Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2022, n. 07451

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2022, n. 07451
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07451
Data del deposito : 8 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

i. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5486/2012 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende come per legge;

- ricorrente -

contro

GIACOMETTI MARGHERITA - intimata - avverso la sentenza n. 4/64/11 della Commissione tributaria regionale della Lombardia depositata il 12 gennaio 2011 I udita la relazione svolta nella pubblica udienza delP 11 febbraio 2022 dal Consigliere Pasqualina A P C;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. S V, che ha chiesto l'accoglimento dei primi cinque motivi di ricorso ed il rigetto del settimo motivo, con assorbimento dei restanti motivi

FATTI DI CAUSA

1. L'Agente della riscossione notificò, in relazione agli anni d'imposta 2000, 2001, 2002 e 2003, quattro cartelle di pagamento a M G, nella qualità di socia accomandataria e coobbligata solidale della società Ar.Tes. di Argenziano Antonio & C. s.a.s., in liquidazione, emesse ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per il recupero di IRPEF. Secondo quanto esposto nella sentenza impugnata, la verifica fiscale era scaturita da un controllo automatizzato effettuato da due distinti Uffici locali dell'Agenzia delle entrate, ossia dall'Ufficio di Legnano e dall'Ufficio di Bergamo;
la notifica delle medesime cartelle era in precedenza avvenuta nei confronti della società sopra indicata.

2. La contribuente, subentrata nella compagine sociale al coniuge A A, che era stato socio accomandatario sino al 27 marzo 2007, propose ricorso eccependo, tra l'altro, in relazione agli anni 2000 e 2001, la nullità delle cartelle per violazione dei termini di notifica e, quindi, per decadenza dal potere di esercitare la pretesa creditoria, nonché la violazione del beneficium excussionis. L'Agenzia delle entrate, costituendosi in giudizio, chiese dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in relazione alla cartella di pagamento relativa all'anno 2000, nonché il rigetto del medesimo ricorso con riguardo alle restanti cartelle.La Commissione tributaria provinciale adita dichiarò la propria incompetenza territoriale con riguardo alla cartella di pagamento per l'anno 2000, accogliendo nel resto il ricorso della contribuente.

3. In esito all'appello principale dell'Ufficio finanziario ed all'appello incidentale della contribuente, la Commissione tributaria regionale rilevò che: a) tutte le cartelle di pagamento erano state emesse dal medesimo concessionario della riscossione per la Provincia di Bergamo, Equitalia Esatri s.p.a.;
una delle cartelle notificate alla contribuente si riferiva ad iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio di Legnano, mentre le restanti cartelle erano state emesse dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate di Bergamo, ma ciò non determinava inammissibilità del ricorso, sebbene notificato solo all'Ufficio di Bergamo, contenendo il ricorso, in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, l'indicazione del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti esso era proposto;
b) le soprattasse previste dal d.lgs. n. 472 del 1997 rappresentavano delle vere e proprie sanzioni tributarie, come tali intrasmissibili agli eredi ex art. 8 dello stesso decreto legislativo;
le omissioni o i ritardi nel pagamento delle imposte, da parte della società Ar.Tes. di Argenziano Antonio & C. s.a.s. erano imputabili al socio accomandatario A A, per gli anni d'imposta dal 2000 al 2003, e non trasmissibili agli eredi, in forza del principio di responsabilità personale ex art. 2 del d.lgs. n. 472 del 1997;
c) era ravvisabile la violazione del beneficium excussionis ex art.2304 cod. civ., dato che l'obbligazione tributaria traeva origine dal rapporto obbligatorio facente capo alla società, sicché l'Amministrazione finanziaria avrebbe potuto pretendere il pagamento dei propri crediti dalla contribuente solo dopo avere escusso il patrimonio sociale con esito negativo e dopo avere dato prova dell'esito negativo del tentativo;d) la cartella di pagamento relativa all'anno 2001 e, quindi, alla dichiarazione presentata nell'anno 2002, era stata notificata il 19 ottobre 2007, in violazione dei termini ex art. 1, comma 5-bis, lett. b), del d.l. n. 106 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2005, secondo cui la notifica delle cartelle di pagamento, derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003, doveva essere effettuata entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

4. Avverso la suddetta decisione l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con otto motivi. La contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede.
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