Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2012, n. 6959
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In tema di decadenza delle azioni giudiziarie volte ad ottenere la riliquidazione di una prestazione parzialmente riconosciuta, la novella dell'art. 38 lett. d) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in l. 111 del 2011 - che prevede l'applicazione del termine decadenziale di cui all'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, anche alle azioni aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito -, detta una disciplina innovativa con efficacia retroattiva limitata ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, con la conseguenza che, ove la nuova disciplina non trovi applicazione, come nel caso di giudizi pendenti in appello, o in cassazione alla data predetta, vale il generale principio dell'inapplicabilità del termine decadenziale.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1053-2011 proposto da:
MO ON, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato TORTORELLA ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, TRIOLO VINCENZO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 3592/2010 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 31/07/2010 R.G.N. 3695/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito l'Avvocato TRIOLO VINCENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 20 dicembre 2010, RD NA, operaio agricolo a tempo determinato, chiede la cassazione della sentenza depositata il 4 agosto 2010, con la quale la Corte d'appello di Bari ha respinto la sua domanda del 21 luglio 2003, di ricalcolo della indennità di disoccupazione in relazione alle giornate di lavoro dell'anno 1999, erroneamente liquidata sulla base del salario medio convenzionale rilevato nell'anno 1995 non più incrementato negli anni successivi, anziché alla stregua della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva integrativa della provincia di Bari ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art.
4. Il rigetto della domanda era stato motivato dalla Corte territoriale ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e successive modificazioni e integrazioni, col rilievo della intervenuta decadenza annuale del diritto azionato, decorrente dalla data dell'originaria domanda amministrativa, da proporre ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 7, comma 4 convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento del sussidio di disoccupazione. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto l'applicabilità, anche alla ipotesi relativa ad una domanda all'Ente previdenziale di riliquidazione della indennità di disoccupazione nel settore del lavoro agricolo, del termine annuale di decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 come autenticamente interpretato dal
D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito nella L. 1 giugno 1991 n. 166, quindi parzialmente modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n.384, art. 4 convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438 (prima della
integrazione recentemente operata con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 2, lett. d) e comma 4 convertito, con modificazioni,
nella L. n. 111 del 2011) e, partendo dalla data della domanda amministrativa di prestazione, ha valutato come esaurito il procedimento amministrativo al massimo trecento giorni dopo (cfr, in proposito, Cass. S.U. n. 12718/09), data da cui sarebbe pertanto iniziato a decorrere il termine di decadenza di un anno, quindi ritenuto ampiamente scaduto alla data della proposizione della presente azione in giudizio.
2 - Con l'unico motivo di ricorso, la parte