Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/02/2020, n. 03357
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27297-2018 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROM, VIA CESARE BECCARLA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'_ALOISIO, L M, A S, E D R, GUSEPPE MTANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;- ricorrente -contro C R, elettivamente domiciliata in ROM, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato A P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MRIALUCREZIA TURCO, ARMNDO TURSI, S L;- controricorre.nte - avverso la sentenza n. 228/2018 della CORTE D'APPELLO di RONL-k, depositata il 15/03/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FICE. Ric. 2018 n. 27297 sez. ML - ud. 23-10-2019 -2- RG .27297/2018 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Roma, a conferma della pronuncia del Tribunale di Latina, ha dichiarato insussistente l'obbligo di R C di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall'INPS in relazione all'attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di una società assicurativa;avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, sulla base di un unico motivo;R C ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria;è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
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