Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/1985, n. 3555
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Il contratto di mezzadria è soggetto alla Forma scritta solo quando sia stata espressamente pattuita una durata ultranovennale ovvero sia a tempo indeterminato ma non per la diversa ipotesi del contratto senza espressa pattuizione della durata, per il quale trova applicazione l'art. 2143 cod. civ. - che prevede la durata di un anno agrario e la rinnovazione di anno in anno in difetto di disdetta almeno sei mesi prima della scadenza - salva l'applicabilità della legislazione vincolistica e, in ultimo, dell'art. 34 della legge n. 203 del 1982. ( V 6321/81, mass n 417109; ( V 1898/76, mass n 380690).*
Sul provvedimento
Testo completo
Il contratto di mezzadria è soggetto alla Forma scritta solo quando sia stata espressamente pattuita una durata ultranovennale ovvero sia a tempo indeterminato ma non per la
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