Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2022, n. 42889
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: VASILE RODICA MIHAELA nato il 05/02/1998 avverso la sentenza del 24/09/2021 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A C R che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione L G, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché la memoria dell'Avv. F N, nell'interesse dell'imputata, che ha eccepito l'omessa notifica del ricorso al difensore, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 24/09/2021, il Tribunale di Ancona, investito del giudizio nei confronti di R M V, imputata del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione del bene alla pubblica fede, ha escluso la sussistenza delle due circostanze aggravanti e ha assolto l'imputata perché non punibile per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. 2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Ancona ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione e violazione degli artt. 131-bis, 625, primo comma, n. 2) e 7), cod. pen., in quanto, erroneamente sono state escluse l'aggravante della violenza sulle cose, avendo l'imputata volutamente staccato le placche antitaccheggio della merce, e quella della violenza sulle cose, essendo superfluo stabilire se il supermercato fosse dotato di apparecchiature o di personale deputato al controllo continuo. l Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione L G ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;nell'interesse dell'imputata, l'Avv. F N ha trasmesso una memoria con la quale ha eccepito l'omessa notifica del ricorso al difensore, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
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