Cass. pen., sez. III, sentenza 20/07/2021, n. 28008
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIVAL BANCA - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e San Pietro in Vincio s.c. - in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione B A nato a Montecatini Terme il 29/09/1959 avverso l'ordinanza del 14/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di MASSA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG
LUIGI CUOMO
Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Lette le conclusioni del difensore;
Il difensore chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Massa, con l'ordinanza del 14 ottobre 2020, ha dichiarato inammissibile l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. proposto dalla ViVal Banca s.c., in persona del legale rappresentante A B, avverso l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Massa del 24 settembre 2020 di rigetto dell'istanza di revoca del decreto genetico di sequestro preventivo di quattro immobili di proprietà della società Ittica Apuana Catering s.r.I., siti nel comune di Massa, ritenuti il profitto dei reati ex art. 4,5,10 d.lgs. 74/2000, commessi negli anni 2014 e 2015, ascritti a N T e R A, rispettivamente amministratori di diritto e di fatto della società Ittica Apuana. Il Tribunale del riesame ha condiviso l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia reale (ipoteca) - qui la ViVal Banca s.c.- non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà ed il suo diritto di sequela non esclude l'assoggettabilità del bene al sequestro preventivo, essendo destinato a trovare soddisfazione nella successiva fase della confisca e non attraverso l'immediata restituzione del bene come accadrebbe al propfrietario.
2. Il difensore e procuratore speciale della ViVal Banca s.c., in persona del legale rappresentante A B, titolare di un diritto di garanzia reale (ipoteca) sui beni immobili oggetto di sequestro preventivo, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata avrebbe errato nel ritenere che solo il proprietario del bene sequestrato possa essere l'«interessato» indicato nell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen. La decisione contrasterebbe con il tenore letterale della norma che espressamente si riferisce ad ogni soggetto «interessato», quale legittimato a chiedere la revoca del sequestro, e non al solo proprietario. Per «interessato» si dovrebbe, al contrario, intendere chiunque possa ricevere un pregiudizio dal mantenimento della misura.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 322-bis cod. proc. pen. Secondo la ricorrente, legittimato a proporre appello cautelare sarebbe non solo il titolare del diritto di proprietà, ma anche il titolare di altri diritti reali ed il soggetto che possa ricevere un pregiudizio dal sequestro. La Suprema Corte, con sentenza n. 2319 del 2014, avrebbe ritenuto legittimato a proporre riesame contro sequestro preventivo un istituto di credito titolare di diritto reale di garanzia sui beni in sequestro.
2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 325 cod. proc. pen. nonché per la motivazione apparente;
la motivazione sarebbe disancorata .dal caso concreto. Mentre l'ordinanza si riferirebbe all'ipotesi del tutto distinta in cui il creditore assistito da garanzia reale chieda la restituzione del bene in sequestro adducendo come unica motivazione la titolarità del diritto reale di garanzia e la volontà di soddisfare il proprio credito sul bene, nella specie la ricorrente avrebbe chiesto, senza ottenere risposta, il vaglio di legittimità del provvedimento di sequestro che produce effetti diretti anche nei suoi confronti. Poiché il bene non avrebbe dovuto essere sequestrato, non si sarebbero conseguentemente prodotti i relativi effetti negativi nei confronti della ricorrente che si vede costretta ad attendere l'esito del procedimento penale, essendo bloccato il procedimento civile, e a dimostrare la propria buona fede rispetto ad un reato della cui commissione non è accusata e rispetto al quale essa è completamente estranea. Ciò renderebbe attuale il conflitto tra la pretesa ablatoria dello Stato e le posizioni soggettive di tutti i soggetti che sui medesimi beni hanno diritti reali anche solo di garanzia. Inoltre, l'ordinanza impugnata incorrerebbe in palese contraddizione laddove, al fine di evitare che l'indiscriminato riconoscimento della possibilità per tutti i titolari di diritti reali di garanzia di ottenere la restituzione dei beni sequestrati vanifichi la pretesa ablatoria dello Stato, affermerebbe la carenza di legittimazione della ricorrente a chiedere il controllo giudiziale sulla legittimità del sequestro. A tale scopo, l'ordinanza affermerebbe, contrariamente al vero, che la ricorrente medesima non subisca conseguenze direttamente riconducibili al provvedimento di sequestro in quanto esso non impedirebbe la prosecuzione del procedimento di esecuzione forzata civile. Osserva la ricorrente che in questo modo il Tribunale permetterebbe la vanificazione proprio di quell'aspettativa ablatoria dello Stato che avrebbe invece voluto garantire. In ogni caso, stante alla ricostruzione del Tribunale, verrebbe leso il diritto di difesa della ricorrente, unico soggetto la cui posizione soggettiva sarebbe direttamente incisa dal provvedimento di sequestro. Infatti, in sede di incidente di esecuzione, quest'ultima non potrebbe più far valere i motivi di illegittimità del provvedimento di sequestro.
