Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/11/2009, n. 24761

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In tema d'indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, la disposizione di cui all'art. 5 della legge n. 94 del 1982, sostitutiva del precedente art. 23, secondo comma, della legge n. 1 del 1978, già modificata dall'art. 7 della legge n. 385 del 1980 - secondo la quale un acconto pari all'ottanta per cento di detta indennità deve essere corrisposto, entro sessanta giorni dall'immissione in possesso del suolo oggetto del procedimento espropriativo, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto o della stipulazione dell'atto di cessione volontaria - va interpretata nel senso che il diritto dell'espropriando all'acconto, con la decorrenza indicata, non può prescindere dall'accettazione dell'indennità provvisoria o da un atto di volontaria cessione dell'immobile; ne consegue che, in caso di cessione volontaria, gli interessi legali sulla somma di cui al predetto acconto decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di piena e formale accettazione dell'indennità-prezzo della cessione, e non già dal sessantesimo giorno successivo all'immissione in possesso.

In materia di espropriazione per pubblica utilità, qualora sia convenuta la cessione volontaria di un terreno non edificabile da parte del proprietario non coltivatore diretto, e tale cessione sia soggetta - "ratione temporis" - alla disciplina dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la maggiorazione dell'indennità provvisoria spettante al proprietario nella misura "non superiore al cinquanta per cento" sta ad indicare il tetto massimo della maggiorazione stessa, onde deve ritenersi rimessa alla facoltà delle parti la possibilità di concordare una maggiorazione con percentuale inferiore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/11/2009, n. 24761
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24761
Data del deposito : 25 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

24761/09 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Acque pubbliche, LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE espropriazione SEZIONI UNITE CIVILI R.G.N. 26428/2008 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 24761 Dott. VINCENZO CARBONE Rep. 8085 - Primo Presidente Dott. ENRICO PAPA Presidente di Sezione Ud. 10/11/2009 Dott. ANTONIO MERONE PU - Consigliere Dott. PASQUALE PICONE Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE Rel. Consigliere Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere Dott. FRANCESCO TIRELLI · Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26428-2008 proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI ROSARNO 2009 (80001550807), in persona del legale rapprese ntante pro- 1224 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato CARBONE NATALE, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso;
- ricorrente

contro

PE EO (PLLLE053C01F839R), ZO AR, PE AR, elettivamente domiciliati in ROMA, CO O VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato GIANAR GREZ, rappresentati e difesi dagli avvocati BRANCA CARLO, MAROTTA ALESSANDRO, per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE;
intimato avversO la sentenza n. 126/2008 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 30/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE;
uditi gli avvocati Natale CARBONE, Alessandro MAROTTA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. NGU Muny RG n. 26428/08 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO GI Cesare CA con atto del 22.05.2001 convennne davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli il Ministero dei lavori pubblici ed il Consorzio di bonifica della Piana di Rosarno, in relazione all'espropriazione da lui subita di alcuni terreni, costituenti un bosco di alberi, e disposta per la costruzione di una diga sul fiume Metauro. Espose che, una volta fissata l'indennita' di espropriazione provvisoria, egli aveva aderito alla cessione volontaria dei beni, accettando l'indennita' offerta con la maggiorazione del cinquanta per cento e con domanda di interessi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 94 del 1982;
che, sottoscritto l'accordo, il Consorzio aveva acquistato i beni con la corresponsione di un'indennita' pari a lire 1.880.000.000, comprensiva di una maggiorazione del trenta percento;
che però l'espropriante si era rifiutato di autorizzare il cedente al taglio delle piante mature. Chiese, pertanto, la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, con la liquidazione di una somma comprensiva anche del valore della massa legnosa non potuta utilizzare. accolse in parte la domanda, Il TRAP, con sentenza 2 ottobre 2006, condannando il Consorzio al pagamento della somma di euro 451.937,30, oltre interessi. Proposto appello principale dal Consorzio -cui si contrappose l'appello il Tribunale superiore delle acque incidentale degli eredi del CA pubbliche, con sentenza 30 giugno 2008, n. 126, in parziale accoglimento dell'appello principale, dichiarò che gli interessi legali sulla somma corrispondente all'ottanta per cento dell'indennita' base dovevano avere una diversa decorrenza, e respinse per il resto gli ulteriori motivi di gravame confermando l'impugnata sentenza. Nella motivazione della pronunzia il TSAP, per quanto interessa in questa sede, ha affermato: 1) che in caso di cessione volontaria dei beni espropriati, l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ad una maggiorazione non superiore al cinquanta per cento dell'indennita', stabilendosi in tal modo una soglia massima di aumento, ma rimanendo sempre in facolta' delle parti la possibilita' di concordare una maggiorazione inferiore con la conseguenza per la quale la maggiorazione del trenta per cento nella specie doveva ritenersi del tutto legittimamente pattuita ;
2) che andava respinta, di 4 ..... conseguenza, anche l'ulteriore domanda di pagamento di una maggiorazione dell'indennita' di occupazione, dovendosi questa determinare con riferimento all'indennita' virtuale di espropriazione;
3) che il pagamento degli interessi legali sulla somma corrispondente all'ottanta per cento dell'indennita' base, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 94 del 1982, spettava a decorrere da sessanta giorni dalla immissione nel possesso del terreno espropriato;
4) che tali interessi andavano corrisposti non dalla data in cui l'espropriato aveva manifestato una generica disponibilita' alla cessione, bensi' dalla data dell'effettiva accettazione, nel caso pervenuta al Consorzio in data 25 maggio 1995 (in tali limiti accogliendo l'appello del Consorzio);
5) che, infine, all'espropriato andava corrisposta una somma come corrispettivo dei frutti costituiti dal c.d. "macchiatico maturo per il taglio degli alberi", dettando una chiara regola in tal senso l'art. 43 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, senza che l'intervenuta cessione potesse modificare tale diritto e non risultando, al riguardo, alcuna rinunzia da parte dell'espropriato. Per la cassazione di tale sentenza del TSAP propone ricorso principale il Consorzio, con atto del 12.11.2008 affidato a cinque motivi, al quale resistono LE CA, MA CA e IA ON con controricorso del 16.12.2008 contenenente ricorso incidentale affidato a due motivi, a sua volta resistito da controricorso del Consorzio. Entrambe le arti hanno depositato memorie finali ed i difensori hanno discusso oralmente MOTIVI DELLA DECISIONE Disposta la riunione delle due impugnazioni ai sensi dell'art. 335 c.p.c., ritiene il Collegio che siano fondati il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, assorbite le residue censure, nel mentre non meritino condivisione le censure proposte nel ricorso incidentale. Si procede alla separata disamina delle censure portate dalle due impugnazioni. Ricorso Principale Col primo motivo il Consorzio lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 16 della legge n. 865 del 1971, per avere la sentenza del TSAP riconosciuto un diritto alla corresponsione del valore del soprassuolo arboreo pur in presenza di un atto di cessione volontaria nel contesto della previsione della quale la piantagione esistente sul fondo ceduto non avrebbe mai potuto formare oggetto di separato ristoro con considerazione autonoma del valore del suolo rispetto a quello della coltura praticata

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