Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2023, n. 03893
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SCERRA RIO nato il 21/01/1973 BRANCATO MRIA nato a PALM DI MONTECHIARO il 02/12/1948 CRISCIMNNA PAOLO nato a AGRIGENTO il 22/05/1981 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE di APPELLO di ROMvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore E P che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. F M per la parte civile HDI Assicurazioni, che depositava conclusioni e nota spese. Uditi l'Avv. S M e l'Avv. M P che insistevano per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna dei ricorrenti per il reato di truffa all'assicurazione, oltre che per i reati di falsa denuncia. Si contestava gli stessi di avere falsamente denunciato il furto della di una BMW X 6 al fine di consumare una truffa all'assicurazione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità mancherebbe la prova della mancata consegna della seconda chiave e non sarebbero state considerate le dichiarazioni del teste Converso (sull'esistenza di un biglietto di ritorno fissato per il 6 luglio 2012), 2.1.1. La doglianza non è consentita in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, competenza non assegnata alla Corte di legittimità. La Corte di appello, con motivazione esaustiva, riteneva che le denunce fossero false in quanto le prove raccolte indicavano in modo inconfutabile che il veicolo era stato inviato in Libia, dopo essere stato importato da Malta, e che non vi erano prove del suo rientro in Italia. Quanto poi al denunciato travisamento per omissione della testimonianza di Converso sul tema della mancata consegna della seconda chiave non super la soglia di ammissibilità in quanto non è assistito dalla allegazione - o precisa indicazione - della testimonianza che si assuma
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore E P che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. F M per la parte civile HDI Assicurazioni, che depositava conclusioni e nota spese. Uditi l'Avv. S M e l'Avv. M P che insistevano per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna dei ricorrenti per il reato di truffa all'assicurazione, oltre che per i reati di falsa denuncia. Si contestava gli stessi di avere falsamente denunciato il furto della di una BMW X 6 al fine di consumare una truffa all'assicurazione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità mancherebbe la prova della mancata consegna della seconda chiave e non sarebbero state considerate le dichiarazioni del teste Converso (sull'esistenza di un biglietto di ritorno fissato per il 6 luglio 2012), 2.1.1. La doglianza non è consentita in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, competenza non assegnata alla Corte di legittimità. La Corte di appello, con motivazione esaustiva, riteneva che le denunce fossero false in quanto le prove raccolte indicavano in modo inconfutabile che il veicolo era stato inviato in Libia, dopo essere stato importato da Malta, e che non vi erano prove del suo rientro in Italia. Quanto poi al denunciato travisamento per omissione della testimonianza di Converso sul tema della mancata consegna della seconda chiave non super la soglia di ammissibilità in quanto non è assistito dalla allegazione - o precisa indicazione - della testimonianza che si assuma
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi