Cass. pen., sez. VII, ordinanza 11/08/2022, n. 30946

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 11/08/2022, n. 30946
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30946
Data del deposito : 11 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FESTA GRO nato a NAPOLI il 30/12/1963 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

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RITENUTO IN FATTO IE IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 10/03/2021, confermava la condanna alla . pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 12/10/2016, nei confronti di FESTA GRO in relazione al reato di cui all'art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame, il ricorso nella sua genericità non tiene conto del fatto che la Corte ha negato il beneficio in ragione dei precedenti penali del ricorrente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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