Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 30/01/2020, n. 02164

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 30/01/2020, n. 02164
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02164
Data del deposito : 30 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27627-2015 proposto da: S S, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato L M;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA in persona del Direttore pro tempore, elettivamente 2019 domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso 5676 l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3866/2015 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 27/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2019 dal Consigliere Dott. M V. C.C. 20/11/2019 NUM.ORD. 54 R.G.N. 27.627/2015

RITENUTO

1. - La Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 3866/48/15 del 29 gennaio 2015 pubblicata il 27 aprile 2015, ha confermato la sentenza della Commissione tribu- taria provinciale di Caserta n. 573/13/13 di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente S s.r.l. avverso l'avviso, notifica- to il 16 aprile 2013, di liquidazione del saldo della maggiore im- posta di registro (a tariffa ordinaria) dovuta — in dipendenza del- la decadenza dalla agevolazione prevista in caso di trasferimento immobiliare, esente dall'imposta sul valore aggiunto, effettuato nei confronti di imprese il cui oggetto esclusivo o principale d'atti- vità sia la rivendita di beni immobili, « a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni » — in relazione alla registrazione (colla applicazione della tariffa ridotta dell'1%), del rogito 10 giugno 2007 di trasferimento dell'immobile, sito in Cassino alla via Agrini, riportato in catasto al foglio 86, particella 199, subalterno 62. 2. - La contribuente, mediante atto del 23 novembre 2015, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. 3. - L' Avvocatura generale dello Stato ha resistito mediante controricorso del 4 gennaio 2016.

CONSIDERATO

1. - La Commissione regionale tributaria ha motivato la con- ferma della sentenza appellata osservando che era intervenuta la decadenza dalla agevolazione in quanto entro il termine di tre an- ni « non vi è stato un atto di compravendita definitivo, ma soltan- to la stipula di un preliminare di vendita ». 2. - La società ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione 3 C.C. 20/11/2019 NUM.ORD. 54 R.G.N. 27.627/2015 di norma di diritto in relazione all'art. 3, comma 14, lett. b), d. I. 31
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