Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2023, n. 16287
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIAGINI MASSIMO nato a SARONNO il 25/09/1961 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere E M M;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A V, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. V B, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di B M per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aggravati ai sensi dell'art. 219, comma primo legge fall, commessi nella qualità di amministratore della "Holeq Viaggi e turismo srl" e della "Global Turismo srl", nonché di socio illimitatamente responsabile della "Adriahotels sas di B M e C.", società tutte dichiate fallite il 4 marzo 2010;
mentre, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha ridotto la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall.
2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando sei motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Le società dell'imputato avrebbero costituito una holding «che se non avesse visto l'intervento della curatela fallimentare avrebbe conseguito certamente degli utili». Il B avrebbe agito con l'intento di salvare le proprie imprese, coinvolgendo i familiari e «quindi attraverso il prestito infruttifero girato alla Adria Hotels sas da parte della Global Turismo srl".
2.2. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e difetto motivazionale della sentenza di primo grado a cui la corte territoriale si è uniformata. La doppia conforme di condanna si baserebbe su errate interpretazioni delle regole economiche, contabili e finanziarie che governano le dinamiche imprenditoriali.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta erronea applicazione degli artt. 326 e 358 cod. proc. pen. nello svolgimento delle indagini preliminari e nella valutazione delle stesse da parte di P.M. e P.G.
2.4. Con il quarto si denuncia "errata e falsa applicazione" dell'art. 192, cod. proc. pen., si rivendica la scriminante di cui all'art. 46 cod. pen. e si denuncia violazione del diritto di difesa. B si sarebbe trovato in "una vera e propria condizioni di metus posto in essere da soggetti terzi" e dopo aver denunciato le condotte di cui è stato vittima si è trovato imputato. Il costringimento fisico sarebbe provato dalle intercettazioni telefoniche eseguite dalla Procura della Repubblica e successivamente "pretermesse".
2.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge in quanto il fallimento in sede civile non sarebbe "costitutivo della sussistenza della bancarotta".
2.6. Con il senso si contesta l'entità della pena, sul rilievo che la condotta distrattiva e quella di occultamento costituirebbero una condotta unitaria e così anche le varie procedure fallimentari che avrebbero dovuto essere riunite nello stesso procedimento, perché relative a imprese "interconnesse".
3. Con successiva memoria trasmessa il 20 marzo 2023 il difensore dell'imputato ha introdotto ulteriori tematiche: estinzione del reato di bancarotta fraudolenta per il decorso del termine prescrizionale pari ad anni dodici e mesi sei;
modifiche intervenute con il d. Igs. n. 14 del 2019 che si ripercuoterebbero sulla dichiarazione di fallimento da intendersi quale condizione obiettiva di punibilità non più sussistente dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla crisi d'impresa.
4.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A V, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. V B, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di B M per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aggravati ai sensi dell'art. 219, comma primo legge fall, commessi nella qualità di amministratore della "Holeq Viaggi e turismo srl" e della "Global Turismo srl", nonché di socio illimitatamente responsabile della "Adriahotels sas di B M e C.", società tutte dichiate fallite il 4 marzo 2010;
mentre, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha ridotto la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall.
2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando sei motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Le società dell'imputato avrebbero costituito una holding «che se non avesse visto l'intervento della curatela fallimentare avrebbe conseguito certamente degli utili». Il B avrebbe agito con l'intento di salvare le proprie imprese, coinvolgendo i familiari e «quindi attraverso il prestito infruttifero girato alla Adria Hotels sas da parte della Global Turismo srl".
2.2. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e difetto motivazionale della sentenza di primo grado a cui la corte territoriale si è uniformata. La doppia conforme di condanna si baserebbe su errate interpretazioni delle regole economiche, contabili e finanziarie che governano le dinamiche imprenditoriali.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta erronea applicazione degli artt. 326 e 358 cod. proc. pen. nello svolgimento delle indagini preliminari e nella valutazione delle stesse da parte di P.M. e P.G.
2.4. Con il quarto si denuncia "errata e falsa applicazione" dell'art. 192, cod. proc. pen., si rivendica la scriminante di cui all'art. 46 cod. pen. e si denuncia violazione del diritto di difesa. B si sarebbe trovato in "una vera e propria condizioni di metus posto in essere da soggetti terzi" e dopo aver denunciato le condotte di cui è stato vittima si è trovato imputato. Il costringimento fisico sarebbe provato dalle intercettazioni telefoniche eseguite dalla Procura della Repubblica e successivamente "pretermesse".
2.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge in quanto il fallimento in sede civile non sarebbe "costitutivo della sussistenza della bancarotta".
2.6. Con il senso si contesta l'entità della pena, sul rilievo che la condotta distrattiva e quella di occultamento costituirebbero una condotta unitaria e così anche le varie procedure fallimentari che avrebbero dovuto essere riunite nello stesso procedimento, perché relative a imprese "interconnesse".
3. Con successiva memoria trasmessa il 20 marzo 2023 il difensore dell'imputato ha introdotto ulteriori tematiche: estinzione del reato di bancarotta fraudolenta per il decorso del termine prescrizionale pari ad anni dodici e mesi sei;
modifiche intervenute con il d. Igs. n. 14 del 2019 che si ripercuoterebbero sulla dichiarazione di fallimento da intendersi quale condizione obiettiva di punibilità non più sussistente dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla crisi d'impresa.
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