Cass. civ., SS.UU., ordinanza 12/09/2019, n. 22772
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24542-2018 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, con ordinanza n. 6398/2018 depositata 1'8/06/2018 nella causa tra: GIACALONE MARIA CRISTINA;- ricorrente non costituitasi in questa fase - contro CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, '236(‹ elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato M M - S L L, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A N;- resistente - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2019 dal Consigliere F G;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale P M, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affermata la tardività del proposto conflitto di giurisdizione, dichiarino la giurisdizione del giudice amministrativo. RILEVATO CHE 1. M C G, dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia in virtù di un contratto a termine nel periodo dal 9 maggio 2006 al 29 settembre 2008, poi prorogato fino all'8 maggio 2009, chiese al giudice del lavoro di Pistoia di essere stabilizzata ai sensi dell'art. 1 comma 519 della legge n. 296 del 2006, in applicazione della determinazione della Camera di Commercio n. 45 del 25 marzo 2008 e del "Regolamento per l'attuazione delle procedure di stabilizzazione" di cui alla deliberazione n. 24 del 6 dicembre 2007. Chiese inoltre la condanna della Camera di Commercio al pagamento delle differenze retributive maturate dal 9 maggio 2009 all'effettiva stabilizzazione. Dedusse che, in ogni caso, la proroga del contratto a termine era illegittima e chiese perciò di essere comunque per tale aspetto stabilizzata a decorrere dal 9 maggio 2006. 2. Il Tribunale di Pistoia accolse il ricorso mentre la Corte di appello di Firenze , investita del gravame proposto dalla Camera di Ric. 2018 n. 24542 sez. SU - ud. 18-06-2019 -2- Commercio, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo davanti al quale il giudizio fu riassunto dalla Giacalone.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi