Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/1999, n. 630
Sentenza
23 gennaio 1999
Sentenza
23 gennaio 1999
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Massime • 1
L'ordinanza con cui il giudice istruttore, in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato prima della legge 26 novembre 1990 n. 353, abbia rimesso le parti dinanzi al giudice territorialmente competente secondo l'indicazione dell'opponente, non contestata dal ricorrente, senza revocare il provvedimento monitorio, e contestualmente abbia disposto la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., è abnorme, essendo quegli sfornito di "potestas decidendi" sulla competenza, funzionale ed inderogabile, a decidere l'opposizione, che spettava invece al collegio, ai sensi dell'art. 279 n. 1 cod. proc. civ., con la conseguenza che la riassunzione dinanzi al giudice indicato competente, da un lato non può determinare la "traslatio iudicii", dall'altro è inammissibile per passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, rilevabile "incidenter tantum", anche d'ufficio, pur dal giudice di secondo grado e pur in mancanza di una tempestiva eccezione dell'opposto di estinzione del giudizio di opposizione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA PORTOLABIENO S.r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante Franco DEL FELICE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che la difende unitamente all'avvocato BRUNO CAVALLONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ND ZO NT, elettivamente domiciliato, in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 16, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO FOLCHITTO, che lo difende unitamente all'avvocato FERRUCCIO ZUCCARO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2422/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 01/08/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/98 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CIELSO;
udito l'Avvocato Fabio LAIS, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Ferruccio ZUCCARO, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto
Con atto di citazione notificato il 18/1/1989 la s.r.l. Cooperativa Portolabieno proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio il 20/12/1988 con il quale era stato intimato ad essa cooperativa il pagamento, in favore dell'ingegnere RA EN AN, della somma di lire 130.868.605 a titolo di compenso professionale. L'opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio dell'ufficio giudiziario adito dal RA per ottenere la pronuncia dell'ingiunzione (essendo competente quello di Varese) e contestava poi nel merito la pretesa fatta valere con il decreto monitorio. Il RA, costituitosi, dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio iniziato con il ricorso per ingiunzione.
Nel corso del giudizio di opposizione innanzi al Tribunale di Busto Arsizio il G.I. - ritenuta preminente, rispetto alla rinuncia agli atti, la questione della competenza territoriale - disponeva ex articolo 38 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo assegnando il termine di mesi tre per la riassunzione.
Con atto notificato in data 11/8/1989 la cooperativa riassumeva la causa chiedendo in via preliminare ribadirsi l'illegittimità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio per incompetenza territoriale. Il RA si costituiva eccependo in via principale la nullità e l'improcedibilità della riassunzione della causa e, in via subordinata e nel merito, l'infondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo di cui chiedeva la conferma. In ogni caso l'opposto chiedeva la condanna della cooperativa al pagamento della somma indicata nel decreto monitorio.
Il Tribunale di Varese, con sentenza non definitiva depositata il 29/10/1992, respingeva tutte le eccezioni pregiudiziali dell'opposto e disponeva per la prosecuzione del giudizio.
Avverso la detta sentenza il RA proponeva appello al quale resisteva la cooperativa.
La corte di appello di Milano, con sentenza depositata in data 1/8/1995, in accoglimento del gravame e in riforma dell'impugnata decisione, dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta dalla cooperativa con l'atto di citazione in riassunzione. Osservava la corte di appello: che la competenza a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall'articolo 645 c.p.c. allo stesso ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha pronunciato l'ingiunzione e che riveste carattere funzionale ed inderogabile;
che pertanto, qualora venga eccepita l'incompetenza territoriale, l'adesione dell'opposto a tale eccezione non può spiegare alcun effetto;
che l'eventuale riassunzione della causa avanti al giudice di cui sia stata affermata la competenza non può essere riferita al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che appartiene al giudice che lo h a emesso, concernendo essa, invece, l'esame autonomo ed indipendente della controversia sul merito della domanda proposta dal creditore mediante ricorso in sede monitoria;
che l'accertamento della nullità del decreto ingiuntivo perché emesso da ufficio incompetente non può discendere che da una sentenza dell'ufficio medesimo, ex articolo 279 c.p.c., la quale ponga termine al giudizio di opposizione;
che l'eventuale riassunzione della causa di merito innanzi al giudice cui spetta la competenza relativa rinviene il proprio necessario presupposto in una sentenza dichiarativa di nullità del decreto ingiuntivo non surrogabile da un'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo emessa dal G.I. inidonea a sostituirsi al provvedimento decisorio del collegio;
che, nel caso in esame, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Busto Arsizio il G.I. non aveva considerato che la competenza funzionale a decidere era devoluta al collegio;
che il decreto ingiuntivo non era stato caducato dalla cancellazione della causa dal ruolo disposta dal G.I. ma aveva acquisito (con l'estinzione del processo di opposizione) efficacia esecutiva da dichiararsi, ex articolo 654 c.p.c., dallo stesso giudice che l'aveva emesso;
che l'efficacia di cosa giudicata sostanziale così acquisita dall'ingiunzione valeva pertanto a precludere la disamina di domanda vertente sull'identico rapporto da parte di altro giudice e nella specie, da parte del Tribunale di Varese, per cui l'azione in merito esperita dalla cooperativa con l'atto di riassunzione era da ritenersi inammissibile.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Milano è stata chiesta della s.r.l. Cooperativa Portolabieno con ricorso affidato a due motivi al quale RA IN AN ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Diritto
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'articolo 307 c.p.c., con riferimento all'articolo 360, n. 3 o n. 5, c.p.c., nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione sul punto con riferimento all'articolo 360, n. 5, c.p.c. Deduce in proposito la ricorrente che la corte di appello ha errato nel ritenere estinto il procedimento innanzi al Tribunale di Busto Arsizio relativo all'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente di detto Tribunale. Ad avviso della cooperativa il procedimento in questione non si è mai estinto perché:
a) l'articolo 307 c.p.c. prevede che il processo si estingua "qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice", mentre nel caso in esame il termine perentorio di tre mesi, stabilito dall'articolo 38 c.p.c. e ribadito dall'ordinanza del G.I. di Busto Arsizio, è stato rispettato da