Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2018, n. 03840

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2018, n. 03840
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03840
Data del deposito : 16 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso 8358-2013 proposto da: M S ORA CONSTA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANIENE

14, presso lo studio dell'avvocato R G, rappresentato e difeso dall'avvocato M V G;

- ricorrente -

contro

C S, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNG.

RE ARNALDO DA BRESCIA

9, presso lo studio dell'avvocato M M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C P;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 579/2013 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. G G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine, per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato SCIUME', con delega depositata in udienza dell'Avvocato G M V, difensore del ricorrente che ha insistito sull'integrale accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato P C, difensore del resistente che si è riportato alle difese in atti ed ha chiesto la condanna alle spese, ha depositato nota spese. Svolgimento del processo Il Tribunale di Padova, con sentenza pubblicata 1'8/10/2009, a sèguito di opposizione della s.p.a. M revocò il decreto, emesso, il 18/4/2001, dal Presidente di quel Tribunale, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di £. 187.113.990 in favore della s.r.l. Colabeton, quale corrispettivo della fornitura di talune partite di calcestruzzo, assegnando fondamento alla prospettazione della opponente, la quale aveva allegato la inidoneità del calcestruzzo, in relazione all'uso convenuto (costruzione di due vasche mediante gettate subacquee), limitando l'ordine di pagamento, emesso ai sensi dell'art. 186 quater, cod. proc. civ., all'importo di £. 87.870.990, relativo a forniture non contestate. Risolse, inoltre, il contratto per inadempimento della opposta, che condannò a risarcire il danno procurato, quantificato in C 241.534,27. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 18/3/2013, accolta l'impugnazione della Colabeton, riformata integralmente la statuizione di primo grado, rigettò l'opposizione al decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale di risoluzione per colpa del contratto con condanna al risarcimento del danno. Nel rispetto del perimetro decisorio di legittimità le ragioni del difforme decisum possono sintetizzarsi nei termini seguenti: a) il CTU aveva chiarito che l'insuccesso delle gettate era dipeso dalle erronee modalità di esecuzione della posa e non da vizio intrinseco del materiale, errore, che, anche ove il calcestruzzo fosse stato arricchito di additivi che ne favorissero la presa, non avrebbe consentito soddisfacente risultato;
b) le gettate furono eseguite e gestite da personale della committente, nel mentre la presenza di operai della Colabeton non era rimasto provato fosse diretta all'esecuzione, non avendo essa la disponibilità di uomini e mezzi per poter far luogo alle gettate correttamente, ma al solo fine di campionare il calcestruzzo, come da contratto;
c) trattavasi di un contratto di compravendita, in relazione al quale, esclusi vizi del calcestruzzo, non potevasi muovere rimprovero di sorta alla appellante. Avverso la statu4jone d'appello propone ricorso pere cassazione la s.p.a. M;,illustrant~otivi di doglianza. Resiste con controricorso la s.p.a. Colabeton. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Secondo l'assunto impugnatorio, la Corte veneta, che pur aveva affermato la sussistenza dell'obbligo per il venditore di mescola cementizia destinata ad usi speciali (nel caso, a gettate subacquee), di fornire un prodotto idoneo a soddisfare le esigenze dell'acquirente, non esonerato dalla circostanza che il prodotto sia preconfezionato, era incorsa in erronea valutazione della CTU, il cui portato era stato inopportunamente frazionato, nel mentre un lettura che avesse tenuto conto del significato complessivo dell'apporto del tecnico di settore, non avrebbe potuto fare a meno di considerare che per la buona riuscita di gettate subacquee era indispensabile arricchire con speciali additivi la mescola, avendo, inoltre cura di adeguatamente selezionare la granulosità del prodotto. Inoltre, la Corte di merito ingiustamente aveva omesso di valorizzare la circostanza che le operazioni erano state gestite e dirette da personale della Colabeton e che anche una seconda fornitura apprestata da costei, seppure adiuvata da sostanze che avrebbero dovuto favorire la presa, era risultata inadeguata. In definitiva, per la ricorrente la sentenza censurata era incorsa in omessa ed erronea valutazione delle prove, in esse inclusa la documentazione attestante la successiva efficace fornitura operata da altra impresa (la Unicalcestruzzi s.p.a.), dalla quale emergeva l'uso di additivi idonei allo scopo, nonché delle risultanze della relazione peritale. Con il secondo motivo la M allega la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., nonché omesso esame di un punto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Con il motivo qui al vaglio, costituente sviluppo del primo, si addebita alla Corte locale di non aver adeguatamente tenuto conto della deposizione degli ingg. Arquilla e Lorenzi, dalla quale era emerso che la Colabeton aveva, mediante propri tecnici e maestranze, diretto le operazioni e fatto luogo, nel secondo tentativo, al cambiamento della mes. cela cementizia, 'xr,onche' all'adozione di particolari modalità di posa (ricorso ai sommozzatori), in accordo con la committente. La Corte d'appello aveva omesso di trarre le dovute conseguenze da una tale premessa