Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2020, n. 7698
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In tema di aspettativa sindacale ex art. 31 della l. n. 300 del 1970, la base di calcolo della contribuzione figurativa da prendere in esame a fini pensionistici è costituita dalla retribuzione prevista dal c.c.n.l. per qualifica ed anzianità di servizio del lavoratore, con esclusione degli emolumenti collegati all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa, come si evince dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 564 del 1996, che, attraverso il chiaro riferimento alla contrattazione collettiva, esclude che possano avere valore di fonte regolativa della retribuzione figurativa gli usi aziendali, nonché eventuali pattuizioni individuali, avuto riguardo, da un lato, alle esigenze di uniformità e prevedibilità cui risponde la tutela dell'attività sindacale, posta a carico della collettività, e, dall'altro, alla natura indisponibile della materia previdenziale. (Nella specie, è stato ritenuto insussistente il diritto all'inclusione nella retribuzione figurativa del premio di produzione e di altri incentivi correlati allo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa, nonostante gli emolumenti in questione fossero stati riconosciuti per prassi aziendale alla generalità dei dipendenti, a prescindere dalla loro presenza in servizio).
Sul provvedimento
Testo completo
ITT IR D TE EN ES - OLLY '06 APR. 2020 B TE EN SS AULA 'B' 57 69 8/20 E N ZIO REGISTRA TE Oggetto N REPUBBLICA ITALIANA SE E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 28797/2014 SEZIONE LAVORO Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente Ud. 19/11/2019 Dott. A M - Consigliere PU Dott. ENRICA D'ANTONIO Rel. Consigliere Dott. P GY Consigliere Dott. R MNO Consigliere Dott. D C ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28797-2014 proposto da: T G, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M A F;
- ricorrente contro 2019 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 3674 SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, L MTATO;
controricorrente avverso la sentenzan. 528/2014 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 28/08/2014 R.G.N. 189/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato M A F;
udito l'Avvocato L MTATO. Rg n. 28797/2014 Udienza del 19.11.2019 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva rigettato la domanda proposta da Giovanni T volta ad ottenere, per quanto qui rileva, l'inclusione nella retribuzione figurativa, da accreditare in relazione al periodo di aspettativa per svolgimento di funzioni sindacali ex art. 31 della l.n. 300 del 1970, del premio di produzione ex art. 26 del CCNL del 1992 e 25 del CCNL del 2000 e 2004, del compenso sostitutivo del cottimo ed altri incentivi di cui all'art. 25 del CCNL del 1992 e 23 del CCNL del 2000 e 2004, del premio di risultato in relazione al conseguimento dei risultati aziendali positivi ed al conseguimento degli obiettivi industriali di cui all'art. 25 del CCNL e dell'indennità media turni prevista dall'art. 14 del CCNL.
2. La Corte territoriale argomentava che il contratto collettivo presupponeva per l'erogazione di tali voci l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa 0 la collegava ad una determinata produttività e ad un determinato risultato conseguito nel lavoro effettivo, e ciò escludeva il diritto all'inclusione ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs 16.9.1996 n. 564, mentre non poteva avere rilievo in senso contrario il fatto che la prassi aziendale avesse attribuito tali emolumenti alla generalità dei dipendenti a prescindere dalla loro presenza in servizio, in considerazione della natura inderogabile della previsione normativa.
3. Per la cassazione della sentenza Giovanni T ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui l'INPS ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. La soluzione adottata dalla Corte d'appello viene censurata dal ricorrente con un primo motivo con il quale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 31 della 1. 20 maggio 1970 n. 300, che Paola Ginoy, estensore 3 Rg n. 28797/2014 Udienza del 19.11.2019 disciplina l'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali provinciali e