Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/01/2024, n. 16153

CASS
Sentenza
18 gennaio 2024
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Sentenza
18 gennaio 2024

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La condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel cosiddetto "saluto romano" integra il delitto previsto dall'art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost., potendo altresì integrare il delitto, di pericolo presunto, previsto dall'art. 2, comma 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del complessivo contesto fattuale, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654).

L'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma non abilita, da sola, ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale, atteso che il dubbio circa la liceità o meno di una condotta, ontologicamente inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità della medesima, deve indurre l'agente ad un atteggiamento di cautela, fino all'astensione dall'azione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/01/2024, n. 16153
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16153
Data del deposito : 18 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

16 153-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da HE Cassano Sent. n. sez.

1 - Presidente - Patrizia Piccialli UP 18/01/2024 Gastone Andreazza Relatore - R.G.N. 16103/2023 Monica Boni Rossella Catena GE Capozzi Luigi Agostinacchio Giovanni Liberati Alessandro Ranaldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. EM RC, nato a [...] il [...] 2. TI SI DI, nato a [...] il [...] 3. CA LI, nato a [...] il [...] 4. TA GE, nato a [...] il [...] 5. DE GL EF, nato a [...] il [...] 6. TT FA, nato a [...] il [...] 7. AN LU TO, nato a [...] il [...] 8. AR RC GI, nato Milano il 03/07/1973 avverso la sentenza del 24/11/2022 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente Gastone Andreazza;
ش udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi l'Avv. Domenico Di Tullio, difensore di fiducia di RC EM e SI DI TI, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi e, in subordine, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato, e gli Avv.ti Mario Giancaspro e Antonio Radaelli, difensori di fiducia di LI CA, GE TA, EF DE GL, FA TT, LU TO AN e RC GI AR, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 dicembre 2020 il Tribunale di Milano assolveva, perché il fatto non costituisce reato, RC EM, SI DI TI, LI CA, GE TA, EF DE GL, TO FA TT, LU TO AN e RC GI AR dal reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 110 cod. pen., e 2, comma 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, contestato loro per avere compiuto, come attestato dal capo d'imputazione, in occasione della pubblica riunione organizzata in Milano il 29 aprile 2016 nei giardini antistanti la chiesa di S. Nereo e Achilleo, in memoria di RI NO, IO LL e LO RS (il primo consigliere provinciale del Movimento sociale italiano, ucciso nel 1976, il secondo, giovane militante del Fronte della Gioventù, ucciso nel 1975 e il terzo, militante della Repubblica Sociale Italiana, ucciso nel 1945), manifestazioni esteriori proprie ed usuali di organizzazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 legge n. 654 del 1975. In particolare, dalla sentenza, non censurata sul punto, emerge che, durante la predetta manifestazione, cui avevano preso parte circa milleduecento persone, LU AN aveva invocato il "camerata IO LL" e formulato per tre volte la chiamata del "presente", subito dopo levandosi dalla folla e dagli altri imputati la corale risposta "presente" e il "saluto romano". Analogo rituale era stato seguito, successivamente, anche in via Paladini, presso la lapide ivi posta in ricordo di IO LL. Il Tribunale, dopo avere analizzato il quadro normativo di riferimento e ricordato le pronunce succedutesi in materia, riteneva sussistente la condotta del reato contestato, essendo stato il saluto romano effettuato per onorare la memoria dei tre defunti in quanto «aderenti alla ideologia fascista [...] e, dunque, ad una شر 2 ideologia discriminante ed intollerante» (cfr. pag. 8 della sentenza di primo grado); aggiungeva che tale condotta, in relazione al numero di circa milleduecento persone partecipanti a riunione in luogo pubblico, era potenzialmente idonea a porre in pericolo l'ordine pubblico materiale. Il Tribunale rilevava tuttavia, ritenendo sussistente un errore scusabile ex art. 5 cod. pen., il difetto dell'elemento soggettivo giacché, in relazione al fatto verificatosi nel corso della analoga commemorazione dell'anno 2014 (cui avevano preso parte alcuni degli imputati di cui al presente procedimento), e pur ricondotto in contestazione al reato di cui all'art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano aveva escluso la sussistenza del necessario «pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste», essendosi la manifestazione svolta in forma statica senza essere preceduta o seguita da alcun corteo. Tale sentenza era poi passata in giudicato avendo la Corte di cassazione, con la sentenza n. 28298 del 2017, dichiarato l'inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero. Altre pronunce della Corte di cassazione, con riferimento ad ulteriori imputati, avevano inoltre reso definitive ulteriori sentenze di assoluzione, riguardanti sempre il medesimo fatto del 2014, dovute alla ritenuta mancanza del requisito del pericolo concreto. Da ciò, dunque, derivava, anche alla luce della sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale, la inevitabilità dell'errore sul precetto degli imputati, resisi convinti, per effetto di tali precedenti, della legittimità del proprio operato.

