Cass. pen., sez. VII, ordinanza 21/10/2022, n. 39879
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELISI ARRIGO nato a VERONA il 15/01/1960 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere A G;f FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia confermava la sentenza con cui il tribunale di Verona, in data 26.6.2019, aveva condannato F A alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle parti civili costituite, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, operata dalla corte territoriale, e di mancata considerazione delle condizioni economiche dell'imputato, in relazione alla circostanza di avere subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento delle somme riconosciute in favore delle parti civili a titolo di provvisionale.
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