Cass. civ., sez. II, sentenza 26/08/2019, n. 21707
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 10727-2015 proposto da: COLLEGIO NAZIONALE DELLE GUIDE ALPINE ITALIANE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
UDINE
6, presso lo studio dell'avvocato G L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M Z;
- ricorrente -
contro
T G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
QUINTO AURELIO SIMMACO
7-OSTIA, presso lo studio dell'avvocato N N, che lo rappresenta e difende difende unitamente all'avvocato A B;
- controricorrente -
nonchè
contro
C A, A G, D M, G M, M P, P P, PRINOTH OTHMAR, RABASANER IVO, RE ALBERTO, SERTORELLI ERMINIO, TOGNI ETTORE, VANNI ANDREA, BIANCHI ALBERTO, CIARMA TITO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 792/2014 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 28/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2019 dal Consigliere S G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C M che ha concluso per la parziale inammissibilità e per il rigetto nel resto del gravame;
udito l'Avvocato Z M, difensore del ricorrente ohe ha chiesto raccoglimento del ricorso. udito l'Avvocato N N difensore del resistente che ha chiesto l'inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
T G chiese ed ottenne l'emissione di decreto ingiuntivo per la somma capitale di C 61.273,81 a carico del Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane - CoNaGAI - deducendo d'aver stipulato con detto Ente contratto di cessione temporanea di progetto web, nel cui ambito si collocava l'inadempienza al pagamento del canone annuo pattuito. Il Collegio convenuto propose opposizione al provvedimento monitorio deducendo che il contratto stipulato con il G era nullo ovvero annullabile per più ragioni. Vennero chiamati in causa, a titolo di manleva, ed il Presidente del CoNaGAI, che sottoscrisse il contratto, ed i componenti il consiglio, che deliberarono la stipula relativa,i quali si costituirono e contestarono l'opposizione spiegata dal Collegio. Il Tribunale di Saluzzo adito ebbe a rigettare l'opposizione non riscontrando fondate le prospettazioni fattuali implicanti la dedotta nullità od annullabilità del contratto azionato dal G. Il Collegio delle Guide Alpine propose gravame avanti la Corte d'Appello di Torino, che, resistendo il G,che pure riproponeva la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento già dichiarata inammissibile dal primo Giudice, ed i chiamati in causa,rigettò ambedue gli appelli proposti. La Corte subalpina ha osservato, con riguardo al gravame principale mosso dal Collegio,come non risultavano concorrere elementi fattuali a sostegno dei dedotti vizi importanti nullità od annullabilità del contratto, posto che alcuna influenza sviluppava al riguardo la sentenza,resa dal Giudice penale di Milano,con riguardo alla stipula del contratto di causa, e come la domanda di risoluzione proposta dal G,soggetto che chiese il decreto ingiuntivo, era tardiva. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane articolato su quattro motivi. T G s'è costituito a contraddire con controricorso,mentre gli altri soggetti evocati ritualmente sono rimasti intimati. All'odierna udienza pubblica sentite le conclusioni del P.G. - rigetto ricorso - e dei
UDINE
6, presso lo studio dell'avvocato G L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M Z;
- ricorrente -
contro
T G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
QUINTO AURELIO SIMMACO
7-OSTIA, presso lo studio dell'avvocato N N, che lo rappresenta e difende difende unitamente all'avvocato A B;
- controricorrente -
nonchè
contro
C A, A G, D M, G M, M P, P P, PRINOTH OTHMAR, RABASANER IVO, RE ALBERTO, SERTORELLI ERMINIO, TOGNI ETTORE, VANNI ANDREA, BIANCHI ALBERTO, CIARMA TITO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 792/2014 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 28/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2019 dal Consigliere S G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C M che ha concluso per la parziale inammissibilità e per il rigetto nel resto del gravame;
udito l'Avvocato Z M, difensore del ricorrente ohe ha chiesto raccoglimento del ricorso. udito l'Avvocato N N difensore del resistente che ha chiesto l'inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
T G chiese ed ottenne l'emissione di decreto ingiuntivo per la somma capitale di C 61.273,81 a carico del Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane - CoNaGAI - deducendo d'aver stipulato con detto Ente contratto di cessione temporanea di progetto web, nel cui ambito si collocava l'inadempienza al pagamento del canone annuo pattuito. Il Collegio convenuto propose opposizione al provvedimento monitorio deducendo che il contratto stipulato con il G era nullo ovvero annullabile per più ragioni. Vennero chiamati in causa, a titolo di manleva, ed il Presidente del CoNaGAI, che sottoscrisse il contratto, ed i componenti il consiglio, che deliberarono la stipula relativa,i quali si costituirono e contestarono l'opposizione spiegata dal Collegio. Il Tribunale di Saluzzo adito ebbe a rigettare l'opposizione non riscontrando fondate le prospettazioni fattuali implicanti la dedotta nullità od annullabilità del contratto azionato dal G. Il Collegio delle Guide Alpine propose gravame avanti la Corte d'Appello di Torino, che, resistendo il G,che pure riproponeva la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento già dichiarata inammissibile dal primo Giudice, ed i chiamati in causa,rigettò ambedue gli appelli proposti. La Corte subalpina ha osservato, con riguardo al gravame principale mosso dal Collegio,come non risultavano concorrere elementi fattuali a sostegno dei dedotti vizi importanti nullità od annullabilità del contratto, posto che alcuna influenza sviluppava al riguardo la sentenza,resa dal Giudice penale di Milano,con riguardo alla stipula del contratto di causa, e come la domanda di risoluzione proposta dal G,soggetto che chiese il decreto ingiuntivo, era tardiva. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane articolato su quattro motivi. T G s'è costituito a contraddire con controricorso,mentre gli altri soggetti evocati ritualmente sono rimasti intimati. All'odierna udienza pubblica sentite le conclusioni del P.G. - rigetto ricorso - e dei
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