Cass. civ., sez. III, ordinanza 27/04/2018, n. 10155

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 27/04/2018, n. 10155
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10155
Data del deposito : 27 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12559-2016 proposto da: D A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ULPIANO

29, presso lo studio dell'avvocato A P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato W Z giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro 2017 SPANO' SERENELLA SANTINA, elettivamente domiciliata 2640 in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO

149, presso lo studio dell'avvocato A S, rappresentata e difesa dall'avvocato G M giusta procura speciale in calce al controricorso;controricorrente - avverso la sentenza n. 4022/2015 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 10/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. A M;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M V, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

A D ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano del 10/11/2015 che, rigettando l'appello, ha confermato il rigetto delle domande dalla stessa proposte, nei confronti della conduttrice S, di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida ed ha accolto la domanda riconvenzionale della conduttrice relativa a canoni pagati in eccedenza, ordinando alla D la restituzione della somma di C 2.370 oltre interessi legali. La Corte d'Appello ha ritenuto che, secondo le pattuizioni contrattuali, le spese condominiali erano dovute dal conduttore in sede di consuntivo entro due mesi dalla richiesta (art. 12 del contratto), inoltre il locatore, che agiva per sentir pronunciare il rimborso di oneri condominiali, aveva l'onere di dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, non soltanto attraverso una costituzione in mora del conduttore ai sensi della legge n. 392/78, ma anche in relazione all'esistenza, all'ammontare e ai criteri di ripartizione del rimborso richiesto. A tale onere non aveva ottemperato, non provando né l'avvenuta anticipazione delle somme né quali importi gravavano sul conduttore. La conduttrice dal suo canto aveva, invece, dimostrato che il debito a proprio carico per oneri condominiali era di C 1.983 e che, avendo pagato un canone maggiore rispetto a quello contrattualmente dovuto, vantava, comunque, nei confronti dell'appellante, un maggior credito di C 2.370, sicchè del tutto correttamente il Tribunale aveva ritenuto insussistente la dedotta morosità. Avverso la sentenza che ha rigettato l'appello e condannato l'appellante alle spese del grado, A D propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso Serenella Santina S. Il P.G. ha depositato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso. La controricorrente ha depositato memoria.
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