Cass. civ., sez. II, ordinanza 08/10/2018, n. 24691

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In tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina - pur a fronte dell'art. 6, comma 10, lett. b, del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'analogo art. 7, comma 9, lett. b - l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari. (La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispecie di infrazione al codice della strada in cui la sentenza impugnata aveva fatto riferimento ad un "rapporto" della polizia stradale, già versato nel fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, ed il ricorrente, lungi dal contestare la presenza in atti di tale "rapporto", non aveva chiarito in qual modo la mancata produzione di ipotetici atti diversi, alla base dell'accertamento, avrebbe condotto, in via decisiva, al diniego di convalida del provvedimento sospensivo).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 08/10/2018, n. 24691
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24691
Data del deposito : 8 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ESENTE 2469 1-18 AULA 'B' Oggetto CASSAZIONELA CORTE SUPREMA DI SECONDA SEZIONE CIVILE SANZIONI AMMINISTRATIVE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 22011/2015 Presidente ANTONIO ORICCHIO Cron. 24691 Consigliere ALDO CARRATO Rep. Consigliere ELISA PICARONI Ud. 26/04/2018 Rel. Consigliere RAFFAELE SABATO CC - Consigliere MAURO CRISCUOLO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22011-2015 proposto da: RE SA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato CAROLINA VALENSISE, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO LO RE;
- ricorrente

contro

MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO 2018 di SIRACUSA, in persona del Prefetto pro tempore, 1823 elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
controricorrenti - avversO la sentenza n. 250/2015 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il 06/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO. 26.4.2018 n. 15 22011-2015 Rilevato che:

1. Con sentenza depositata il 06/02/2015 il tribunale di Siracusa in composizione monocratica ha rigettato appello proposto da AT RE nei confronti della prefettura di' Siracusa e del ministero dell'interno avverso la sentenza del giudice di pace di Augusta che aveva respinto opposizione a decreto del 25/09/2012 con cui detta prefettura aveva sospeso per un anno complessivo (mesi sei per ciascuna violazione) la patente di guida del medesimo AT RE in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 186, settimo comma e 187, ottavo comma del c.d.s.

2. A sostegno della decisione, il tribunale ha considerato: trattandosi di sospensione della patente di guida adottata dal prefetto ex art. 223, terzo comma c.d.s., non essere presupposto di legittimità la redazione del verbale di cui all'art. 200 dello stesso codice;
- far piena prova il verbale dei fatti attestati come compiuti o avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, ivi compresa la circostanza del rifiuto di sottoporsi ad accertamento con etilometro;
- la presunta parodontosi cheessere comunque non provate: avrebbe impedito un'idonea insufflazione, peraltro non portata a conoscenza degli operanti;
la presunta inidoneità delle apparecchiature tecniche;
essere sufficiente il contenuto del verbale a documentare la responsabilità del trasgressore.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione AT RE su cinque motivi, cui resistono il ministero - 1/6 - oltre frontespizio -dell'interno e la prefettura ufficio territoriale del governo di - Siracusa con unico controricorso.

Considerato che:

e del1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza procedimento per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e altre norme procedimentali del d. lgs. n. 150 del 2011, per avere il tribunale omesso di pronunciare su motivo d'appello che censurava la sentenza di primo grado, la quale non aveva annullato il provvedimento prefettizio nonostante che l'amministrazione avesse mancato di depositare gli atti relativi all'accertamento, ipotesi questa sanzionata dalla mancata convalida ai sensi dell'art. 6, comma 10 lett. b del d. lgs. n. 150 del 2011. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione. Si deduce l'erroneo riferimento, nella sentenza impugnata, al "verbale de quo" (p.

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