2. Impugnata dal Pubblico ministero la sentenza, la Corte di appello di Milano, con pronuncia del 24 novembre 2022, in riforma della decisione impugnata, ravvisando il reato contestato, condannava tutti gli imputati alla pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuno. La Corte territoriale, dopo avere precisato che il "saluto romano" e la chiamata del "presente" rimandavano all'iconografia fascista e dunque costituivano «manifestazione esteriore del disciolto partito fascista riconducibile alle 'organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654' menzionate dall'art. 2 della Legge Mancino», riteneva che la pubblica ostentazione di tali gesti fosse «concretamente idonea alla propaganda e diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale ed etnico e sulla violenza e quindi alla compromissione della ordinata e pacifica convivenza civile>> come tale integrante il rischio tipico del reato contestato, avendo l'adunanza coinvolto un migliaio di persone nel centro cittadino. Tanto premesso, non poteva poi trovare applicazione l'art. 5 cod. pen., come invece ritenuto dal Tribunale, poiché non era configurabile un affidamento fondato su un orientamento interpretativo non univoco, avendo la giurisprudenza 3 شر di legittimità costantemente ritenuto integrato, nel caso dal "saluto romano", il reato di cui all'art. 2 cit.

3. Avverso detta pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati attraverso i rispettivi difensori.

3.1. In particolare, con un primo comune ricorso, gli imputati EM e TI hanno dedotto, innanzitutto, erronea applicazione dell'art. 2 legge n. 112 del 1993 e omessa motivazione circa il nesso funzionale tra la condotta contestata e le "organizzazioni esistenti nell'attualità" di cui all'art. 3 legge n. 659 del 1975. In altri termini, hanno evidenziato la necessità, onde far rientrare il "saluto romano" all'interno della legge n. 205 del 1993, di individuare, nel tempo presente, un gruppo o un movimento attivo che abbia tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, stante il richiamo che l'art. 2 della stessa legge fa alle organizzazioni di cui all'art. 3 legge n. 654 del 1993. Al contrario, la Corte territoriale di Milano non avrebbe provveduto a collegare detta condotta ad alcun gruppo esistente, mentre, d'altra parte, dalla stessa ricostruzione dei fatti emergente dalla sentenza del Tribunale non poteva ricavarsi l'esistenza di alcuno scritto avente ad oggetto etnia, razza, religione o nazionalità. Con un secondo motivo hanno dedotto la erronea qualificazione della condotta sub art. 2 d.l. n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993, posto che la stessa avrebbe dovuto essere ricondotta alla violazione dell'art. 5 legge n. 645 del 1952, attesa la chiara pertinenza delle manifestazioni del "saluto romano" e della "chiamata del presente" al disciolto partito fascista. Nella specie, tuttavia, neppure tale reato sarebbe configurabile, non ricorrendo il concreto pericolo di ricostituzione del partito fascista, a tal fine indispensabile alla luce della giurisprudenza costituzionale (richiamandosi Corte cost., sent. n. 15 del 1973 e sent. n. 74 del 1958) e di legittimità (in tal senso citandosi Sez. 1, n. 7904 del 12/10/2021, dep. 2022, Scordo, Rv. 282914 - 02; Sez. 1, n. 11038 del 02/03/2016, Goglio, Rv. 269753 01 e Sez. 1, n. 3826 del - 18/01/1972, Libanore, Rv. 121163 01), stante la natura statica della - manifestazione e l'assenza di contenuti politici.

3.2. Con un secondo, comune, ricorso, gli imputati CA, TA, DE GL, TT, AN e AR hanno lamentato, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, atteso che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore, laddove, pur dando conto del quadro normativo e giurisprudenziale articolato e complesso, e, a tratti, scarsamente lineare, ha tuttavia escluso て تشير l'incidenza dell'errore inevitabile sulla legge penale ex art. 5 cod. pen., che, se sussistente, sarebbe incompatibile con il dolo del reato. Secondo i ricorrenti, che pongono in evidenza come l'art. 5 cod. pen.,"letto" alla luce della sentenza della Corte cost. n. 364 del 1988, imporrebbe ai consociati soltanto un generale principio di conoscenza della legge penale, e non anche della giurisprudenza, proprio la non chiara decifrabilità delle norme e dei rapporti tra le stesse avrebbe significativamente determinato una disomogenea applicazione delle stesse ed una variabilità di decisioni su tutto il territorio nazionale. Di qui la conseguenza che, se anche gli imputati avessero provveduto ad espletare tutti gli approfondimenti giurisprudenziali del caso, sarebbe stato per loro impossibile conoscere dell'eventuale illiceità della loro condotta. Con un secondo motivo lamentano che il giudice di appello avrebbe altresì incorrendo nel vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge errato penale nel qualificare la condotta del "saluto romano" ai sensi dell'art. 2 d.l. n. - 122 del 1993 anziché quale violazione dell'art. 5 legge n. 645

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