Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/12/2022, n. 37152

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/12/2022, n. 37152
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37152
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12511/2015 RG proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
–ricorrente –

contro

COSTRA S.R.L. COSTRUZIONI STRADALI, sedente in Pavia;
–intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, n. 5927/14,depositata il 14/11/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’otto novembre 2022dal consigliere A C. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’integrale accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

CONTR. AGEV. L.

2. Con avviso notificato il 2 dicembre 2011, l’Agenzia accertava nei confronti della Co.Stra. srl e con riferimento all’annualità d’imposta 2006, la revoca dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 6, commi 13-19, l. 23 dicembre 2000, n. 388, Inoltre in data 28 marzo 2012 veniva notificato altro avviso, con cui si accertava per l’annualità d’imposta 2007 il disconoscimento delle perdite riportate e già oggetto di dichiarazione nel modello 760/2005. 2. Avverso gli avvisi suddetti la contribuente proponeva separati ricorsi, che venivano accolti dalla CTP sulla base del mancato rispetto del termine di cui all’art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000, n. 212. L’Agenzia proponeva appello, nel corso del quale la contribuente ribadiva tutte le difese già proposte in primo grado. La CTR respingeva l’appello.

3. L’Agenzia propone dunque ricorso in cassazione affidato a quattro motivi. La contribuente rimaneva intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivodi ricorso, l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 14, l. 20 novembre 1982, n. 890, 148 e 156, cod. proc. civ., e dell’art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. Ritiene in proposito l’amministrazione che la sentenza d’appello sia errata laddove stabilisce che la notifica degli avvisi di accertamento fosse inesistente per difetto della relata, dal momento che nella specie si versava in ipotesi di notifica diretta ai sensi dell’art. 14, l. n. 890/1982, per la quale non occorre la relata di notifica, applicandosi alla stessa le norme concernenti il servizio postale ordinario.

1.1. Il motivo è fondato. Pacifica la notifica diretta a cura dell’amministrazione fiscale, e comunque non contestata poiché la deduzione della stessa viene indicata come dedotta fin dalle controdeduzioni in primo grado, a pag. 19 delle stesse, va ricordato che la notifica degli atti impositivi può effettuarsi o a mezzo ufficiale giudiziario, o a mezzo di messo dell’amministrazione ai sensi dell’art. 60, d.P.R. n. 600/1973, o infine direttamente a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 14, l. n. 890/1982. In quest’ultimo caso, che ricorre, la notificazione è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con la conseguenza che non occorre alcuna relata di notifica e che l’atto, una volta pervenuto all’indirizzo, deve ritenersi ritualmente consegnato al destinatario, in base alla presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., salva la prova dell’impossibilità della conoscenza nella specie non proposta (Cass. 14/11/2019, n. 29642).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi