Cass. civ., sez. VI, ordinanza 22/04/2020, n. 08037

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 22/04/2020, n. 08037
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08037
Data del deposito : 22 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 9066-2018 proposto da: ABILONE COSTRUZIONI DI ABILONE ROSARIO, in persona del titolare pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A F, domiciliata ex art. 366, comma 2, c.p.c. in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

- ricorrente -

contro

ZAMBETTI GIULIO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 3846/2017 della Corte d'appello di Milano, depositata il 05/09/2017;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ.;
letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo. RITENUTO G Z, aggiudicatario di un immobile espropriato, in forza del conseguente decreto di trasferimento intimava alla A Costruzioni di A Rosario precetto per il rilascio dell'immobile. L'A proponeva opposizione, sostenendo che l'atto di precetto dovesse essere dichiarato inefficace poiché, in tal modo, lo Z aveva esercitato un'azione petitoria improcedibile, stante il divieto posto dall'art. 705 cod. proc. civ.;
ciò in quanto l'A Costruzioni aveva ottenuto un provvedimento di reintegra nel possesso dell'immobile non ancora interamente eseguito. Il Tribunale di Varese respingeva l'opposizione con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Milano, adita dallo stesso A. Quest'ultimo ricorre avverso tale decisione riproponendo, con un unico motivo, il problema della qualificazione dell'azione fondata sul decreto di trasferimento in termini di azione petitoria e la conseguente improponibilità della stessa pendente giudizio possessorio per il medesimo immobile. Lo Z non ha svolto attività difensiva. Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e), dell'art.

1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168
, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

Il
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