Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/01/2023, n. 00058

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/01/2023, n. 00058
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00058
Data del deposito : 3 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

el. ha pronunciato a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al 22386/2020R.G., proposto da C G;domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;rappresentata e difesa dall’Avv . A S;
-ricorrente-

contro

BANCO BPMs.p.a., in persona del procuratore speciale;
elettivamente domiciliato in Roma, Via Lucrezio Caro n. 62 , presso lo S tudio dell ’A vv . S R che la rappresenta e difende unitamente a ll’Avv . L B, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-controricorrente- C.C. 01.12.2022 N. R.G. 22386/2020 Pres.D S E S avverso la sentenza n. 759/2020 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 27maggio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal Consigliere Relatore, P

FTTI DI CAUSA

Con sentenza 27 maggio 2020 n. 759, il Tribunale di Bergamo ha rigettato l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. , proposta da C G avverso l’ordinanza del 1 2 febbraio 2018, con cui il giudice dell’esecuzione del medesimo T ribunale, nell’ambito di una procedura di espropriazioneimmobiliare iniziata da Banco BPM s.p.a. , aveva disposto la riduzionedel pignoramento, ex art. 496 cod. proc. civ., limitandolo ad un immobile ad uso abitativo conannessa autorimessa ( individuato c ome lotto n. 1) e disponendo la cancellazione del vincolo giuridico su altro immobile costituito da terreni agricoli (individuato come lotto n. 2), con contestualefissazione de lla vendita del primo . Il Tribunale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- s ebbene la debitrice avesse domandato di mantenere il pignoramento soltanto sul lotto n. 2 – e sebbene il valore di tale lotto fosse statostimato in misura più che sufficiente in relazione al valore del credito – tuttavia era risultata fondata l’eccezione della banca creditrice in ordine alla carenza del requisito dellacontinuità delle trascrizioni sui terreni agricoli che costituivano il predetto lotto n. 2 , essendo stato accertato, all’esitodi CTU, che questi beni immobili erano pervenuti alla debitricein parte per divisione in parte per successione mortis causa , e che non era stata ancora trascrittaalcuna accettazione dell’eredità;
II- i n ragione di ciò, in funzione della vendita coattiva dei beni pignorati, la banca creditrice avrebbe dovuto previamente ottenere l’accertamentogiudiziale, con efficacia di giudicato, della qualità di erede C.C. 01.12.2022 N. R.G. 22386/2020 Pres.D S E S dell’esecutata, con aumento di costi e con necessità di sospensione della procedura esecutiva in corso;
III- pe rtanto, perfettamente risp o nd ente alle esigenze di pronta liquidazione dei beni pignorati appariva il provvedimento volto a mantenereil pignoramento sui be n i del lotto n. 1, la cui vendita avrebbe evitato l’aggravio dei costi e il prolungamentodei tempi della procedura. Avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo C G ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi. Risponde Banco BPM s.p.a. con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ.. La ricorrente deduce che il giudice dell’opposizione esecutiva non avrebbe preso in considerazione la sua disponibilità a collaborare per sanare il difetto di continuità delle trascrizionirelative al lotto n. 2, onde consentire la riduzione ad esso del pignoramento e procedere al la sua vendita. Evidenzia di avere, nella prima memoriadi cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.,in replica all’eccezione di difetto di continuità delle trascrizioni sollevata dalla banca creditrice, chiesto darsi seguito alle necessarie correzioni catastali, al fine di sanare questo difetto. Sostiene che, in ragione di tale sua disponibilità, il giudice sarebbe stato tenuto a concedere termine affinché le parti procedessero all a trascrizione dell’acquisto mortis causa(trascrizione da ritenersi sempre possibile sino allavendita definitiva dei beni), mentre la cr ed itrice non avrebbe dovuto C.C. 01.12.2022 N. R.G. 22386/2020 Pres.D S E S munirsi di alcun accertamento giudiziale sulla sua qualità di erede, cosicché la richiesta riduzione del pignoramento al lotto n. 2 avreb be potutoessere disposta senza pregiudizio del creditore e senza che q u esti andasse incontro ad oneriprocessuali e a costi aggiuntivi .

1.1.Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni . In primo luogo, va ricordato che la valutazione delle condizioni che autorizzano la riduzione del pignoramento resta affidata ai pot eri discrezionalidi apprezzamento del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità quando –come nella specie –sia stata congruamente e correttamente motivata ( C ass. 03/04/1979, n. 1919;
C ass. 16/01/2006, n. 702). Ciò vale, ovviamente, anche –e precipuamente – in ordine alle scelte volte a concentrare e conservare il vincolo esecutivosu taluni beni anziché su altri, venendo in considerazione una valutazionedi merito sulle ragioni che giustificano la riduzione. In secondo luogo, va poi evidenziato che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della “nuova” formulazione dell’art. 360 , primo comma, n. 5 , cod. proc. civ. (introdotta dall’art. 54 del decreto-legge22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) , deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053;
Cass. 29/10/2018, n. 27415;
Cass. 08/09/2016, n. 17761). C.C. 01.12.2022 N. R.G. 22386/2020 Pres.D S E S L’omesso esame del giudice del merito, dunque, deve avere ad oggetto un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, discussa e decisiva, come tale non ricomprendente “questioni” o “argomentazioni”, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (tra le altre: Cass. 06/09/2019, n. 22397;
Cass. 18/10/2018 , n. 26305). È quindievidente che non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, la mancata considerazione della richiesta di sanare l’eccepito difetto di continuità delle trascrizioni, contenuta nella memoria di replica di cui all’art. 183 sesto comm a, c.p.c, dalla quale sarebbedovuta emergere la disponibilità del debitore ad offrire la propria collaborazione in talsenso.
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