Cass. civ., sez. II, ordinanza 13/03/2023, n. 07314
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Testo completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25122/2017 R.G. proposto da: M S, rappresentato e difeso dall'avvocato P C -ricorrente-
contro
C M, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MECENATE, 27, presso lo studio dell’avvocato DI T A, rap presentat a e difes a dall'avvocato B P -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 718/2017 depositata il12/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA
M C, proprietaria dal 15 settembre 2000 dell’appartamento di edilizia residenziale pubblica sito in Palermo, Piazzale F.lli S. Anna 4, chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo M Salvatore per chiedere che questi venisse condannato a rilasciare il suddetto immobile ed a pagare l’indennità di occupazione. Si costituiva il convenuto, il quale replicava di occupare l’alloggio in forza di scrittura privata del 3 settembre 1977, intercorsa fra il marito della C e D M B n, con la quale il primo, rinunciando al proprio diritto all’assegnazione, aveva immesso il D M nel possesso dell’immobile. Lo stesso giorno, con il consenso dell’assegnatario, il D M aveva ceduto il diritto all’attuale ricorrente, trasferendogli contestualmente il possesso dell’immobile. Il convenuto, pertanto, chiedeva accertarsi: a) la nullità del contratto di compravendita dell’alloggio stipulato fra la C e il Comune di Palermo;
b) la dichiarazione di usucapione del diritto di proprietà;
c) in subordine l’accertamento che gli accordi di cui sopra simulavano un preliminare di vendita di cosa futura, del quale chiedeva l’esecuzione in forma specifica. Il Tribunale accoglieva la domanda della C e rigettava le domande del convenuto. La relativa decisione era confermata in appello. La Corte di merito rilevava che non erano ravvisabili vizi tali da giustificare la nullità del contratto intercorso fra l’attrice e il Comune, essendo quindi giustificata la domanda di rilascio, in quantoil convenuto non aveva opposto un valido e idoneo titolo di detenzione. In particolare, il giudice d’appello negava che gli accordi fatti valere dal convenuto avessero dato luogo a un preliminare. La Corte di merito confermava inoltre la decisione di primo grado nella parte relativa al rigetto della domanda di usucapione. In proposito essa rilevava che il potere di fatto esercitato dall’attuale ricorrente sulla cosa, in quanto acquisito sulla base di un titolo obbligatorio, non costituiva possesso utile per l’usucapione. Per la cassazione della sentenza il M ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo. La C ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE L’unico motivo di ricorso denuncia “Violazione e falsa interpretazione di norme di diritto sui punti decisivi della controversia ex art. 360 n. 3 e art. 383 c.p.c., nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in violazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.” ll ricorrente sostiene che l’originario
contro
C M, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MECENATE, 27, presso lo studio dell’avvocato DI T A, rap presentat a e difes a dall'avvocato B P -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 718/2017 depositata il12/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA
M C, proprietaria dal 15 settembre 2000 dell’appartamento di edilizia residenziale pubblica sito in Palermo, Piazzale F.lli S. Anna 4, chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo M Salvatore per chiedere che questi venisse condannato a rilasciare il suddetto immobile ed a pagare l’indennità di occupazione. Si costituiva il convenuto, il quale replicava di occupare l’alloggio in forza di scrittura privata del 3 settembre 1977, intercorsa fra il marito della C e D M B n, con la quale il primo, rinunciando al proprio diritto all’assegnazione, aveva immesso il D M nel possesso dell’immobile. Lo stesso giorno, con il consenso dell’assegnatario, il D M aveva ceduto il diritto all’attuale ricorrente, trasferendogli contestualmente il possesso dell’immobile. Il convenuto, pertanto, chiedeva accertarsi: a) la nullità del contratto di compravendita dell’alloggio stipulato fra la C e il Comune di Palermo;
b) la dichiarazione di usucapione del diritto di proprietà;
c) in subordine l’accertamento che gli accordi di cui sopra simulavano un preliminare di vendita di cosa futura, del quale chiedeva l’esecuzione in forma specifica. Il Tribunale accoglieva la domanda della C e rigettava le domande del convenuto. La relativa decisione era confermata in appello. La Corte di merito rilevava che non erano ravvisabili vizi tali da giustificare la nullità del contratto intercorso fra l’attrice e il Comune, essendo quindi giustificata la domanda di rilascio, in quantoil convenuto non aveva opposto un valido e idoneo titolo di detenzione. In particolare, il giudice d’appello negava che gli accordi fatti valere dal convenuto avessero dato luogo a un preliminare. La Corte di merito confermava inoltre la decisione di primo grado nella parte relativa al rigetto della domanda di usucapione. In proposito essa rilevava che il potere di fatto esercitato dall’attuale ricorrente sulla cosa, in quanto acquisito sulla base di un titolo obbligatorio, non costituiva possesso utile per l’usucapione. Per la cassazione della sentenza il M ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo. La C ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE L’unico motivo di ricorso denuncia “Violazione e falsa interpretazione di norme di diritto sui punti decisivi della controversia ex art. 360 n. 3 e art. 383 c.p.c., nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in violazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.” ll ricorrente sostiene che l’originario
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