Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/12/2022, n. 48834
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S G, nato a Messina l'1/11/1979 avverso la sentenza dell'08/06/2022 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere R A;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R G che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'avv. D M R che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 10 gennaio 2022 con cui l'imputato G S è stato condannato per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585, 576 co.1, lett.
5-bis), cod. pen. e 4 legge n.110/1975 per avere usato violenza ai danni del carabiniere G C, per avere cagionato al predetto pubblico ufficiale lesioni personali guaribili in quindici giorni, con l'aggravante dello stato di ubriachezza abituale (fatti del 21 dicembre 2021).
2. Tramite il proprio difensore di fiducia, G S ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per avere la Corte ritenuto sussistente l'aggravante dell'ubriachezza abituale in difetto dell'accertamento che all'abuso di sostanze alcoliche corrispondesse anche un effettivo stato di abituale alterazione fisiologica dovuta all'ubriachezza.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in ordine alla riconosciuta sussistenza della aggravante di cui all'art.576, comma 5-bis, cod. pen. per avere la Corte territoriale disatteso lo specifico motivo dell'appello avanzato sul punto, affermando l'esistenza della circostanza aggravante di cui al predetto articolo, sebbene il fatto nel quale si sostanzia tale aggravante sia già elemento costitutivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, con la conseguente violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla disposta riduzione di un terzo per il giudizio abbreviato estesa per effetto della continuazione anche al reato satellite meno grave di natura contravvenzionale, in violazione del principio del favor rei che impone che la decurtazione per il reato contravvenzionale sia operato nella misura della metà, anche quando i reati in continuazione sono di specie diversa ed il reato più grave sia un delitto. A supporto dell'assunto si richiama l'orientamento espresso dal precedente n. 14068/2019
udita la relazione svolta dal Consigliere R A;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R G che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'avv. D M R che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 10 gennaio 2022 con cui l'imputato G S è stato condannato per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585, 576 co.1, lett.
5-bis), cod. pen. e 4 legge n.110/1975 per avere usato violenza ai danni del carabiniere G C, per avere cagionato al predetto pubblico ufficiale lesioni personali guaribili in quindici giorni, con l'aggravante dello stato di ubriachezza abituale (fatti del 21 dicembre 2021).
2. Tramite il proprio difensore di fiducia, G S ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per avere la Corte ritenuto sussistente l'aggravante dell'ubriachezza abituale in difetto dell'accertamento che all'abuso di sostanze alcoliche corrispondesse anche un effettivo stato di abituale alterazione fisiologica dovuta all'ubriachezza.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in ordine alla riconosciuta sussistenza della aggravante di cui all'art.576, comma 5-bis, cod. pen. per avere la Corte territoriale disatteso lo specifico motivo dell'appello avanzato sul punto, affermando l'esistenza della circostanza aggravante di cui al predetto articolo, sebbene il fatto nel quale si sostanzia tale aggravante sia già elemento costitutivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, con la conseguente violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla disposta riduzione di un terzo per il giudizio abbreviato estesa per effetto della continuazione anche al reato satellite meno grave di natura contravvenzionale, in violazione del principio del favor rei che impone che la decurtazione per il reato contravvenzionale sia operato nella misura della metà, anche quando i reati in continuazione sono di specie diversa ed il reato più grave sia un delitto. A supporto dell'assunto si richiama l'orientamento espresso dal precedente n. 14068/2019
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