Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/05/2018, n. 10642
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Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9471/2010 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura;
- ricorrente -
contro
CENTROPLAST S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. F P e dall'Avv. R C, con domicilio eletto in Roma, piazza Martiri di Belfiore n.2, presso lo studio dell'Avv. Ci;
-
contro
-ricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna - Bologna sez. staccata di Parma depositata il 20 marzo 2009. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2017 dal Consigliere P G;
udita l'Avvocatura dello Stato in persona dell'Avvocato G C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ge- nerale R S, che ha concluso chiedendo il rigetto del ri- corso. Fatto Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna- (in seguito, CTR) veniva respinto tanto l'appello propo- sto dall'Agenzia delle Entrate quanto quello incidentale proposto dalla CENTROPLAST SRL, con conferma della sentenza della Com- missione Tributaria Provinciale di Parma (in seguito, CTP) n.82/02/2006. In particolare: a) l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Fidenza, a seguito di processo verbale di constatazione del 15.10.2002, aveva emesso a carico della contribuente l'avviso di accertamento n.86403T200042 relati- vo ad IVA per l'anno di imposta 1999, recuperando a tassazione VIVA dovuta sulla quota di base imponibile corrispondente al con- tributo Polieco ex d.l. n.355/2003 non versato dalla società;
b) impugnato l'avviso dalla contribuente, la CTP aveva accolto il ri- corso, e la CTR confermava la decisione di prime cure, ritenendo che alla contribuente, rientrante nelle categorie di imprese previste , - dalla legge, fosse applicabile il differimento al 31 marzo 2004 dell'obbligo di partecipazione al Consorzio previsto dall'art.10 del decreto, da intendersi quale sanatoria senza oblazione. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso l'Agenzia affidato ad un unico motivo, cui reagisce la contribuente con controricorso e depositando memoria. Diritto Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio di cassazione sollevata dalla contribuente nella memoria ex art.378 c.p.c. datata 27.11.2017, in cui i difensori indicati in epi- grafe e riportati a margine del controricorso rendono noto che, in data 23.2.2011, con sentenza n.16/2011 il Tribunale di Parma ha dichiarato il fallimento della società.
- ricorrente -
contro
CENTROPLAST S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. F P e dall'Avv. R C, con domicilio eletto in Roma, piazza Martiri di Belfiore n.2, presso lo studio dell'Avv. Ci;
-
contro
-ricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna - Bologna sez. staccata di Parma depositata il 20 marzo 2009. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2017 dal Consigliere P G;
udita l'Avvocatura dello Stato in persona dell'Avvocato G C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ge- nerale R S, che ha concluso chiedendo il rigetto del ri- corso. Fatto Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna- (in seguito, CTR) veniva respinto tanto l'appello propo- sto dall'Agenzia delle Entrate quanto quello incidentale proposto dalla CENTROPLAST SRL, con conferma della sentenza della Com- missione Tributaria Provinciale di Parma (in seguito, CTP) n.82/02/2006. In particolare: a) l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Fidenza, a seguito di processo verbale di constatazione del 15.10.2002, aveva emesso a carico della contribuente l'avviso di accertamento n.86403T200042 relati- vo ad IVA per l'anno di imposta 1999, recuperando a tassazione VIVA dovuta sulla quota di base imponibile corrispondente al con- tributo Polieco ex d.l. n.355/2003 non versato dalla società;
b) impugnato l'avviso dalla contribuente, la CTP aveva accolto il ri- corso, e la CTR confermava la decisione di prime cure, ritenendo che alla contribuente, rientrante nelle categorie di imprese previste , - dalla legge, fosse applicabile il differimento al 31 marzo 2004 dell'obbligo di partecipazione al Consorzio previsto dall'art.10 del decreto, da intendersi quale sanatoria senza oblazione. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso l'Agenzia affidato ad un unico motivo, cui reagisce la contribuente con controricorso e depositando memoria. Diritto Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio di cassazione sollevata dalla contribuente nella memoria ex art.378 c.p.c. datata 27.11.2017, in cui i difensori indicati in epi- grafe e riportati a margine del controricorso rendono noto che, in data 23.2.2011, con sentenza n.16/2011 il Tribunale di Parma ha dichiarato il fallimento della società.
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