Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2023, n. 22589

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2023, n. 22589
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22589
Data del deposito : 24 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da L G nato a Palmi il 28/2/1965 avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina in data 29/6/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15);
udita la relazione svolta dal consigliere L A;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale F B ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO L G ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 29/6/2022 confermativa della sentenza del Tribunale di Messina che lo aveva condannato per il delitto di ricettazione di una imbarcazione provento di furto. Eccepisce con il primo motivo di ricorso violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta in termini di ricettazione ( artt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Deduce l'inutilizzabilità ella testimonianza del verbalizzante G che riferì quanto dichiarato dall'imputato, in violazione dell'art. 62 cod. proc. pen. Con il secondo motivo si duole della mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. per la quale occorre avere riguardo a tutte le componenti del fatto e non solo alla qualità della res ricettata. Con il terzo motivo lamenta la carenza di motivazione
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