2.4. Con il quarto motivo si censura la mancanza della motivazione sulle prospettate doglianze di legittimità costituzionale. L'ordinanza impugnata avrebbe del tutto ignorato le censure della ricorrente circa l'incostituzionalità per violazione degli artt. 24, 117 Cost. e 6 CEDU per l'esclusione della sua legittimazione a ,e1,2 richiedere il vaglio giurisdizionale sulla legittimità del
lette le conclusioni del PG
LUIGI CUOMO
Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Lette le conclusioni del difensore;
Il difensore chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Massa, con l'ordinanza del 14 ottobre 2020, ha dichiarato inammissibile l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. proposto dalla ViVal Banca s.c., in persona del legale rappresentante A B, avverso l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Massa del 24 settembre 2020 di rigetto dell'istanza di revoca del decreto genetico di sequestro preventivo di quattro immobili di proprietà della società Ittica Apuana Catering s.r.I., siti nel comune di Massa, ritenuti il profitto dei reati ex art. 4,5,10 d.lgs. 74/2000, commessi negli anni 2014 e 2015, ascritti a N T e R A, rispettivamente amministratori di diritto e di fatto della società Ittica Apuana. Il Tribunale del riesame ha condiviso l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia reale (ipoteca) - qui la ViVal Banca s.c.- non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà ed il suo diritto di sequela non esclude l'assoggettabilità del bene al sequestro preventivo, essendo destinato a trovare soddisfazione nella successiva fase della confisca e non attraverso l'immediata restituzione del bene come accadrebbe al propfrietario.
2. Il difensore e procuratore speciale della ViVal Banca s.c., in persona del legale rappresentante A B, titolare di un diritto di garanzia reale (ipoteca) sui beni immobili oggetto di sequestro preventivo, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata avrebbe errato nel ritenere che solo il proprietario del bene sequestrato possa essere l'«interessato» indicato nell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen. La decisione contrasterebbe con il tenore letterale della norma che espressamente si riferisce ad ogni soggetto «interessato», quale legittimato a chiedere la revoca del sequestro, e non al solo proprietario. Per «interessato» si dovrebbe, al contrario, intendere chiunque possa ricevere un pregiudizio dal mantenimento della misura.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 322-bis cod. proc. pen. Secondo la ricorrente, legittimato a proporre appello cautelare sarebbe non solo il titolare del diritto di proprietà, ma anche il titolare di altri diritti reali ed il soggetto che possa ricevere un pregiudizio dal sequestro. La Suprema Corte, con sentenza n. 2319 del 2014, avrebbe ritenuto legittimato a proporre riesame contro sequestro preventivo un istituto di credito titolare di diritto reale di garanzia sui beni in sequestro.
2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 325 cod. proc. pen. nonché per la motivazione apparente;
la motivazione sarebbe disancorata .dal caso concreto. Mentre l'ordinanza si riferirebbe all'ipotesi del tutto distinta in cui il creditore assistito da garanzia reale chieda la restituzione del bene in sequestro adducendo come unica motivazione la titolarità del diritto reale di garanzia e la volontà di soddisfare il proprio credito sul bene, nella specie la ricorrente avrebbe chiesto, senza ottenere risposta, il vaglio di legittimità del provvedimento di sequestro che produce effetti diretti anche nei suoi confronti. Poiché il bene non avrebbe dovuto essere sequestrato, non si sarebbero conseguentemente prodotti i relativi effetti negativi nei confronti della ricorrente che si vede costretta ad attendere l'esito del procedimento penale, essendo bloccato il procedimento civile, e a dimostrare la propria buona fede rispetto ad un reato della cui commissione non è accusata e rispetto al quale essa è completamente estranea. Ciò renderebbe attuale il conflitto tra la pretesa ablatoria dello Stato e le posizioni soggettive di tutti i soggetti che sui medesimi beni hanno diritti reali anche solo di garanzia. Inoltre, l'ordinanza impugnata incorrerebbe in palese contraddizione laddove, al fine di evitare che l'indiscriminato riconoscimento della possibilità per tutti i titolari di diritti reali di garanzia di ottenere la restituzione dei beni sequestrati vanifichi la pretesa ablatoria dello Stato, affermerebbe la carenza di legittimazione della ricorrente a chiedere il controllo giudiziale sulla legittimità del sequestro. A tale scopo, l'ordinanza affermerebbe, contrariamente al vero, che la ricorrente medesima non subisca conseguenze direttamente riconducibili al provvedimento di sequestro in quanto esso non impedirebbe la prosecuzione del procedimento di esecuzione forzata civile. Osserva la ricorrente che in questo modo il Tribunale permetterebbe la vanificazione proprio di quell'aspettativa ablatoria dello Stato che avrebbe invece voluto garantire. In ogni caso, stante alla ricostruzione del Tribunale, verrebbe leso il diritto di difesa della ricorrente, unico soggetto la cui posizione soggettiva sarebbe direttamente incisa dal provvedimento di sequestro. Infatti, in sede di incidente di esecuzione, quest'ultima non potrebbe più far valere i motivi di illegittimità del provvedimento di sequestro.
2.4. Con il quarto motivo si censura la mancanza della motivazione sulle prospettate doglianze di legittimità costituzionale. L'ordinanza impugnata avrebbe del tutto ignorato le censure della ricorrente circa l'incostituzionalità per violazione degli artt. 24, 117 Cost. e 6 CEDU per l'esclusione della sua legittimazione a ,e1,2 richiedere il vaglio giurisdizionale sulla legittimità del
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