Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2023, n. 12167

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2023, n. 12167
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12167
Data del deposito : 23 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da B R A nato a Polistena il 6/9/1942 G S nato a Davoli il 9 giugno 1975 L M nato in Svizzera il 13 dicembre 1969 C M nato a Pavullo nel Frignano il 16 agosto 1965 avverso la sentenza resa il 28 maggio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA D B;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P M che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Sentite le conclusioni dell'avv. P D C per la parte civile costituita Comune di Serramazzoni, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di B e di C e depositato conclusioni e nota spese Sentiti l'avv. E M, in difesa di C M e di L M;
L'avvocato P P in difesa di G S che si riportano ai motivi del ricorso e ne chiedono l'accoglimento. L'avvocato C G e l'avv. F G in difesa di B R A, insistono nei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando la sentenza resa il 12 gennaio 2018 dal Tribunale di Modena, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati oggi ricorrenti in relazione a diversi reati loro rispettivamente ascritti perché estinti per prescrizione e per l'effetto ha rideterminato il trattamento sanzionatorio;
ha confermato la condanna di B Rocco Antonio e C Marco al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile Comune di Serramazzoni, frazionando la somma complessiva già determinata dal giudice di primo grado. Il processo odierno scaturisce da una indagine effettuata tramite intercettazioni per reati in materia di sostanze stupefacenti, da cui emergevano elementi indicativi di condotte estorsive ed altri illeciti afferenti procedure amministrative ed aventi ad oggetto armi commessi dagli odierni ricorrenti. 2.

BAGLIO

Rocco Antonio4 è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 321, 319 e 352 c.p. (capo 4), dei reati di cui agli artt. 81, 56-423, 614 uc, 423, 56-629 c.p. (capo 10), dei reati di cui agli artt. 81,110, 424, 56-629 c.p. (capo 11) e del reato di cui agli artt. 110 cp, 2 e 7 I. 895/67 (capo 12);
ravvisata la contestata recidiva reiterata ex art. 99/4 cod.pen. e la continuazione tra tutti i reati, individuato il reato più grave nella tentata estorsione commessa con uso di arma, descritta sub capo 10. 2.1 Con ricorso a firma dell'avvocato G deduce vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla dosimetria della pena, e in particolare:

2.1.1 vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata con i motivi nuovi depositati il 9 Marzo 2020 in relazione alle dichiarazioni di R A, Cuoghi Luca e Marco e di Gazzetti Marco raccolte direttamente dall'imputato mediante registrazione, il cui supporto veniva allegato. In particolare le dichiarazioni del coimputato Rao risultano decisive in riferimento ai delitti contestati ai capi 11 e 12 che vedono B imputato di tentata estorsione. Il ricorrente espone che il contenuto delle dette dichiarazioni attiene a pressioni esercitate dagli inquirenti, affinché tali soggetti descrivessero fatti in pregiudizio del B. La corte di appello ha respinto la richiesta osservando che la circostanza dedotta attiene alla valutazione della prova e non già alla prova di fatti specifici rilevanti, ma questa affermazione è censurata dal ricorrente il quale evidenzia la rilevanza decisiva di tali elementi ai fini della valutazione delle prove raccolte. Ad avviso del ricorrente si tratta di nuovi elementi di prova con la conseguenza che la censura può essere inquadrata nell'ipotesi di cui alla lettera D dell'articolo 606 cod. proc.pen. o comunque come prova assolutamente necessaria ai fini del decidere. Inoltre era stato chiesto di disporre perizia grafologica sui biglietti minatori inviati a Saltini Egle in riferimento alla tentata estorsione contestata al capo 10 della rubrica, ma i giudici della corte hanno escluso la rilevanza della richiesta sulla scorta del carattere neutro e meramente esplorativo dell'accertamento e della massima di esperienza secondo cui si evita di scrivere personalmente e con la propria grafia ordinaria un messaggio minaccioso. Deduce il ricorrente che la corte territoriale ha concentrato la propria motivazione sulla irrilevanza della perizia grafica, mentre attraverso l'accertamento grafologico invocato avrebbe potuto anche acquisire elementi di valutazione sulle condizioni psicologiche del soggetto che scrive.

2.1.2 Vizio di motivazione in relazione all'ipotesi di corruzione propria di cui al capo 4 poiché la corte ha ritenuto che la prova del pactum sceleris tra il sindaco e l'imputato B, ritenuto il gestore di fatto della società Union Group srl , possa desumersi da una serie di dati che non possono assurgere al rango di indizi. Inoltre la Corte ha ritenuto di poter desumere la responsabilità da tale coacervo di indizi, senza valutare la rilevanza qualitativa di ciascuno di essi e valorizzando due singoli dati: la comune provenienza calabrese dei due soggetti e il legame di carattere professionale tra B e l'ingegnere Cosentino. Il ritenuto vantaggio conseguito dal pubblico ufficiale, e cioè lo sconto di 80.000 C per l'acquisto dell'appartamento, non appare idoneo a dimostrare l'integrazione della fattispecie corruttiva, mentre è necessario provare che il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio sia stato la causa della prestazione della utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale. I giudici inoltre hanno affermato che per celare il patto corruttivo il sindaco invece di versare la caparra di 80.000 C avrebbe acceso una fideiussione che, dovendo garantire il mutuo edilizio e il fido di conto corrente accesi da Unione Group srl per l'acquisto dell'immobile di Monte Salino, vincolava il sindaco nel cercare di favorire la società nell'assunzione di appalti. Tale ricostruzione non risponde, a giudizio del ricorrente, alle regole della logica mentre pare più congrua e coerente la spiegazione offerta da un teste qualificato, qual è il direttore di filiale della Banca Popolare di Verona, istituto di credito che prestò la fideiussione.

2.1.3 Vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per l'imputato per i delitti di cui ai capi 10 e 11(gli incendi tentati e consumati, la violazione di domicilio e la tentata estorsione in danno di G G Giordano e la tentata estorsione in danno di R A). Secondo il ricorrente gli indizi esposti in sentenza non sono sufficienti poiché l'indizio ha valore probatorio se il dato di fatto di cui si compone è connotato dal requisito della certezza, mentre nel caso in esame si opera una doppia presunzione utilizzando come base del ragionamento induttivo un elemento affetto da incertezza;
l'attribuzione all'imputato della responsabilità in ordine alle vicende contestategli non costituisce un dato di fatto storicamente accertato, ma rappresenta il risultato di un ragionamento di tipo induttivo fondato su un elemento fattuale, oggetto a sua volta di prova indiretta, sulla scorta di una deduzione di natura logico induttiva, che non esclude possibili letture alternative. L'unico elemento certo è il possibile movente ma da solo non può fungere da elemento rafforzativo della valenza probatoria degli altri dati.

2.1.4 Vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione al giudizio di responsabilità di cui al capo 12 poiché la prova si fonderebbe sul contenuto della conversazione intercettata il 16 novembre 2009, nel corso della quale si darebbe atto di una pistola prestata da L allo zio, persona che viene identificata nell'odierno ricorrente, mentre dal tenore della conversazione si evince che tale identificazione non è certa né possibile.

2.1.5 Mancanza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena poiché la corte si è limitata a ritenere congrua la pena inflitta dal tribunale nonostante le specifiche censure formulate in ordine al trattamento sanzionatorio 2.2 Con ricorso a firma dell'avvocato C, B Rocco Antonio deduce:

2.2.1 violazione degli artt. 271 e 268 commi uno e tre cod. proc.pen., poiché il tribunale ha ritenuto che le intercettazioni sono state eseguite nel medesimo procedimento rimesso per competenza dinanzi al pubblico ministero di Modena e che non si verte pertanto in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, sicché non verrebbero in rilievo i limiti previsti dall'art. 270 cod. proc.pen.;
ha inoltre osservato che comunque i nuovi fatti di reato emersi nel corso delle indagini di droga erano soggetti ad arresto obbligatorio e consentivano pertanto l'acquisizione delle intercettazioni ai sensi dell'art. 270 cod. proc.pen.. Osserva il ricorrente che la corte ha erroneamente respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni assunte nel processo, osservando che alcuni dei fatti di reato ad arresto obbligatorio risultano provati esclusivamente dalle conversazioni registrate nel procedimento penale pendente dinanzi alla Dda di Perugia, sicchè la mancata acquisizione delle stesse determinerebbe il venir meno di fonti di prova essenziale;
così facendo il collegio di merito non si è attenuto alle indicazioni precise fornite dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza a Sezioni unite n. 51/2020, Cavallo, in quanto le ipotesi di reato emerse dalle intercettazioni erano la violazione di domicilio e il tentativo di incendio, che non prevedono l'arresto in flagranza. Inoltre l'invalidità dei primi decreti autorizzativi ha determinato l'invalidità derivata degli esiti successivi.

2.2.2 Violazione di legge e in particolare dell'art. 521 cod. proc.pen. poiché la scelta del tribunale di ritenere contestata anche nei confronti di B la corruzione e la turbativa d'asta relativa alla vicenda dello stadio oggetto del capo 3 di imputazione, pur in assenza di una formale contestazione della condotta al prevenuto, ha comportato una violazione del diritto di difesa e ha impedito allo stesso di apprestare le opportune strategie al fine di confutare le condotte oggetto del capo di imputazione, a lui non contestato formalmente. La imputazione di cui al capo 3 ha quale unico destinatario il sindaco R e nella sua formulazione richiama episodi che nulla hanno a che vedere con la concessione del servizio di gestione e ristrutturazione dell'impianto sportivo.
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