO SBASTIANO nato a PALERMO il 25106/1979 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSPPE DE M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. T E, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 febbraio 2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia S C, avendolo ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, in relazione a due ciclomotori, contestatigli quale imprenditore individuale, dichiarato fallito in data 8 novembre 2012. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che le dichiarazioni dell'imputato di avere consegnato i due veicoli all'amministratore giudiziario avevano trovato conferma in quanto riferito da quest'ultimo e dal curatore fallimentare, il quale aveva anche aggiunto di essere stato autorizzato dal giudice delegato ad abbandonare i beni, in quanto insuscettibili di valutazione economica.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla mancata riqualificazione della bancarotta fraudolenta documentale, ai sensi dell'art. 217, secondo comma, I. fall., alla luce di quanto dichiarato dai testi Christian D'Agati, consulente fiscale del Catanzaro, e A I, consulente tecnico-contabile della difesa.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale, con una motivazione circolare, confermato la responsabilità dell'imputato, omettendo di considerare come dalla documentazione acquisita e dalle prove dichiarative assunte emergesse
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