Cass. civ., sez. III, ordinanza 23/10/2018, n. 26709

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 23/10/2018, n. 26709
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26709
Data del deposito : 23 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente CC ORDINANZA sul ricorso 5479-2016 proposto da: PROIA VTTORIO, P F, elettivamente domiciliati in ROMA, VALE LIEGI,2, presso lo studio dell'avvocato M R, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

S F, LLOYD ADRIATICO SPA ;

- intimati -

Nonché da: S F, elettivamente domiciliato in ROMA, VA

PAOLO EMILIO

7, presso lo studio dell'avvocato CREA E MADEO STUDIO AVV.TI, rappresentato e difeso dall'avvocato G P giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -

contro

P F, PROIA VTTORIO, LLOYD ADRIATICO SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 491/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio del 16/04/2018 dal Consigliere Dott. A P;
Rilevato che:

1. Nel 2003, F, V ed E P convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Frosinone, il geometra F S, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per responsabilità professionale. Esposero che, a seguito della morte della loro congiunta L V, avevano incaricato lo Stavole di procedere alla stesura della denuncia di successione con indicazione dei relativi cespiti immobiliari;
che lo Stavole aveva presentato denuncia di successione a nome per conto dei P, omettendo di indicare un cespite immobiliare di valore superiore a lire 250 milioni, limite entro il cui ambito operava l'esenzione fiscale prevista dalle disposizioni vigenti all'epoca;
che, a seguito di tale colposa omissione, l'Ufficio del Registro di Frosinone aveva irrogato nei loro confronti sanzione pecuniaria. Chiesero quindi la rifusione dell'importo pagato all'Ufficio Riscossione Tributi - Concessione di Frosinone. Si costituì il convenuto, il quale, premessa chiamata del terzo assicuratore in garanzia, contestò la domanda, affermando di aver svolto correttamente l'incarico e che il valore dichiarato nella denuncia di successione corrispondeva a verità. Sostenne inoltre che l'Ufficio del Registro, a seguito della depositata denuncia di successione, aveva invitato gli attori a produrre integrazioni agli atti, senza che questi ne dessero notizia il convenuto e senza che vi provvedessero personalmente. Si costituì in giudizio anche la terza chiamata eccependo l'inoperatività della polizza perché l'attività di redazione di denunce di successione non rientrava nell'attività professionale assicurata e perché, avendo la polizza effetto retroattivo, presupponeva necessariamente che il contraente all'atto della stipula non fosse a conoscenza di domande risarcitorie dovute a comportamenti colposi a lui imputabili, mentre lo Stavole, al momento della stipula, aveva già ricevuto la lettera di richiesta risarcimento dai P. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 27/2009, accolse parzialmente la domanda, dichiarando il concorso colposo dei creditori nella determinazione del danno e liquidando in favore degli attori la somma di € 6.000 oltre ad interessi. Rigettò invece la domanda nei confronti dell'assicuratore e compensò tra le parti le spese del giudizio. In particolare, il Tribunale ritenne che non potesse essere messo in dubbio l'errore nella compilazione della denuncia di successione da parte dello Stavole per conto e per incarico dei P, tanto che l'Ufficio delle Imposte aveva provveduto legittimamente ad irrogare la sanzione. Tuttavia, osservò che doveva essere riconosciuto effetto concorrente nella causazione dell'evento dannoso alla condotta omissiva degli attori, i quali, a fronte dell'invito da parte dell'Ufficio del Registro a produrre un'integrazione alla denuncia di successione, non avevano dato notizie di tale invito al convenuto, né avevano dato seguito i suoi consigli in fase successiva per evitare l'imposizione pecuniaria.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 491 del 21 gennaio 2015. La Corte - rilevato che, nel caso di specie, è pacifico ed incontestato tra le parti che l'amministrazione finanziaria, dopo aver ricevuto la denuncia di successione erroneamente compilata dallo Stavole, provvide inutilmente a chiedere un'integrazione della dichiarazione e che gli attori ignorarono colpevolmente tale richiesta, determinando l'emissione del provvedimento amministrativo - ha evidenziato che, se gli interessati avessero integrato la denuncia, avrebbero, se non eliminato, grandemente attenuato le conseguenze della denuncia erroneamente presentata.Di conseguenza, la Corte d'appello ha ritenuto che, spettando ai P l'onere di provare il nesso causale tra omissione colposa del professionista e il danno patrimoniale subito, in mancanza di allegazioni probatorie, la sanzione andasse ricondotta non alla condotta dello Stavole ma alla colposa inerzia degli stessi attori.
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