Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2018, n. 11738

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2018, n. 11738
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11738
Data del deposito : 15 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o t o n v i e t a m r a g s e r t e n v i l o a t u o ORIGINALE t b i a r g t i l n 11738-20 18 o b c b o l e e t d n e e r Oggetto r o REPUBBLICA ITALIANA r i o r c e i t l R u DOMANDA RESN ICA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 19363/2015 Cron.4738 TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente Ud. 01/12/2017 Dott. ROBERTA VIVALDI PU · Consigliere Dott. S O Consigliere Dott. LINA R Rel. Consigliere Dott. A PIA Consigliere Dott. S G G ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19363-2015 proposto da: CROCIANI ELIO, CROCIANI ERMINIA CROCIANI MATTEO, ' CROCIANI IRMA CROCIANI GIOVANNI, CROCIANI SESTO, ' CROCIANI AGOSTINO MILANDRI PAOLA, MILANDRI ANGELA, CROCIANI MARIA, CROCIANI ANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, V. F. DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato P P P, rappresentati 2017 e difesi dall'avvocato C Z giusta procura а 2371 margine del ricorso; ricorrenti contro 1 MESCOLINI PALMIRO, MESCOLINI MARIA, MESCOLINI LINDA, FABRIZIO, MESCOLINI MESCOLINI GIOVANNI, MESCOLINI DAVIDE, MAZZULLO GIUPPINA; intimati - avverso la sentenza n. 450/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2017 dal Consigliere Dott. A PIA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del 1° motivo del ricorso, rigetto di tutti gli altri motivi, assorbito il 19° sulle spese; 2

FATTI DI CAUSA

. 1. La presente controversia trae origine da un giudizio con cui i fratelli Mlini convennero in giudizio Francesco C al fine di ottenere una pronuncia che accertasse nei loro confronti l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà di Francesco C, e nei confronti di quest'ultimo dell'obbligo di ripristinare la strada asseritamente esistente sul fondo. Gli attori chiesero anche la condanna al risarcimento dei danni per un ammontare pari a euro 7.746,86, ovvero per un diverso importo ritenuto di giustizia. Si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Francesco C. Il Tribunale di Forlì con sentenza n. 470/2002 accolse la domanda attorea e condannò il soccombente al ripristino della strada, nonché al risarcimento dei danni per un ammontare di 4.800,00 euro oltre al pagamento delle spese processuali. Avverso detta sentenza C propose appello dinanzi alla Corte territoriale di Bologna. Nel frattempo i f.lli Mlini, dopo aver notificato al C atto di precetto per il pagamento delle somme riconosciute in loro favore dalla M sentenza 470/2002 ed esecuzione presso terzi, ricevevano ilpagamento di euro 13.511,51. Notificarono anche atto di precetto per l'esecuzione degli obblighi di fare cui si oppose il C deducendo la mancanza del titolo esecutivo. 2. La Corte d'Appello di Bologna, intanto, con la pronuncia n. 667/2006 riformava integralmente la sentenza n. 470/2002 pronunciata dal Tribunale di Forlì, rigettando le domande dei Mlini. Pertanto quest'ultimi proponevano ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza che veniva rigettato anche dalla Corte di Cassazione. 3. Intanto, il C con atto di citazione del 24 luglio 2003 proponeva contro i Mlini un autonomo atto di giudizio diretto a far dichiarare che la sentenza 470/2002 non costituisse titolo esecutivo, e 3 domandava la condanna dei convenuti a restituire all'attore la somma di 13.511,51 euro. Con sentenza n. 367/2007 il Tribunale di Forlì rigettava tutte le domande di C, ritenendo che la sentenza n. 470/2002 costituisse titolo esecutivo ex art. 282 c.p.c.. Francesco C proponeva appello avverso la sentenza n. 367/2007 pronunciata dal Tribunale di Forli, eccependo l'errore del giudice di prime cure nel ritenere esecutiva la sentenza n. 470/2002 e lamentando il mancato rilievo dato alla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 667/2006. In particolare l'impugnazione della sentenza n. 367/2007 si articolava in cinque motivi: la mancanza di un titolo esecutivo, non potendosi considerare tale la sentenza n.470/2002 del Tribunale di Forlì;
mancanza di esecutorietà capo di condanna avente ad oggetto le spese della lite;
molestia del del possesso e del tentato spoglio, attuato dai Mlini nei confronti di C per mezzo della notifica dell'atto di precetto in esecuzione della sentenza n. 479/2002;
erronea mancata valutazione da parte del Tribunale della intervenuta riforma della sentenza n. 470/2002;
la sussistenza di una giusta causa di compensazione delle spese della lite. M 3.1. La Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 450/2015 dichiarava inammissibili le domande proposte da Francesco C. 4. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione gli eredi di Francesco C con diciannove motivi illustrati da memoria. 4.1. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. I motivi possono essere divisi in tre gruppi divisi per temi portanti. Il primo gruppo, dal n. 1 al 12. Il secondo gruppo comprende i motivi 13, 14 e 19. Infine il terzo gruppo che comprende i motivi dal n. 15 al 18. 5.1. I ricorrenti con il primo gruppo, sotto profili diversi, lamentano la violazione di una serie ed articolata di norme in relazione all'art. 360, n. 3, 4, 5 c.p.c. per avere la Corte d'Appello ritenuto inammissibile la 4 domanda restitutoria sulla base del presupposto per cui la stessa non potesse essere proposta in un autonomo e ordinario giudizio, ma soltanto in sede di appello, osservando che gli artt. 336 e 345 c.p.c. non impongono di proporre le domande restitutorie esclusivamente dinanzi al giudice d'appello. Sostengono i ricorrenti che non si tratta di una competenza esclusiva o funzionale della Corte d'Appello, ma semplicemente concorrente. Le restituzioni possono essere richieste al giudice d'appello, ma la somma può essere rivendicata anche in separata sedepur essendo in corso processo. La questione è stata posta anche come violazione del giudicato interno in quanto né il giudice di primo grado, né la controparte in primo grado e in appello avevano eccepito l'impossibilità di richiedere le spese e le somme versate a titolo di risarcimento in un separato giudizio, in un giudizio diverso da quello d'appello. Inoltre la Corte d'Appello di Bologna, ponendo alla base della propria sentenza il rilievo di cui al motivo precedente, avrebbe dovuto procedere a norma

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