dallo stesso giudice posta. Con il terzo motivo, oltre, ancora una volta, ad essere dedotta la violazione ed erronea applicazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., viene denunziata la violazione ed erronea applicazione dell'art. 1375, cod. civ., nonché l'omessa motivazione su un punto controverso e decisivo. Quale ultimo sviluppo del ragionamento impugnatorio, con il quale si contesta radicalmente la lettura degli atti processuali operata dalla Corte territoriale, in uno alla violazione delle norme procedurali preposte a regolare disponibilità e valutazione delle prove, la ricorrente lamenta la violazione della regola che impone alle parti di dare esecuzione al contratto secondo buona fede, preservando gli interessi della controparte (art. 1375, cod. civ.). Emergeva, secondo l'assunto, dalle acquisizioni probatorie che la controricorrente, attraverso propri operai e tecnici, aveva gestito e diretto le operazioni di getto del calcestruzzo e che, fallito il primo tentativo, ave4, ne disposto un secondo, con una mescola modificata e mediante l'apporto di sommozzatori. La Corte d'appello, ignorando un tale quadro probatorio, aveva negato che il personale della committente avesse avuto poteri decisionali, così omettendo di motivare su un punto controverso e decisivo. Con il complesso delle critiche sopra riportato, che conviene esaminare unitariamente stante l'intima compenetrazione delle stesse, univocamente dirette a contestare, nella sostanza, il ragionamento decisorio della Corte territoriale, la ricorrente, altro non chiede, a dispetto dell'evocazione di violazione di legge e di insussistenti omissioni motivazionali,L.,?, la revisione del giudizio di merito, in questa sede non ammessa. Pertanto il ricorso deve essere disatteso. Si è più volte chiarito che la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei ristretti limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, numero 5), cod. proc. civ. (nella versione post riforma operata dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134) e, peraltro, già sotto il più largo testo ante riforma, esso vizio deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 24434, 30112016, v.642202), con la conseguenza che resta escluso già in tesi, che la sentenza censurata sia venuta meno al dovere di rendere effettiva motivazione in ordine al vaglio probatorio, essendosi la ricorrente limitata a giudicare non soddisfacente la sussistente motivazione. Invero, laddove la M assume che la sentenza impugnata non sia stata consequenziale (avendo deciso difformemente da quanto prima enunciato in ordine ai doveri del venditore di materiali destinati a scopi specifici e particolari) o non abbia saputo apprezzare le prove testimoniali e documentali si è ben al di fuori, oltre che dalle ipotizzate violazioni di legge, dall'omissione motivazionale.Quanto poi all'apporto di sapere proveniente dalla CTU va ribadito che se, per un verso, il giudice del merito, ove dia mostra di aver conosciuto e apprezzato le conclusioni del consulente, non è tenuto a fornire alcuna ulteriore motivazione, è altrettanto evidente che il ricorrente non può limitarsi a dissentire dalle predette conclusioni in sede di legittimità, ricadendo su di lui l'onere di puntualmente controdedurre, riportando i singoli passaggi della relazione e le specifiche ragioni poste a suo tempo in contrapposizione. In altri termini, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice "a quo", e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità. La parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (cfr., Sez. 1, n. 11482 del 03/06/2016,Rv. 639844;
Sez. 1, n. 16368 del 17/07/2014, Rv. 632050;
Sez. 1, n. 3224 del 12/02/2014, Rv. 630385). Nel caso qui al vaglio la Corte di Venezia ha approfonditamente preso in esame le conclusioni del CTU (pagg. 8-10), il quale aveva addebitato l'insuccesso dell'operazione solo alle inadeguate modalità esecutive del getto del calcestruzzo, che avrebbe dovuto fare presa sott'acqua (fatto colare per caduta libera, attraverso le griglie dell'armatura, da un'altezza di circa 80 cm, così esponendolo eccessivamente al movimento dilavante dell'acqua) e indicato le tecniche per una gittata corretta del materiale. Esse conclusioni, condivise dalla Corte di merito, non possono di certo essere poste in discussione in sede di giudizio di legittimità, attraverso la valorizzazione di lacerti spuri, che la ricorrente deduce essere stati tratti dall'elaborato peritale. Quanto, infine, alla dedotta violazione della regola della buona fede nella esecuzione negoziale basti rilevare che la Corte territoriale ha escluso, con ragionamento di merito non qui censurabile, che la Colabeton si fosse assunta l'onere della messa in opera, predisponendo e dirigendo i lavori. La riferita circostanza, poi, di un secondo tentativo, anch'esso risultato vano, posto in essere dalla società venditrice, non può essere presa in esame per difetto di autosufficienza: l'accadimento non consta dalla sentenza d'appello e la ricorrente non ha messo questa Corte in condizione di conoscere del fatto narrato, che si allega come rilevante al fine di dimostrare il mancato rispetto dell'art. 1375, cod. civ. Né, la sentenza riferisce dell'effettuazione con successo delle gettate operate con il calcestruzzo, avente le richieste caratteristiche, successivamente fornito da altra azienda. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate, esclusa previsione di rimborso per spese vive, non esposte nella nota spese depositata dalla parte risultata vittoriosa. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte delladricorrentt, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13;
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