Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2022, n. 17169

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2022, n. 17169
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17169
Data del deposito : 3 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: .JULIET S.P.A. FEDERICI GIOVANNI avverso il decreto del 12/04/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere R M;
lette/se4tite le conclusioni del PG )-( .

3.1k C-f-A-9- (UL C--'4:14"2"d rtex 1‘..e Xto cti-eA Ye c...0.91/}o J/2-n 0-t jè_ e.ex otA F-Deotrot

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 aprile 2021 il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata per le misure di prevenzione - ha respinto le opposizioni ex art. 59 d.lgs. n.159 del 2011, introdotte, avverso la decisione della esclusione dello stato passivo, dai creditori .J spa e F G.

1.1 Va premesso che la procedura di confisca si è definita in danno di D E. J spa risulta essere procuratrice speciale di Berenice spv srl, cessionaria di un credito garantito da ipoteca su un immobile oggetto di confisca. Il mutuo venne concesso da Banca Carim spa nel 2008 a Dotallevi Leonardo e D M. F G risulta vantare un credito per prestazioni professionali (da architetto) realizzate nel 2010 in favore di Hotel Tripoli di Fiuggi.

2. Esaminando le doglianze dei creditori esclusi dalla procedura di tutela, il Tribunale rileva in sintesi che: a) quanto alla posizione di J spa si pone in evidenza che banca Carim, cedente il credito, ha preso parte al giudizio di cognizione, nel cui ambito è stata rilevata la carenza della condizione soggettiva di buona fede. La cessione è avvenuta 'in blocco' nel 2017, in epoca posteriore al sequestro. Secondo il Tribunale, pur potendosi in astratto tutelare la buona fede del 'solo cessionario', gli argomenti introdotti da .J tendono, in realtà, ad ottenere una rivalutazione di aspetti relativi alla condizione soggettiva di Banca Carinn, già definitivamente accertata. Quanto al profilo della strumentalità del finanziamento al perseguimento dei fini illeciti del Diotallevi si evidenzia che l'operazione economica di finanziamento è avvenuta in costanza di pericolosità sociale del Diotallevi;
b) quanto alla posizione del Federici, si osserva che l'ammissione è avvenuta per soli euro 51.750,00, a fronte di una domanda pari ad euro 532.607,00 . Il Tribunale, al di là del tema introdotto dal reclamante (ossia la prova degli ulteriori incarichi conferiti) ritiene che la posizione creditoria non possa essere ammessa a tutela per intervenuta prescrizione del diritto. Si tratta di prestazioni, in ipotesi, eseguite nel 2011 cui non ha fatto seguito alcuna richiesta di pagamento né di messa in mora (non potendosi ritenere tale la emissione di fattura).

3. Sono stati proposti i seguenti atti di ricorso.

3.1 II ricorso proposto da J spa - a mezzo del difensore e procuratore speciale - articola tre motivi.

3.1.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla individuazione degli effetti correlati all'avvenuto riconoscimento della assenza di buona fede del cedente. Si afferma che, in sostanza, la decisione del Tribunale - emessa nei confronti del cessionario - finisce con 'opporre' al cessionario gli effetti del giudicato che si è formato in contraddittorio con il solo cedente. Ciò svuoterebbe di senso la previsione di legge circa la possibilità di insinuazione del creditore al passivo della confisca, ai sensi degli artt. 52 e ss. d.lgs. n.159 del 2011. In buona sostanza si rappresenta che in caso di cessione del credito nessun pregiudizio può derivare al cessionario dal rigetto della domanda di tutela proposta - in cognizione - dal cedente. Si cita, sul tema, la pronunzia Sez. U n. 29847 del 3.7.2018 e si ritiene che per il cessionario debba in ogni caso ammettersi la difesa sul profilo della assenza di strumentalità del credito alla prosecuzione della attività illecita e della 'propria' buona fede, nonché di quella del cedente.

3.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sul punto della ritenuta strumentalità dell'originario finanziamento concesso da Banca Carim. Secondo la società ricorrente il profilo del nesso di strumentalità non era stato congruamente accertato in sede di cognizione (ove era presente Banca Carim) e ciò consentiva - in ogni caso - la ridiscussione del profilo preliminare. Il Tribunale, sul tema, avrebbe motivato in modo meramente apparente.

3.1.3 Al terzo motivo si deduce ulteriore profilo di llegittimità e carenza motivazionale. La verifica doveva dirigersi sui rapporti tra proposto e cedente (Bamca Carim) e sui rapporti tra proposto e cessionario, lì dove il Tribunale ha finito con esaminare il rapporto tra cedente e cessionario. Si ribadisce, sul tema, che nessun rapporto è mai intercorso tra il proposto D E e la società che ebbe ad acquistare il credito da Banca Carim.
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