Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2016, n. 785

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2016, n. 785
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 785
Data del deposito : 19 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 785/16 REPUBBLICA ITALIANA E T N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *Segretari - Primo Pres.te f.f. comunali. Dott. FEDERICO ROSELLI Mobilità. Dott. G A - Presidente Sezione Dirigenza Ud. 03/11/2015 – Dott. V N - Consigliere - PU R.G.N. 6409/2009 Dott. A S - Consigliere - Can.785 Rep. Dott. L M - Consigliere - Dott. A D - Consigliere - Dott. P C - Consigliere rel.- Dott. A A - Consigliere - Dott. A G - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6409-2009 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA INPS - 434 SOCIALE, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente 15 domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati E M, E L, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

D'AMATO ATTILIO DMTTTL53M22H703T, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 36, presso lo studio dell'avvocato I P, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 390/2008 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 04/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2015 dal Consigliere Dott. P C;
uditi gli avvocati Elisabetta LANZETTA, Iolanda PICCININI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione 1. Attilio D'Amato, segretario comunale sino al 1° ottobre 1998, si avvalse della procedura di mobilità prevista dal dpr 4 dicembre 1997, n. 465 e, per questa via passò alle dipendenze dell'INPS. Entrata in vigore la legge 311 del 2004, chiese di essere Ric. 2009 n. 06409 sez. SU - ud. 03-11-2015 -2- inquadrato nel ruolo unico della dirigenza. L'amministrazione datrice di lavoro rispose negativamente.

2. Il dipendente convenne l'amministrazione in giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria, che accolse il ricorso riconoscendo il diritto all'inquadramento nel ruolo dirigenziale con le relative conseguenze economiche.

3. L'Istituto propose appello, che fu rigettato dalla Corte d'appello di Torino, con sentenza pubblicata il 4 giugno 2008. 4. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione, denunziando, con unico motivo, violazione ed erronea applicazione dell'art. 1, comma 49, della legge 311 del 2004, nonché dell'art. 16, comma 4, della legge 246 del 2005. 5. Il D'Amato si è difeso con controricorso.

6. Entrambe le parti hanno depositato memorie per l'udienza.

7. Con ordinanza interlocutoria la Sezione lavoro ha rimesso la controversia al Primo Presidente ritenendo la questione di di particolare Yeah Rall massima importanza. Il Primo Presidente ha investito le Sezioni unite.

8. Entrambe le parti hanno depositato un'ulteriore memoria per l'udienza.

9. Il problema oggetto della controversia concerne l'interpretazione del comma 49 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005). 10. Tale norma prevede che, in caso di mobilità dei segretari comunali o provinciali verso altre amministrazioni, qualora sussistano determinati requisiti, costoro devono essere inquadrati “nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge". Ric. 2009 n. 06409 sez. SU - ud. 03-11-2015 -3- 11. Il problema specifico, che ha determinato la rimessione alle Sezioni unite, consiste nello stabilire se tale disposizione riguardi solo i processi di mobilità in corso o successivi alla data di entrata in vigore della legge oppure riguardi anche i processi di mobilità già avvenuti. 12.È opportuno, preliminarmente, ricostruire nei passaggi di fondo il quadro normativo. 13. La mobilità verso altre amministrazioni dei segretari comunali e provinciali venne disciplinata dal dpr 465 del 1997 ("Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127”) ed in particolare dagli art. 18 e 19, che regolarono analiticamente il procedimento. 14. L'undicesimo comma dell'art. 18 stabilisce che "Il funzionario trasferito è collocato nei ruoli della amministrazione ricevente conservando il trattamento economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno 'ad personam' pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici". R 15. La materia fu regolata poi dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali 1998-2001 sottoscritto il 16 maggio 2001, che (con decorrenza 17 maggio 2001) distinse la disciplina in relazione alle qualifiche dei segretari. Costoro, in base all'art. 35 del medesimo ccnl, erano stati divisi in tre fasce professionali, dalla più bassa (la C) alla più Ric, 2009 n. 06409 sez. SU - ud. 03-11-2015 -4- alta (la A), con una fascia intermedia, la B, al cui interno erano previste distinte posizioni stipendiali. 16. L'art. 32, del ccnl, intitolato, "Mobilità presso altre amministrazioni", stabilì: "In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'Albo: a) il segretario collocato nella fascia professionale C del precedente articolo viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione;
b) il segretario collocato nella fascia professionale B, con lo stipendio tabellare iniziale di cui all'art. 39, comma 2, viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione;
la presente disciplina ha natura transitoria e si applica sino alla data del 31.12.2001. c) il segretario collocato nella fascia professionale B, con lo stipendio tabellare economico di cui all'art.39, comma 1, è equiparato al personale con qualifica dirigenziale;
d) il segretario collocato nella fascia A, è equiparato al personale con qualifica dirigenziale". 17. Quindi, il ccnl previde che i segretari comunali di fascia A, nonché quelli di fascia B con livello economico più elevato, in caso di mobilità venissero inquadrati nella nuova amministrazione con qualifica dirigenziale, mentre tutti gli altri venivano inquadrati nelle categorie o aree professionali più elevate, ma non dirigenziali. Ric. 2009 n. 06409 sez. SU - ud. 03-11-2015 -5- 18. Una nuova normativa fu introdotta dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, che abrogò l'art. 18 dal dpr 465 del 1997, salvando solo principio di corrispondenza tra la qualifica di provenienza e quella di accesso alla nuova amministrazione fissato dall'undicesimo comma, e dispose che la materia veniva regolata dalla disciplina generale sulla mobilità del personale dettata dall'art. 30 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. testo unico sul pubblico impiego). 19. Pertanto, a seguito di quest'ultima riforma, il quadro normativo di riferimento in materia di mobilità dei segretari comunali e provinciali fu uniformato a quello degli altri dipendenti pubblici. 20. Pochi mesi dopo, la legge 30 dicembre 2004, n. 311 apportò alcune ulteriori modifiche alla disciplina della mobilità dei segretari comunali e provinciali, affidate ai commi 47-49 dell'art. 1, che così recitano: comma 47. “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente". Comma 48: "In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso

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