Cass. civ., sez. VI, ordinanza 27/02/2019, n. 05789
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6250-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in RONL--1, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;- ricorrente -contro FERRANTE MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;- controricorrente - avverso la sentenza n. 2478/24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 20/07/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. L D PISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce accoglieva il ricorso del contribuente avverso l'avviso di riclassamento di un immobile, recante modifica delle classi e conseguente aumento della rendita catastale, adottato dall'allora Agenzia del territorio su richiesta del comune di Lecce ex art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004;che la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce annullava il suddetto avviso per difetto di motivazione in ordine ai miglioramenti realizzati nella microzona ove erano siti gli immobili rispetto al contesto esistente al momento del classamento originario;che la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che il provvedimento di riclassamento de quo contiene un generico riferimento ai rapporti tra microzone, al relativo scostamento e ai provvedimenti amministrativi posti a fondamento del riclassamento, mancando però in essi una motivazione adeguata e l'indicazione di fatti e circostanze che avevano determinato il diverso classamento;che l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a tre motivi mentre il contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.295 cod. proc. civ. e 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non Ric. 2018 n. 06250 sez. MT - ud. 17-01-2019 -2- avere la sentenza impugnata sospeso il giudizio in attesa dell'esito del giudizio pendente presso il giudice amministrativo sulla legittimità degli atti a monte dell'avviso di classamento per cui è causa;considerato che con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, laddove intende l'avviso carente di motivazione pur se lo stesso richiama nella parte motiva il contenuto generale, il provvedimento di attivazione del procedimento revisionale nonché le ragioni che hanno giustificato, nello specifico, il riclassamento effettuato;considerato che con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 e dell'art. 61 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in quanto non sarebbe necessario indicare nell'atto di classamento specifiche caratteristiche dell'immobile;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi