Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/1983, n. 2563
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In Sede di revisione della rendita di inabilità permanente da silicosi (od asbestosi), ai fini della Rilevanza - in caso di peggioramento delle condizioni fisiche dell'assicurato - delle forme morbose dell'apparato cardiaco e respiratorio, l'art. 5 della legge 27 dicembre 1975 n. 780 (che ha sostituito l'art. 146, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) esige il previo accertamento che detto peggioramento sia derivato dalla tecnopatia che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. L'apprezzamento (positivo o negativo) espresso al riguardo dal giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione. ( V 2066/81, mass n 412783; ( Conf 3768/82, mass n 421727, sulla prima parte).*