Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/2021, n. 24211
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATENE LELLO nato a COSENZA il 01/11/1983 avverso la sentenza del 25/03/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;Cuditgil Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EIDEN DIO che ha concluso chiedendo ' CLU e/e--Le-tAiro o cir Aj G F- (..t.at,re/a„.„‘ (22, -nfacek .i'dít. -o il difensore ‹(=2-1' C-(( cdti - (_ .OR A-A-C-12c.->txYG..". d-L1 oVQ-ii-LJZ r ) ) ) ) (12) ) RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha riformato la condanna, emessa in data 27 aprile 2017, dal Tribunale di Pisa, nei confronti di L A rideterminando la pena inflitta all'imputato, in quella di anni tre mesi quattro di reclusione, previa declaratoria d'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, in relazione al reato di cui al capo e) della rubrica, confermando, nel resto, il provvedimento impugnato. 1.1.11 primo giudice aveva condannato l'imputato per tutti i quarantesei reati ascrittigli, ad eccezione di quello contestato al capo c), alla pena di anni tre mesi quattro giorni dieci di reclusione. Secondo la tesi accusatoria l'imputato aveva posto in essere il delitto di cui all'art. 617- sexies cod. pen., perché per procurare a sé o ad altri un vantaggio, formava falsamente il contenuto di comunicazioni relative a sistemi informatici di diverse società, quali istituti di credito o anche Paypal, Mastercard, Visa, Carta Si, che venivano rinvenute nei computer e dispositivi in uso allo stesso imputato, sequestrati presso il suo domicilio, attraverso le attività di cd. phishing descritte nel capo a) dell'imputazione, attraverso le quali era riuscito ad ottenere dagli utenti dati sensibili, personali e bancari. L'imputato, poi, una volta ottenuti tali dati, compiva, anche ai danni delle tredici persone offese indicate nei capi di imputazione, i reati di cui agli artt. 615-ter, 615-quater e 640-ter cod. pen. Questi, infatti, si procurava abusivamente i codici, le parole chiave e i mezzi idonei all'accesso al sistema informatico relativo ai conti correnti on line di diversi istituti di credito e società. Quindi, si introduceva nei sistemi informatici ed accedeva ai conti correnti on line delle persone offese, ponendo in essere l'ulteriore reato di frode informatica. Da ultimo, alterando il funzionamento dei conti correnti on line, accesi presso le società indicate, acquistando illecitamente da siti internet, all'insaputa dei titolari dei conti, beni di diversa natura, inseriva le vere credenziali dei titolari dei conti, ma a loro insaputa, facendosi spedire la merce presso la propria abitazione, ove veniva rinvenuta all'atto della perquisizione e sequestro. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo sette vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 21 cod. proc. pen. in relazione ai capi di imputazione relativi ai reati di cui agli artt. 640-ter cod. pen. e 617-sexies cod. pen., 615-quater e 615-ter cod. pen. Per i reati di cui agli artt. 640-ter cod. pen. e 617-sexies cod. pen. sarebbe incompetente il Tribunale di Pisa, per essere competente, ai sensi dell'art. 51, comma 5, cod. proc. pen. il pubblico ministero presso il tribunale distrettuale (Firenze).2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 591, comma 5, cod. proc. pen. Si riportano parte dei motivi di appello (pagine 3-5 del ricorso) lamentandosi della rilevata inammissibilità affermando che questo faceva diretto riferimento anche a documenti e carte processuali, comunque escludendo che i giudici di merito abbiano chiarito sulla base di quali elementi, per ciascuna denuncia, si sia risaliti ad Atene. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 615-quater e 615-ter cod. pen. in relazione ai capi b), f), h), i), p), t), x), bl), fl), j1), n1), p1), ti). Si riporta il motivo di appello relativo al mancato assorbimento del reato di cui all'art. 615- quater in quello di cui all'art. 615-ter cod. pen., richiamando un precedente di questa Corte di legittimità (Sez. 2. n. 21987) secondo il quale il reato meno grave, sotto il profilo sanzionatorio, di cui all'art. 615-quater cod. pen. non potrebbe concorrere con quello più grave di cui all'art. 615-ter cod. pen., commesso ai danni della stessa persona fisica, nello stesso contesto spazio-temporale in cui perpetrato l'antefatto. In ogni caso si contesta la procedibilità di ufficio del reato di cui all'art. 615-ter, comma 1, cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione al mancato assorbimento del reato di cui all'art. 494 cod. pen. in quello di cui all'art. 617-sexies cod. pen., per i capi d), g), j), n), r), v), z), d), h1), ol), r1), u1). Non sarebbe mai stata usata l'identità delle persone offese delle quali l'imputato si è limitato a usare i codici di accesso e, dunque, il reato di cui all'art. 494 deve essere dichiarato assorbito in quelli di cui all'art. 617-sexies cod. pen. 2.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 133 cod. pen. e 111 Cost. e correlato vizio di motivazione sulla quantificazione della pena e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Si è applicato il massimo della pena prevista per il reato base (art. 617-sexies cod. pen.) non supportando la scelta con adeguata motivazione, trascurando che, per ciascun episodio, il guadagno era stato pari ad euro 10,00. Si sottolineano all'uopo, inoltre, la giovane età dell'imputato e la parziale ammissione degli addebiti, all'esito dell'interrogatorio, nonché il collegamento dei fatti con un periodo di difficoltà economiche. 2.6. Con il sesto motivo si denuncia violazione dell'art. 81 cod. pen. Si deduce che, per i quarantacinque reati satellite, è stato applicato un aumento di 15 giorni di reclusione anche per reati di cui agli artt. 494, 615-ter, 640-ter cod. pen. senza adeguata motivazione, nonché senza valutazione specifica, ma indicando a titolo di aumento la stessa pena per fatti eterogenei anche dal punto di vista della gravità. Si evidenzia, inoltre, che l'aumento è stato fatto nella stessa misura e specie anche per reati puniti con pena congiunta. 2.7. Con il settimo motivo si chiede riconoscere la continuazione con fatti giudicati con sentenza irrevocabile, emessa dal Tribunale di Pisa come richiesto in sede di discussione, allegando la pronuncia relativa a fatti commessi nel medesimo arco temporale in cui si collocano i fatti per cui si procede ( il 8 marzo 2011 ) posti in essere con medesimo modus operandi. La motivazione sarebbe illogica laddove afferma che si tratta di fattispecie diverse ma rende conto che la perquisizione, dalla quale origina il presente procedimento, era scaturita proprio sulla base del precedente specifico risultato a carico dell'imputato, nonché in base ad alcune denunce. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, escludendo l'aumento di pena per i reati di cui agli artt. 494 e 615-ter cod. pen., affermando che il reato di cui all'art. 615-quater è antefatto del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. e che il delitto di sostituzione di persona deve essere ritenuto assorbito nel reato di cui al capo a).
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