Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2021, n. 16561
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
l TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 21/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2020 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, che conclude per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale condizionato, in subordine rimessione alle Sezioni Unite sulla questione relativa il perfezionamento della fattispecie del mutuo, ove posto a ripiano di passività pregresse a mezzo di accredito della somma su conto corrente debitore (rapporto tra Cass., n. 3955/2016 e Cass., n. 20896/2019);
udito, per il ricorrente principale, l'avv. E S P, con delega scritta, che chiede accoglimento, in subordine rimessione alle Sezioni Unite;
2r udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'avv. L M, che chiede rigetto del ricorso principale e accoglimento dell'incidentale, in subordine rimessione alle Sezioni Unite.
FATTI DI CAUSA
1.- La s.c.p.a UBI Banca (come allora diversamente denominata) ha presentato domanda di insinuazione in privilegio ipotecario nel Fallimento della s.p.a. Di Pietro. A fondamento della propria domanda ha posto un credito da restituzione derivante da un finanziamento stipulato con la società poi fallita in data 12 febbraio 2010. Il giudice delegato ha respinto la domanda, «condividendo le conclusioni del curatore». Questi, in particolare, ha osservato, che «dalla lettura dell'art. 2 del contratto si evince che l'erogazione» della somma «è avvenuta in maniera che la Banca trattenesse le somme a estinzione compensativa di un precedente finanziamento, ottenendo al contempo garanzia ipotecaria», onde la «garanzia ipotecaria è stata acquisita determinando una condizione di nocumento agli altri creditori». 2.- La Banca ha presentato opposizione ex art. 98 s. legge fall. avanti al Tribunale di Napoli. Che, con decreto depositato in data 21 novembre 20133, la ha rigettata. 3.- La pronuncia ha rilevato, in avvio di motivazione, che l'effettiva conclusione di un contratto di mutuo suppone che il mutuatario consegua almeno la «disponibilità giuridica» della somma, oggetto dell'erogazione, nei termini di «autonomo ed esclusivo titolo di disponibilità»: «nel caso specifico», invece, «non è stata fornita alcuna prova dell'erogazione» nei termini così descritti, sì che «il contratto non può ritenersi perfezionato». Nel prosieguo, il Tribunale ha dichiarato che «vanno poi esaminate le eccezioni sollevate dalla curatela in merito alla invalidità del negozio de quo». Per rilevare, in prima battuta, che «il contratto di mutuo, che sia stato stipulato al solo scopo di estinguere un precedente debito scaduto del mutuatario, non può, per ciò solo, ritenersi illecito;
piuttosto, l'illiceità potrà configurarsi se e nella misura in cui quel debito preesistente sia a sua volta illecito (perché inesistente, frutto di violazione di norme imperative, ecc.)». Per aggiungere, altresì, che mal si attagliava alla fattispecie concreta l'ipotesi del contratto simulato: «la banca ha ottenuto che il suo credito fosse assistito da garanzia reale, mentre il debitore ha conseguito di mantenere il credito». Da ultimo, il decreto ha ritenuto «destituite di fondamento le considerazioni svolte dalla curatela in punto di revocabilità del negozio ai sensi dell'art. 64 legge fall., in quanto, sotto il primo profilo, non potrebbe qualificarsi gratuito un negozio stipulato per estinguere pregresse posizioni debitorie e nel quale viene conferito mandato a trattenere, a tal fine, le somme di cui al contratto;
sotto il secondo
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2020 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, che conclude per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale condizionato, in subordine rimessione alle Sezioni Unite sulla questione relativa il perfezionamento della fattispecie del mutuo, ove posto a ripiano di passività pregresse a mezzo di accredito della somma su conto corrente debitore (rapporto tra Cass., n. 3955/2016 e Cass., n. 20896/2019);
udito, per il ricorrente principale, l'avv. E S P, con delega scritta, che chiede accoglimento, in subordine rimessione alle Sezioni Unite;
2r udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'avv. L M, che chiede rigetto del ricorso principale e accoglimento dell'incidentale, in subordine rimessione alle Sezioni Unite.
FATTI DI CAUSA
1.- La s.c.p.a UBI Banca (come allora diversamente denominata) ha presentato domanda di insinuazione in privilegio ipotecario nel Fallimento della s.p.a. Di Pietro. A fondamento della propria domanda ha posto un credito da restituzione derivante da un finanziamento stipulato con la società poi fallita in data 12 febbraio 2010. Il giudice delegato ha respinto la domanda, «condividendo le conclusioni del curatore». Questi, in particolare, ha osservato, che «dalla lettura dell'art. 2 del contratto si evince che l'erogazione» della somma «è avvenuta in maniera che la Banca trattenesse le somme a estinzione compensativa di un precedente finanziamento, ottenendo al contempo garanzia ipotecaria», onde la «garanzia ipotecaria è stata acquisita determinando una condizione di nocumento agli altri creditori». 2.- La Banca ha presentato opposizione ex art. 98 s. legge fall. avanti al Tribunale di Napoli. Che, con decreto depositato in data 21 novembre 20133, la ha rigettata. 3.- La pronuncia ha rilevato, in avvio di motivazione, che l'effettiva conclusione di un contratto di mutuo suppone che il mutuatario consegua almeno la «disponibilità giuridica» della somma, oggetto dell'erogazione, nei termini di «autonomo ed esclusivo titolo di disponibilità»: «nel caso specifico», invece, «non è stata fornita alcuna prova dell'erogazione» nei termini così descritti, sì che «il contratto non può ritenersi perfezionato». Nel prosieguo, il Tribunale ha dichiarato che «vanno poi esaminate le eccezioni sollevate dalla curatela in merito alla invalidità del negozio de quo». Per rilevare, in prima battuta, che «il contratto di mutuo, che sia stato stipulato al solo scopo di estinguere un precedente debito scaduto del mutuatario, non può, per ciò solo, ritenersi illecito;
piuttosto, l'illiceità potrà configurarsi se e nella misura in cui quel debito preesistente sia a sua volta illecito (perché inesistente, frutto di violazione di norme imperative, ecc.)». Per aggiungere, altresì, che mal si attagliava alla fattispecie concreta l'ipotesi del contratto simulato: «la banca ha ottenuto che il suo credito fosse assistito da garanzia reale, mentre il debitore ha conseguito di mantenere il credito». Da ultimo, il decreto ha ritenuto «destituite di fondamento le considerazioni svolte dalla curatela in punto di revocabilità del negozio ai sensi dell'art. 64 legge fall., in quanto, sotto il primo profilo, non potrebbe qualificarsi gratuito un negozio stipulato per estinguere pregresse posizioni debitorie e nel quale viene conferito mandato a trattenere, a tal fine, le somme di cui al contratto;
sotto il secondo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi